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LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE
PRINCIPALE |
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Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le
sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli
immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto,
le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie.
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Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo
stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto
che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.
Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta
relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.