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DECRETO
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421
(S.O. n. 137 alla G.U. 30 dicembre 1992, n. 305)
Titolo: Preambolo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U.
n. 10 del 14/01/93
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
art. 1
Titolo: Istituzione dell'imposta. Presupposto.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o
scambio è diretta l'attività dell'impresa.
art. 2
Titolo: Definizione di fabbricati e aree.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato
l'area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione
per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio
territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135
del codice civile.
art. 3
Titolo: Soggetti passivi.
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del
23/12/2000 n. 388 art. 18
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non
residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi
la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati
di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la
qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del
quale è stato stipulato il contratto di locazione
finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali
soggetto passivo è il concessionario.
art. 4
Titolo: Soggetto attivo.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da
ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2
dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o
prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il
comune è proprietario ovvero titolare dei diritti
indicati nell'articolo precedente quando la loro
superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo
territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni
territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto
attivo il comune nell'ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno
cui l'imposta si riferisce.
art. 5
Titolo: Base imponibile.
(N.D.R.: Vedasi anche quanto disposto da: art. 3, commi
48 e 51 L. 23 dicembre 1996 n.662 e dall'art.36, comma 2
D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 agosto 2006 n.248)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è
costituito da quello che risulta applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità
previsti dal primo periodo dell'ultimo comma
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno
nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri
stabiliti nel penultimo periodo del comma 3,
dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per
l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno
1991:1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989:1,15;
per l'anno 1988:1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno
1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984:
1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni
precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di
cui al regolamento adottato con decreto del Ministro
delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con
conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del
quale tale rendita è stata annotata negli atti
catastali, ed estensione della procedura prevista nel
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza
di rendita proposta il valore è determinato sulla base
delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i
dati necessari per il calcolo.
4. (Comma abrogato)
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da
quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,
alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di
demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è
costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data
in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a
settantacinque.
art. 6
Titolo: Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni
anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera
non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota
del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e
può essere diversificata entro tale limite, con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può
essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie
degli enti senza scopi di lucro.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare,
a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota
agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore
al 4 per per mille per i soggetti passivi che installino
impianti a fonte rinnovabile per la produzione di
energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata massima di 3 anni per gli
impianti termici solari e di 5 anni per tutte le altre
tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il
riconoscimento dell'ageolazione di cui al presente comma
sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui
all'articolo 4.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
3 bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando
l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione
principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e
2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
art. 7
Titolo: Esenzioni.
(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 31, comma 18, L. 27 dicembre
2002 n. 289, l'esenzione degli immobili destinati ai
compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti
territoriali, prevista al primo comma, lettera a), ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve
intendere applicabile anche a consorzi tra enti
territoriali ed altri enti che siano individualmente
esenti ai sensi della stessa disposizione.)
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con
legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio
1992, n 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.
art. 8
Titolo: Riduzioni e detrazioni dell'imposta.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante
il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la
costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille
della base imponibile di cui all'art. 5. L'ulteriore
detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene
fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae la destinazione di abitazione principale. Se
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la destrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
Testo: in vigore dal 01/01/2008
2 ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si
applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6,
l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo può essere
ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente
articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta
facoltà puo'essere esercitata anche limitatamente alle
categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale individuate con deliberazione
del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari.
art. 9
Titolo: Terreni condotti direttamente.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività
a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono
soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente lire 50 milioni (25.822,85 euro, ndr) e con le
seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente i predetti 50 milioni di lire
(25.822,85 euro, ndr) e fino a 120 milioni di lire
(61.974,83 euro, ndr);
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di
valore eccedente 120 milioni di lire (61.974,83 euro,
ndr) e fino a 200 milioni di lire (103.291,38 euro,
ndr);
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di
valore eccedente 200 milioni di lire (103.291,38 euro,
ndr) e fino a 250 milioni di lire (129.114,22 euro,
ndr).
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore
complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo,
anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo
della detrazione e quelli sui quali si applicano le
riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti
proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono
rapportati al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di
possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo
del comma 1 dell'articolo 4.
art. 10
Titolo: Versamenti e dichiarazioni.
(N.D.R.: Vedasi quanto disposto dall'art.37, comma 53,
D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006 n.248, circa la soppressione
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai
fini dell'ICI di cui al comma 4 del presente articolo.)
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati
nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla
quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare
il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al
comune per l'anno in corso in due rate delle quali la
prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16
dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il
versamento dell'imposta può essere effettuato anche
tramite versamenti su conto corrente postale con
bollettini conformi al modello indicato con circolare
del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella
facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere
corrisposta mediante versamento diretto al
concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo
4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al
predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o
per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il
pagamento, il concessionario invia, per gli anni
successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati
per il versamento. La commissione spettante al
concessionario è a carico del comune impositore ed è
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme
riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di
lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal
contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili
posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli esenti dall'imposta al sensi dell'articolo 7, su
apposito modulo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il
possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui
possesso è iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993
devono essere dichiarati entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli
anni successivi sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in
tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare
nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute,
entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si
sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti
al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può
essere presentata dichiarazione congiunta; per gli
immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
attribuibile una autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore
del condominio per conto dei condomini.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta
o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2)
del codice civile, e sono determinati i dati e gli
elementi che essa deve contenere, i documenti che devono
essere eventualmente allegati e le modalità di
presentazione, anche su supporti magnetici, nonché le
procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria degli elementi
necessari per la liquidazione ed accertamento
dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve
essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono approvati i modelli per il
versamento al concessionario e sono stabilite le
modalità di registrazione, nonché di trasmissione dei
dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione
accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi
telematici di integrazione nella pubblica
amministrazione ed assicurare il miglioramento
dell'attività di informazione ai contribuenti,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
organizza le relative attività strumentali. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze vengono
disciplinate le modalità per l'effettuazione dei
suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo
0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei
soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto
del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le
modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti
dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data
della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì,
tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo
di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili.
art. 11
Titolo: Liquidazione ed accertamento.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. (Comma abrogato)
2. (Comma abrogato)
2-bis. (Comma abrogato)
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione
ed accertamento i comuni possono invitare i
contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici
competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un
funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale dell'imposta; il predetto funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli
e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti
termini e modalita' per l'interscambio tra comuni e
sistema informativo del Ministero delle finanze di dati
e notizie.
6. (Comma abrogato)
art. 12
Titolo: Riscossione coattiva.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni
ed interessi, se non versate, con le modalita' indicate
nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di
sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni.
art. 13
Titolo: Rimborsi.
Testo: soppresso dal 01/01/2007
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è
stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate
e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno
del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli
interessi nella misura indicata nel comma 5
dell'articolo 14.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1
possono, su richiesta del contribuente da comunicare al
comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del
provvedimento di rimborso, essere compensate con gli
importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli
immobili.
art. 14
Titolo: Sanzioni ed interessi.
Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o
denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo
di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla
richiesta o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad
un quarto se, entro il termine per ricorrere alle
commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata
all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione. 6.
(Comma abrogato)
art. 15
Titolo: Contenzioso.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di
accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni,
il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive
modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio
tributario il comune nei cui confronti il ricorso è
proposto.
art. 16
Titolo: Indennità di espropriazione.
Testo: soppresso dal 01/01/2002
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile
l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore
indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata
dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta
qualora il valore dichiarato risulti inferiore
all'indennità di espropriazione determinata secondo i
criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre
all'indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari
alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata
dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo
bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal
computo dell'imposta effettuato sulla base della
indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi
legali sulla stessa calcolati, è a carico
dell'espropriante.
art. 17
Titolo: Disposizioni finali.
(N.D.R.: "Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/99,
la detrazione di cui al comma 3 del presente articolo, è
elevata a lire 380.000. Vedi il comma 8 dell'art. 18
della legge 13/05/99, n. 133. Vedi il comma 4 e 6
dell'art. 6 della legge 488/99. Vedi altresì sentenza n.
403 del 31 luglio 2000 emessa dalla Corte
Costituzionale. Le modifiche apportate dall'art. 2,
comma 6, L. n. 388 del 23/12/2000 si applicano, ai sensi
del successivo comma 8 dello stesso art. 2, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1999").
Testo in vigore dal 01/01/2001, modificato da L. del
23/12/2000 n. 388 art. 2
Nota: Testo emendato come da errata-corrige pub. su G.U.
n. 10 del 14/01/93
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile
agli effetti delle imposte erariali sui redditi.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i
redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i
redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni
agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno
effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per
quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo
alla detta data.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in
cui il presupposto di applicazione di essa si è
verificato anteriormente alla predetta data; con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote
massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito
al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il
presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1°
gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente
all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre
1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è
assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data
del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione
edificatoria dell'area con fabbricato in corso di
costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello
dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione
o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote
sono formati con riferimento al periodo preso a base per
il calcolo dell'incremento di valore imponibile; c) le
spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono
computabili solo se riferibili al periodo di cui alla
lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi
del comma 7 non si applica la disposizione dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
art. 18
Titolo: Disposizioni transitorie.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale,
con cui viene stabilita l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili al sensi del comma 1 dell'articolo 6,
deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il
versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993
deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di tale
anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a
comunicare al concessionario di cui all'articolo 10,
comma 3, la misura dell'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno
1993, nonché la somma corrispondente alla media delle
riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di
detta comunicazione il concessionario procede alla
rideterminazione, ove occorra, dell'importo delle
riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili
calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per
mille e procede al versamento ad apposito capitolo
dell'entrata statale dell'importo risultante dalla
differenza tra l'ammontare delle riscossioni così
rideterminate e l'ammontare corrispondente alla media
delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili,
nonché al versamento a favore del comune del residuo
importo delle riscossioni. Le predette operazioni sono
effettuate sulla prima rata di cui al comma 2
dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del
presente articolo, computando la perdita per INVIM per
metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul
saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni,
sempre relative all'imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base
dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate
dal concessionario all'entrata statale previa deduzione
della quota parte della perdita per INVIM che non è
stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza
della comunicazione da parte del comune il
concessionario procede al versamento all'entrata statale
dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di
imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993.
La commissione spettante al concessionario ai sensi del
comma 3 del predetto articolo 10 è a carico dell'ente a
favore del quale le somme sono devolute. Al relativo
onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90
miliardi per il 1993, si provvede a carico del capitolo
3458 dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle
dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle
sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme
conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma
delle disposizioni vigenti in materia di accertamento,
riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte
erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti
uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel
terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai
fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme
riscosse per effetto di quanto disposto dal presente
comma sono di spettanza dell'erario dello Stato e
concorrono alla copertura degli oneri per il servizio
del debito pubblico nonché alla realizzazione delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione
degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in
sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita
dal comune un'aliquota superiore a quella minima del 4
per mille, le dette somme sono calcolate sulla base
dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in
favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore
a quella minima. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità
per l'acquisizione da parte degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero
dell'interno dei dati ed elementi utili per l'esercizio
di detta attività, anche ai fini della determinazione
dei trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso
decreto sono, altresì, stabilite le modalità per
l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini e le
modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della
base imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si
applica un moltiplicatore pari a cento per le unità
immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C,
con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a
cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella
categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle
classificate nella categoria C/1; resta fermo quanto
disposto dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente
articolo non si applicano ai comuni compresi nei
territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
art. 50
Titolo: Entrata in vigore.
Testo in vigore dal 01/01/1993
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |