L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con
decreto
legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e
terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili
sopra elencati;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di
diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in
proporzione alle quote di possesso.
|
|