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- Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola
applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal
Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita
catastale (rendita da non confondere con il valore
dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C
(con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e
della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
- Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei
costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al
lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi
coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero
dell'Economia.
- Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal
valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di
imposizione.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal
reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio
dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi
moltiplicato per 75.
- L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai
mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il
possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di
godimento si è protratto solo in parte è computato per
intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per
almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il
possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza,
vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad
esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16
marzo, il mese andrà computato per intero solo per il
venditore.
- Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle
situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al
soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla
destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di
determinare l'imposta, può essere utile consultare gli
esempi riportati nella
circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.
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