
COMUNE DI SAN MANGO
D’AQUINO
Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi
e
disciplina dei concorsi
Adottato con deliberazione Commissariale n. 24 del
22/02/2008
Adottata con i poteri della Giunta
In vigore dal 15/03/2008
Integrato con deliberazione di G.M. n. 54 del 15/05/2008
PARTE PRIMA -
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -
Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2
-Criteri generali di organizzazione
Art. 3
-Dotazione organica dell'ente
Art. 4 -
Assetto organizzativo
Art. 5 -
Collaborazioni esterne
Art. 6 -
Competenze del Sindaco in materia di personale
Art. 7
-Competenze della Giunta comunale in rapporto a quelle dei responsabili di
servizio
PARTE SECONDA
- GLI ORGANI GESTIONALI
Art. 8
-Individuazione dei responsabili di servizio
Art. 9 -Gli
incarichi professionali per funzioni direttive
Art. 10
-Competenze dei responsabili di servizio
Art. 12
-Durata e revoca dell'incarico
Art. 15 -La
Conferenza di servizio
Art. 16 -La
valutazione degli organi gestionali
PARTE TERZA -
IL SEGRETARIO E IL DIRETTORE
Art. 17 -II
Segretario comunale
Art. 18 –Il
direttore generale
PARTE QUARTA
- L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Art. 20 -
Mansionario individuale
Art. 21- La
mobilità interna all'ente
Art. 23 -
Valutazione ed incentivazione dei dipendenti
Art. 24 -
Disciplina degli orari
Art. 25 -
Congedo straordinario per motivi di studio
Art. 26 -
Autorizzazione ad assumere incarichi esterni
DISCIPLINA
DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEL SERVIZIO ISPETTIVO
Art. 28 -
Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale
Art. 29 -
Procedura per la trasformazione
Art. 31 -
Titoli di preferenza
Art. 32
-Regime delle incompatibilità
Art. 33 -
Esclusioni e limitazioni
Art. 34 -
Attività compatibili
Art. 37 -
Prerogative del servizio ispettivo
DISCIPLINA
SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DELL'UFFICIO PER IL CONTROLLO DI
GESTIONE
Art. 40 -
Composizione e nomina
Art. 41 -
Rapporti con i responsabili di servizio
Art. 42 -
Ulteriori adempimenti del nucleo
Art. 44 - II
procedimento di valutazione
Art. 45 - II
controllo di gestione
DISCIPLINA
SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI
Art. 46 -
Reclutamento del personale - Principi generali
Art. 47 -
Progressione verticale
Art. 48 -
Progressione economica all'interno della categoria
Art. 49 -
Commissione esaminatrice
Art. 50 -
Selezione pubblica - Preselezione
Art. 51 –
Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento
Art. 52 -
Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette
Art. 53 -
Riserva dei posti al personale interno. Inapplicabilità
Art. 55 -
Requisiti generali - Limiti di età
Art. 56 -
Altri requisiti - Prove d'esame - Modalità di copertura posti d'organico
Art. 58 -
Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità
Art. 59 -
Documenti da allegare alla domanda
Art. 60 -
Diffusione del bando di concorso
Art. 61 -
Riapertura del termine e revoca del concorso
Art. 62 -
Ammissione ed esclusione dal concorso
Art. 63 -
Irregolarità delle domande
Art. 65 -
Adempimenti della commissione esaminatrice
Art. 67 -
Valutazione dei titoli
Art. 68 -
Valutazione dei titoli di studio
Art. 69 -
Valutazione dei titoli di servizio
Art. 70 -
Valutazione del curriculum professionale
Art. 71 -
Valutazione dei titoli vari
Art. 72 -
Valutazione delle prove di esame
Art. 73 -
Pubblicità delle valutazioni attribuite
Art. 74 -
Svolgimento delle prove
Art. 79 -
Criteri di valutazione delle prove d'esame
Art. 80 -
Durata e data delle prove
Art. 81 -
Accertamento dell'identità dei concorrenti
Art. 82 -
Adempimenti della commissione - Adempimenti dei concorrenti
Art. 83 -
Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte
Art. 84 -
Ammissione alle prove successive
Art. 85 -
Prova pratica - Modalità di svolgimento
Art. 86 -
Prova orale - Modalità di svolgimento
Art. 87 -
Formazione della graduatoria di merito
Art. 88 -
Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali
Art. 89 - Presentazione dei documenti
Art. 90 -
Accertamenti sanitari
Art. 91 -
Contratto individuale di lavoro Periodo di prova
Art. 92 -
Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto
Art. 93 -
Procedure per l'assunzione mediante selezione
Art. 94 -
Finalità della selezione - Contenuto delle prove
Art. 96 -
Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione
Art. 97 -
Tempi di effettuazione della selezione e modalità
Art. 98 -
Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Assunzioni
stagionali
Art. 99 -
Tutela dei dati personali
1. Il presente regolamento:
a. determina le linee fondamentali e le modalità operative di organizzazione del Comune di San Mango d’Aquino nell'ambito dei criteri generali di cui allo Statuto, così come deliberati dal Consiglio comunale, recependo espressamente, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 267/2000, i principi di cui al d. lgs. 165/2001, nonché le disposizioni di cui alla legge 145/2002 compatibili con l'ordinamento di questo civico ente, in particolare l'art. 2 di tale legge (che introduce il comma 1 bis nell'art. 17 del d. lgs. 165/2001) in materia di delega delle funzioni e l'art. 7 (che introduce l'art. 23 bis nel d. lgs. 165/2001) in materia di mobilità tra pubblico e privato;
b. contiene norme di organizzazione delle strutture
organizzative in relazione alle disposizioni del vigente Statuto comunale ed
in conformità a quanto disposto dall'art. 88 del d. lgs. 267/2000;
c. si propone lo scopo di assicurare il buon andamento
e l'imparzialità dell'attività amministrativa;
d. definisce le modalità di direzione e di assunzione
delle decisioni e determina per ciascuno dei ruoli le responsabilità
attribuite e i risultati attesi;
e. contiene la disciplina sul funzionamento del nucleo
di valutazione (parte sesta);
f. contiene la disciplina sull'accesso agli impieghi
(parte settima);
1.
L'organizzazione
della struttura si ispira ai seguenti principi:
a. economicità, efficacia interna ed esterna,
efficienza e funzionalità;
b. pubblicità e trasparenza, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini (U.R.P.);
c. rispetto della riservatezza di terzi (persone
fisiche e giuridiche) nel trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
d. facilitazione dei
rapporti tra Amministrazione e cittadini-utenti, anche mediante adeguati
percorsi formativi del personale addetto;
e. principio di separazione tra funzioni politiche e
gestionali.
2.
Per
realizzare tali finalità, l'ente segue i criteri fissati dal Consiglio nell'ambito
dello Statuto comunale:
a. articolazione per funzioni omogenee, distinguendo
tra funzioni finali e funzioni strumentali;
b. collegamento delle attività attraverso il dovere di
comunicazione interna ed esterna, con connessione mediante sistemi informatici
e statistici;
c. armonizzazione degli orari di servizio e di
apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza;
d. professionalità, responsabilità e collaborazione di
tutto il personale affinché il risultato dell'attività lavorativa sia positivo;
e. flessibilità nell'organizzazione degli uffici e
nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di
riconversione professionale;
f. adattabilità dell'organizzazione
dell'Amministrazione comunale a quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni;
g. responsabilizzazione delle figure apicali in ordine
alla gestione della spesa e al corretto sviluppo delle attività
procedimentalizzate;
h. strutturazione formale dei rapporti tra direttore
generale, se nominato, segretario e responsabili di servizio;
i.
valorizzazione
degli istituti di incentivazione;
j. adeguata impostazione dei sistemi di controllo
interno e di valutazione dei risultati;
k. strutturazione degli uffici e sviluppo delle
attività da essi svolte mediante l'utilizzo di idonea strumentazione
informatica.
1)
La
dotazione organica del personale dipendente, nel rispetto delle linee guida di
cui al presente regolamento, è adottata dalla Giunta comunale con apposita e
separata deliberazione.
2)
Le
variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta comunale, in
conformità agli atti di programmazione del personale prescritti dall'ordinamento.
3)
I
semplici spostamenti di personale da un servizio all'altro o all'interno dello
stesso servizio (mobilità interna) sono disposti secondo le modalità previste
nella parte IV e secondo criteri generali oggetto di concertazione.
4)
L'Amministrazione
comunale procede periodicamente alla ricognizione dei fabbisogni di personale,
eventualmente anche attraverso l'ausilio di specifici sistemi di rilevazione
dei pesi lavorativi, nel rispetto delle vigenti norme di legge, provvedendo
all'adozione, con atto giuntale, del piano triennale dei fabbisogni di
personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 ed all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
1. La struttura organizzativa del Comune è articolata
in aree, servizi ed uffici.
2. L'articolazione della struttura, non costituisce
fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di
gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il
continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni
dell'ente. Il servizio interviene in modo organico in un ambito definito di
discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che
all'esterno dell'ente.
3. Le variazioni alla struttura organizzativa sono
disposte dalla Giunta nel rispetto delle compatibilità economiche dell'ente e
delle prescrizioni in materia di obbligo di comunicazione preventiva alle
organizzazioni sindacali.
4. L’area costituisce l'articolazione massima, comprende più uffici, gli sono affidate funzioni ed attività fra loro omogenee, che esercita con autonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale con responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati mediante la gestione diretta di risorse umane, strumentali e finanziarie. Il responsabile di servizio individua i dipendenti da preporre ai singoli uffici, inquadrati nelle categorie "D", "C" o "B" tra le risorse umane allo stesso assegnate ed ai quali il medesimo responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 2 della legge 145/2002 (che introduce il comma 1 bis nelL’art. 17 del D. Lgs. 165/2001), come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 7 ottobre 2002, può delegare temporaneamente, con atto scritto e motivato, parte delle proprie funzioni, ossia quelle di cui all'art. 107 del d. l qgs 267/2000. Diversamente, il responsabile di servizio potrà rivestire, altresì, le funzioni di responsabile dell'ufficio.
5. L'ufficio costituisce l'articolazione minima, cui compete la responsabilità dei procedimenti da assegnarsi a cura del responsabile di servizio sempre nell'ambito del personale allo stesso assegnato per il raggiungimento degli obiettivi programmati. L'articolazione degli uffici, interna ai servizi, è definita dal responsabile di ciascun servizio, sentito il Segretario comunale ovvero il direttore generale qualora nominato, entro 30 giorni dalla sua nomina a responsabile di servizio.
6. Possono essere istituiti alcuni servizi di staff, al di fuori della ripartizione prevista, alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo. Detti servizi possono essere ricoperti da dipendenti interni e da collaboratori esterni assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che questo ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto.
7. Possono essere istituite "Unità di
Progetto" (UDP), ossia unità organizzative speciali e temporanee
costituite con criteri flessibili anche interdisciplinari ed intersettoriali al
fine dello sviluppo o della gestione di specifici progetti, programmi o per il
raggiungimento di obiettivi determinati. Tali unità possono essere istituite
con determinazione del Segretario comunale sentiti i responsabili di servizio.
Spetta alla Giunta comunale l'istituzione delle UDP nel caso in cui si ricorra
all'utilizzo di personale esterno.
1) Per programmi e obiettivi determinati approvati dal
Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 42
del d.lgs 267/2000 e art. 3 comma 53 –
54 L. 244 del 24/12/2007, e con
convenzione a termine, sono consentite collaborazioni esterne ai sensi
dell'art. 110, comma 6, del d. lgs. 267/2000.
2) L'applicazione dei predetti istituti è ammissibile
nei seguenti casi:
a. collaborazione per progetti speciali straordinari
di carattere intersettoriale finalizzati a promuovere lo sviluppo di specifici
compiti socio-economici nel territorio;
b. collaborazioni per attività istituzionali di
progetto, di pianificazione generale e settoriale dovute o comunque
corrispondenti ai programmi e agli obiettivi del Comune;
c. collaborazione a titolo
di supporto tecnico-operativo per l'espletamento delle attività particolari o
specialistiche nei settori;
d. altri casi ammessi dalla
legge, dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
3) Gli incarichi consistono in contratti d'opera intellettuale (artt. 2222 e ss. cod. civ.) e hanno in genere natura fiduciaria: vengono affidati intuitu personae a soggetti dotati di apposita competenza e/o conoscenza nella specifica materia o area di intervento, previa valutazione del curriculum professionale e culturale, per l’acquisizione dei quali si effettuerà pubblicazione di apposito avviso pubblico.
4) Gli incarichi di collaborazione di cui al presente
articolo sono conferiti con atto di nomina del Sindaco accompagnato dall'attestazione di copertura
finanziaria.
5) La spesa annua complessiva per gli incarichi di che
trattasi non può essere superiore a Euro 15.000
(Euro Quindicimila) comprensivi di oneri fiscali.
1) Sono in capo al Sindaco in materia di personale:
a. la nomina del Segretario comunale;
b. l'attribuzione della funzione di direttore
generale; e) la nomina dei responsabili di servizio;
c. l'attribuzione e definizione degli incarichi ai
medesimi responsabili;
d. l'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione
esterna;
e. i provvedimenti di mobilità interna delle figure
apicali dell'ente;
f. l'attribuzione temporanea delle mansioni superiori
per la copertura dei posti apicali, ricorrendo all’art. 110, comma 1 e 2 D.Lgs.
267/2000;
g. l'individuazione dei collaboratori degli uffici
posti alle dirette dipendenze sue, della Giunta o degli assessori.
1) Oltre alle competenze espressamente previste dalla
legge quali, ad esempio, l'adozione dei regolamenti sugli uffici e servizi,
l'approvazione e la modifica della dotazione organica, alla Giunta compete:
a. provvedimenti iniziali e conclusivi di assunzione,
distacco del personale risolutivi del rapporto di lavoro dei dipendenti, che
non siano di competenza del Sindaco;
b. approvazione dei progetti preliminari e definitivi,
nonché dei progetti esecutivi nei soli casi previsti dalla legge;
c. approvazione di perizie di variante e suppletive,
quando non sia di competenza del responsabile di servizio;
d. approvazione delle
tariffe (consentite dalla legge);
e. approvazione di provvedimenti di alta
discrezionalità;
f. conferimento degli incarichi professionali "intuitu personae" a legali;
g. assegnazione del P.E.G. ai responsabili di servizio
dell'ente;
h. indirizzo interpretativo ed applicativo degli atti
normativi;
i.
definizione
delle priorità per obbiettivi, piani e programmi, in ordine all'azione e alla
gestione amministrativa;
j. erogazione di provvidenze e contributi economici
sulla base delle norme supplementari;
k. determinazioni in ordine all’esonero totale o
parziale del pagamento tichet servizi a domanda individuale o contribuzioni
servizi vari.
1) Il Sindaco sceglie i responsabili di servizio, tra i
dipendenti inquadrati nella categoria "D", in base al criterio di
competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da
svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza;
2) A ogni servizio deve essere preposto il dipendente
apicale della singola unità organizzativa, nel rispetto dei requisiti fissati
dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Se il posto è vacante o in caso
di mancanza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, il
Sindaco può nominare:
a. il dipendente di livello sub-apicale, in via
transitoria nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
b. il dipendente di altro ente, in convenzione;
c.
una figura
professionale esterna (contratti a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2
del d. lgs. 267/2000);
d.
in via residuale il
Segretario comunale o, qualora nominato, il direttore generale.
3)
La nomina degli organi
gestionali deve essere accompagnata dall'attestazione di copertura finanziaria
degli oneri conseguenti (indennità di posizione/di risultato secondo la
normativa contrattuale riferita all’area delle posizioni organizzative).
4)
[1]La responsabilità dei servizi può essere, altresì,
attribuita ai componenti dell’organo esecutivo, al fine di contenere la spesa,
in mancanza di figure professionali idonee all’interno della struttura ai sensi
dell’art. 29 Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002): Il risparmio di spesa sarà
certificato con apposita deliberazione di G.C. in sede di approvazione del
rendiconto di gestione;
1)
In relazione a quanto
disposto dall'art. 110 del d. lgs. 267/2000, l'Amministrazione può stipulare
contratti a tempo determinato.
2) I contratti di cui al comma 1 possono essere
stipulati:
a. per la copertura di posti vacanti di responsabilità
di servizio o di ufficio (art. 110, comma 1);
b. per alte specializzazioni o compiti di istruttore
direttivo, al di fuori della dotazione organica, purché in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente (art. 110, comma 2 e
legge 248/06).
3) Gli incarichi sono conferiti con provvedimento
motivato del Sindaco, accompagnato dall'attestazione della copertura
finanziaria.
4) I contratti non possono avere durata superiore al
mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto
(art. 110, comma 3).
5) Gli incarichi di cui alla lettera a), ed alla lettera b), comma 2 del presente articolo, vanno conferiti, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere, in base al criterio di competenza professionale. Infatti i soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme regolamentari e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire. Valgono le incompatibilità previste dalla legge.
6) Nel contratto vanno previsti:
a. i programmi da realizzare, con indicati i tempi di
esecuzione;
b. gli organi preposti alla verifica dei risultati;
c. la previsione della facoltà di revoca dell'incarico
in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed
attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del
periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni
pretesa;
d.
la previsione
della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le
verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli
obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la
contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine
perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide
e. l'entità del compenso, in conformità al comma 3
dell'art. 110 del d. lgs. 267/2000;
f.
la durata
dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima
consentita;
g. l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la
specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e
contabili nell'espletamento dell'incarico;
h. l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza
presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato
dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
i.
l'obbligo
di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere
subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché
l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro
libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comune e verso
gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.
7) L'incaricato ai sensi del precedente comma è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso, fornendo le prestazioni previste in contratto. L' incaricato ha libero accesso ad ogni tipo di documentazione utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale può avvalersi di mezzi e di beni del Comune.
8) L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.
9) Il contratto a tempo determinato è risolto di
diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi
in situazione strutturalmente deficitaria.
10) Temporaneamente detto incarico può essere, altresì,
conferito a personale interno;
1) I responsabili di servizio sono i soggetti preposti
alla direzione delle articolazioni dell'ente, che si ritiene di dotare di
autonomia gestionale ed operativa. Ad essi spetta nominare i responsabili
degli uffici, qualora istituiti, ed i responsabili di procedimento nell'ambito
del personale agli stessi assegnati. Spetta, altresì, l'esercizio della
facoltà di cui all'art. 2 della legge 145/2002 (che introduce il comma 1 bis
nell'art. 17 del d. lgs. 165/2001), come confermato dalla circolare del
Ministero dell'Interno n. 4 del 7 ottobre 2002, ossia delegare eventualmente e
temporaneamente, con atto scritto e motivato, parte delle proprie funzioni,
ossia quelle di cui all' art. 107 del d. lgs 267/2000.
2)
I responsabili di
servizio assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza,
l'ottimale gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle risorse loro
assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli
organi politici; rispondendo, altresì della validità delle prestazioni e del
raggiungimento degli obiettivi programmati.
3) In conformità all'art. 107 del d. lgs. 267/2000 le
competenze gestionali spettano ai responsabili di servizio, con l'adozione di
atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge espressamente non
riservi ad altri organi dell'Amministrazione;
4) In particolare ed a titolo esemplificativo sono loro
affidate le seguenti funzioni:
a. gli atti di gestione finanziaria, compresa
l'assunzione degli impegni di spesa, nell'ambito degli atti di pianificazione
dell'ente;
b. la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso;
c. la responsabilità sulle procedure di gara e, quindi, tutti gli atti gestionali in materia contrattuale, secondo le disposizioni regolamentari;
d. gli atti di gestione del personale, tranne quelli
riservati in sede regolamentare al Segretario (o al direttore, qualora
nominato); tali atti devono essere tempestivamente comunicati all’ ufficio
personale, ove istiuito, e - nei casi previsti dalle disposizioni di legge e
statutarie - al Segretario comunale (o direttore generale qualora nominato];
e. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti e da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
f. i provvedimenti 'restrittivi' (ordinanze, sanzioni,
ecc.) privi di discrezionalità politica, fatta eccezione per i casi riservati
dall'ordinamento al Sindaco in veste di ufficiale di governo;
g. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h. la responsabilità del corretto trattamento dei dati
personali ai sensi della legge n. 675/96;
i.
l'affidamento,
previo avviso pubblico ai sensi della legge Merloni e relativo regolamento di
attuazione, degli incarichi di progettazione;
j. approvazione delle progettazioni esecutive sulla
scorta del progetto definitivo approvato dalla G.C. e degli atti connessi e
conseguenti in materia di LL.PP.
k. tutte le altre competenze prive di discrezionalità
politica, salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto.
5)
Spettano inoltre ai
responsabili di servizio i pareri sulle proposte di deliberazione previsti
dall'art. 49 del d. lgs. 267/2000; tali pareri vanno formulati entro il
termine massimo di tre giorni dalla richiesta e comunque in tempo utile per il
completamento tempestivo della procedura.
6) In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, questi viene sostituito da altro dipendente, specificatamente incaricato secondo la disciplina vigente ed indicato nell’atto Sindacale di nomina, ovvero dal Segretario comunale o dal direttore generale qualora nominato.
7) Qualora si debba stipulare un contratto in forma
pubblica in relazione ad un servizio affidato alla responsabilità del
Segretario, il Sindaco individua il soggetto competente alla sottoscrizione
fra gli altri responsabili.
8)
Compete ai
responsabili del servizio individuare, con proprio atto di organizzazione, di
cui all'art. 5 del d. lgs 165/2001, qualora necessario, in ordine alle
caratteristiche ed al grado di complessità del servizio, i responsabili di
procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m. e i., da assegnare agli
uffici, relativamente a tutti i procedimenti di propria competenza. Spettano a
detti "responsabili di
procedimento" tutti i compiti
istruttori previsti dall'ordinamento (proposte di delibere, ecc.) ed
eventualmente, qualora prescritto ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge
241/90, nonché dell'art. 2 della legge 145/2002 (che introduce il comma \ bis nell'art.
17 del d. Igs. 165/2001), come confermato dalla circolare del Ministero
dell'Interno n. 4 del 7 ottobre
9) La responsabilità di procedimento può essere
delegata a un addetto del servizio/ufficio di idonea professionalità, senza
alcun vincolo di qualifica minima; la delega può essere continuativa o
occasionale e deve essere notificata all'interessato. In caso di assenza o
impedimento del responsabile del procedimento, le relative funzioni sono
svolte dal responsabile del servizio o da altro soggetto individuato da
quest'ultimo tra il personale as- segnategli e
nello schema delle sostituzioni eventualmente approvato dal Segretario o dal
direttore generale se nominato, sentiti gli altri responsabili di servizio.
1) Il responsabile del servizio risponde nei confronti
degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:
a. del perseguimento degli obiettivi assegnati nel
rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
b. della validità e correttezza tecnico amministrativa
degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
c.
della funzionalità
della struttura cui è preposto e del corretto impiego delle risorse
finanziarie, umane e strumentali assegnate;
d.
del buon andamento ed
economicità della gestione.
1) L'incarico di responsabile è conferito a tempo
determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del
Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine l'incarico s'intende
conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.
2) L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della
naturale scadenza, fino a quando non intervenga una nuova nomina.
3) L'incarico può essere revocato, con provvedimento
motivato del Sindaco:
a. per inosservanza delle direttive del Sindaco, in
ottemperanza al P.R.O. e previa contestazione scritta;
b. per inosservanza reiterata delle direttive del
Segretario comunale ovvero del direttore generale, previa contestazione
scritta;
c. in caso di mancato raggiungimento del risultato;
d. per responsabilità grave o reiterata;
e. negli altri casi previsti dai CCNL.
4) L'incarico, prima della naturale scadenza, può
essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed
organizzativo, si intenda diversamente articolare i servizi con deliberazione
della Giunta comunale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento o
nell’ipotesi di conferimento funzioni di responsabilità di servizio ai
componenti della Giunta comunale ai sensi dell’art. 29 legge 488/2001
(finanziaria 2002).
1) Il Comune stipula, tenuto conto delle risorse di
bilancio, polizze assicurative di responsabilità civile per danni causati a
terzi da parte dei responsabili di servizio in conseguenza di fatti, atti ed
omissioni connessi con l'espletamento del servizio e con l'adempimento degli
obblighi d'ufficio, con esclusione di quelli commessi con dolo o colpa grave.
Dette polizze possono prevedere anche la copertura assicurativa degli oneri di
assistenza legale in ogni stato e grado del procedimento.
1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i
responsabili di servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della
"determinazione". Le determinazioni sono repertoriate per singolo
servizio, nonché con numerazione generale, avvalendosi, se possibile, di
apposito software operante in rete.
2. Le determinazioni sono immediatamente efficaci. Le
determinazioni relative a spese sono trasmesse al responsabile del servizio
finanziario e diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria. Tale visto è reso entro il
termine massimo di giorni tre dalla relativa richiesta e comunque in tempo
utile per il completamento tempestivo della procedura, fermo restando che la
richiesta va formulata con un anticipo minimo di due giorni lavorativi.
3. Ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, le determinazioni sono affisse all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi.
1) La conferenza di servizio è composta da tutti i
responsabili di servizio, dal Segretario comunale e dal direttore generale
qualora nominato; può operare anche solo con la presenza di almeno un terzo
dei suoi membri.
2) La conferenza di servizio è convocata e presieduta
dal Segretario comunale o dal direttore generale qualora nominato. Il Sindaco
può partecipare alla conferenza; può inoltre convocare
3) La conferenza esercita un ruolo di impulso operativo
e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di governo, avanza
anche suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il
funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro, la formazione
professionale e l'innovazione tecnologica, in vista degli obiettivi di
trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di
gestione.
4) Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle
strutture organizzative con gli organi di governo, con particolare riferimento
alla pianificazione degli obiettivi e al corretto esercizio dei poteri di spesa
da parte dei responsabili di servizio; vigila sul rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti.
1)
La valutazione degli
organi gestionali si basa - oltre che sul grado di realizzazione degli
obiettivi rilevato dal controllo di gestione - sulla capacità organizzativa
dimostrata secondo la:
a. capacità di promuovere la qualità dei servizi
offerti, nel rispetto delle regole ma senza formalismi;
b. capacità di gestire il proprio tempo, conciliando i
vari impegni di servizio;
c. solerzia negli adempimenti e rispetto dei termini
procedurali (proposte di delibere, ecc.);
d. capacità di guidare e motivare i collaboratori;
e. capacità di promuovere le innovazioni tecnologiche
e procedimentali (reti informatiche, ecc.);
f. spirito collaborativo nei confronti di
amministratori, colleghi e utenti.
1) Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da
apposita agenzia e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del d. lgs. 267/200,
nominato dal Sindaco.
2) Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal
Sindaco secondo le modalità stabilite dalla legge.
3) La nomina, la conferma e la revoca del Segretario
sono disciplinate dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione. Il
Segretario può essere convenzionato con altri enti previa delibera dei
rispettivi Consigli comunali.
4) Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti
funzioni:
a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
(politici e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, curandone la
verbalizzazione;
c. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è
parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente;
d. esercita ogni altra funzione attribuita dallo
Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
e. presiede le commissioni di concorso;
5) Inoltre, il Segretario (o
il direttore, qualora nominato) esercita i compiti di sovrintendenza sulla
sfera gestionale:
a. coordina l'attività dei "responsabili di
servizio" con poteri di sostituzione nei soli casi previsti;
b. convoca e presiede la conferenza di servizio;
c. in materia di gestione del personale, svolge le
funzioni previste a livello regolamentare (in campo disciplinare, ecc.) e
appone un visto preventivo per presa visione sui principali atti di gestione
del personale (mobilità, aspettative, congedi sopra i 5 giorni, ecc.) di
competenza dei responsabili di servizio, nonché su quelli relativi ai
responsabili stessi.
6) In base all'art. 108, comma 4, del d. lgs.
267/2000, il Sindaco può attribuire al Segretario le funzioni di direttore
generale. Al Segretario - direttore spettano anche gli altri compiti previsti
dall'art. 108 citato; in particolare: cura la predisposizione del Piano
esecutivo di gestione e sovrintende al controllo di gestione, nei casi e con
gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità. Al Segretario -
direttore viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco
con il provvedimento di conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei Segretari comunali.
Tale indennità cessa in caso di revoca dell'incarico di direttore; in tal caso
egli continua a svolgere i soli compiti di Segretario.
1) Sulla base di una convenzione tra Comuni, la cui popolazione
complessiva non sia inferiore a 15.000 abitanti, il Sindaco capo-convenzione
può nominare un direttore generale al di fuori delle dotazioni organiche e con
contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può eccedere quella
del mandato di ciascun Sindaco.
2) La scelta è fiduciaria;
il direttore deve essere persona di comprovata esperienza nel campo
dell'organizzazione aziendale, pubblica o privata.
3) In conformità alle disposizioni dell' art. 108 del
d. lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti comunali, la convenzione di
cui al comma 1 definisce le modalità di nomina e di revoca, le funzioni del
direttore, le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi tra gli
enti, nonché i rapporti tra Direttore e rispettivo Segretario, nel rispetto
dei loro distinti e autonomi ruoli.
4) In alternativa alla possibilità prevista dal comma
1, il Comune di San Mango d’Aquino la cui popolazione è inferiore ai 15.000
abitanti, può attribuire, con atto del Sindaco, le funzioni di direttore generale
al Segretario comunale.
1) All'atto dell'assunzione viene stipulato il
contratto individuale di lavoro, contenente l'inquadramento nella categoria e
nel profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
2) L'inquadramento nelle categorie previste dal
contratto conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non quella dello
specifico posto ricoperto nella struttura organizzativa. Possono essere
successivamente modificati sia il profilo, sia il settore di attività, nel
rispetto dei titoli professionali eventualmente necessari.
1) Al momento
dell'assegnazione del dipendente all'unità organizzativa, il responsabile
definisce, formalmente o informalmente, il mansionario individuale in
relazione alla categoria e al profilo professionale.
2) Il mansionario individuale costituisce uno
strumento flessibile nell'utilizzo delle risorse umane e può essere modificato
in ogni momento per esigenze organizzative e di servizio. Nel corso del
rapporto di lavoro il dipendente può essere adibito a tutte le mansioni
professionalmente equivalenti ascrivibili a ciascuna categoria ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale con le modalità previste dalla
contrattazione collettiva o a seguito di procedure concorsuali o selettive o da
sopravvenuta normativa. Può essere adibito a mansioni diverse appartenenti alla
stessa qualifica di inquadramento.
3) Attraverso il mansionario individuale sono indicati
i compiti e le funzioni assegnate al dipendente all'interno dell'unità
organizzativa nella quale è inquadrato. Il dipendente esercita le mansioni
proprie della categoria di inquadramento, come definite dal contratto
collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini
di servizio o disposizioni interne.
4) Il dipendente, nei casi previsti dalla legge e dalle
norme di contratto, per obiettive esigenze di servizio può essere adibito, dal
responsabile di servizio, a svolgere attività non prevalenti della categoria
immediatamente superiore a quella di inquadramento, senza che ciò possa
determinare variazioni nel trattamento economico.
5) L'affidamento di mansioni superiori
"prevalenti", ad esclusione dì quanto indicato nell'art. 6, comma 1,
lett. g) del presente regolamento, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative in materia, è disposto con provvedimento del responsabile di
servizio cui è assegnato il dipendente, nei casi previsti dalla normativa
vigente, o dal direttore generale qualora nominato.
1) Prima di attivare le procedure per la copertura dei
posti vacanti attraverso il reclutamento esterno del personale, l'ente può
garantire il soddisfacimento delle esigenze organiche di servizio mediante il
ricorso alla mobilità interna secondo le disposizioni del presente regolamento.
2) Le stesse procedure sono altresì utilizzate qualora
la modifica della posizione di lavoro del dipendente sia necessaria per
assicurare una migliore allocazione, qualitativa e quantitativa, delle risorse
umane fra le varie unità organizzative dell'ente, in ragione della
distribuzione dei carichi funzionali di lavoro e del corretto utilizzo del
personale secondo le attitudini e aspirazioni personali individuali.
3) Si ha "mobilità" quando il dipendente, nel
rispetto della categoria, viene assegnato ad una nuova posizione di lavoro cui
corrispondono specifici compiti e mansioni che comportano una modifica del
profilo professionale.
1) Il dipendente può essere trasferito nei ruoli di
altra Pubblica Amministrazione, appartenente al medesimo o ad altro comparto
di contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla
vigente normativa.
2) Il trasferimento è disposto su istanza
dell'Amministrazione di destinazione, con il consenso del dipendente
interessato, previo accordo, tra le parti interessate, sulla data di
decorrenza del medesimo.
3) L'atto di trasferimento è assunto con provvedimento
della Giunta comunale con riferimento alle esigenze organizzative e funzionali
dell'ente nonché degli effetti che il trasferimento comporta sulla complessiva
azione amministrativa dello stesso, sentito il responsabile del servizio cui
il dipendente è assegnato.
4) Per quanto non espressamente previsto nel presente
articolo si applica la disciplina vigente in materia.
1) I responsabili di servizio erogano gli incentivi
alla produttività previa valutazione, effettuata mediante criteri definiti
dalla contrattazione decentrata. Le valutazioni saranno realizzate con il
supporto del "nucleo di valutazione" che trasmetterà apposita
relazione alla Giunta comunale.
2) Il nucleo di valutazione, in conformità ai criteri e
ai parametri previsti dal contratto collettivo e specificati dal contratto
decentrato, può dettare le direttive e la tempistica, ai responsabili di
servizio, per le valutazioni di loro competenza.
3) Le indennità di posizione e di risultato
eventualmente previste per i responsabili di servizio vengono disposte dalla
Giunta comunale, previa valutazione e quantificazione da parte del nucleo di
valutazione, sulla base dei criteri indicati nel CCNL, nel regolamento del
nucleo di valutazione e nello specifico regolamento stralcio di valutazione
delle posizioni organizzative.
1)
Il Sindaco, previa
deliberazione della Giunta, sentito il parere del Segretario o del direttore
generale, qualora nominato, emana direttive in materia di orario di servizio,
articolazione dell'orario di lavoro ed orario di apertura al pubblico degli
uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi eventualmente da escludere
dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi.
2)
In ogni caso l'orario
di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
1) Il limite massimo di tempo per diritto allo studio
è stabilito in n. 150 ore annue individuali di congedo straordinario. Tali ore
sono autorizzate in presenza di corsi di formazione ed aggiornamento
organizzati dall'ente per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali,
nonché in ragione del 3% del personale di ruolo in servizio, per il
conseguimento di titoli studio in corsi universitari, post-universitari, di
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
2) Nell'accoglimento delle domande è data la
precedenza al personale che intende acquisire titoli di studio di scuola media
inferiore. Vale l'ordine di priorità previsto dalle norme contrattuali vigenti.
3) La concessione delle ore di studio è unicamente
riferita agli anni scolastici o accademici in corso; le ore eventualmente non
utilizzate non possono essere sommate a quelle concesse per l'anno successivo.
4) I dipendenti che intendono usufruire di tali
permessi sono tenuti ad indirizzare le domande all'Amministrazione entro il 30
novembre di ciascun anno, precisando il tipo di corso, la necessità di
frequenza, la durata del ciclo ed allegando la documentazione attestante
l'avvenuta iscrizione. Il congedo viene concesso dal Segretario (o dal
direttore), sentiti i responsabili interessati.
1) Con la qualifica di dipendente comunale che presti
attività lavorativa superiore al 50% è incompatibile ogni altro incarico
retribuito a carico dello Stato o di altro ente pubblico o impiego privato,
l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria nonché
l'accettazione di incarichi in società costituite a fini di lucro.
2) In deroga a quanto stabilito nel comma precedente il
Sindaco, previa delibera di Giunta comunale, può autorizzare, per un periodo
di tempo limitato, il dipendente ad assumere incarichi professionali -
lavorativi presso altre Pubbliche Amministrazioni ovvero presso società o
persone fisiche che svolgono attività di impresa, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) l'incarico, da svolgere fuori dal normale orario di
servizio del dipendente, non deve essere direttamente o indirettamente in
contrasto con gli interessi dell'ente, né deve essere svolto alle dipendenze o
per conto di soggetti fornitori di beni e servizi all'ente medesimo, ovvero
titolari o richiedenti concessioni o autorizzazioni comunali.
b)
deve essere in ogni
caso garantita la buona funzionalità dell'ente e dell'ufficio nel quale il
dipendente presta servizio, anche in relazione ad esigenze straordinarie di
servizio, di carico lavorativo e di organizzazione;
c) possono essere autorizzati incarichi conferiti da
società o persone fisiche che svolgono attività di impresa, fermo restando il
rispetto delle altre condizioni sopra indicate.
3) Qualora dopo l'autorizzazione sopravvengano
mutamenti nelle condizioni indicate nel comma 2 il dipendente è tenuto a darne
immediata comunicazione.
4) titolari di attività di lavoro autonomo o
professionale possono mantenere la titolarità di tali attività limitatamente al
periodo di prova nel caso di assunzioni in ruolo e durante tutto il periodo di
servizio nel caso di assunzione a tempo determinato, purché si astengano
dall'esercizio dell'attività. Gli stessi possono essere autorizzati a portare a
compimento le iniziative già avviate purché non si determinino situazioni di
incompatibilità con l'ufficio ricoperto.
5) Delle autorizzazioni rilasciate è data
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 del
d. lgs 165/2001.
1) Il presente regolamento disciplina, altresì, le
procedure per la trasformazione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale,
fissa i criteri per la valutazione della compatibilità degli incarichi esterni
dei dipendenti, secondo le previsioni normative vigenti in materia.
1) L'attività di lavoro presso il Comune di San Mango
d’Aquino può essere prestata a tempo pieno, per 36 ore settimanali, o a tempo
parziale, con trasformazione del rapporto su richiesta di parte o per
indizione di apposita procedura di assunzione di dipendenti con regime
part-time.
2) Il rapporto può essere costituito o trasformato a
tempo parziale relativamente a tutti i profili professionali delle varie
qualifiche funzionali.
3) Sono istituite all'uopo le seguenti fasce di
rapporto part-time:
a. 50% della prestazione
ordinaria a tempo pieno, per una media di 18 ore settimanali;
b. 70% della prestazione
ordinaria a tempo pieno, per una media di 24 ore settimanali;
1) La trasformazione del rapporto di cui sopra, ai
sensi dell'art. 1 comma 58, della legge 662 del 1996 e successive modificazioni
e integrazioni, avviene automaticamente al sessantesimo giorno dalla domanda. Affinché
operi il silenzio assenso con trasformazione automatica, la domanda dovrà
obbligatoriamente contenere i dati personali del dipendente richiedente, la
fascia di part-time prescelta e la relativa articolazione orizzontale o
verticale.
2) Qualora la domanda di trasformazione sia mossa
dall'esigenza di prestare altra attività lavorativa, autonoma o subordinata,
il dipendente dovrà altresì indicare in cosa consista l'attività che si
intende svolgere, con riferimento anche all'eventuale datore di lavoro, o, nel
caso di lavoro autonomo, agli strumenti utilizzati, così da consentire
l'analisi in merito alla presenza di eventuali profili di incompatibilità per
conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal
dipendente. Qualora da detta analisi istruttoria, curata dal responsabile del
servizio di appartenenza, risulti sussistere conflitto di interessi, la
trasformazione viene negata con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3) Sempre a cura del responsabile del servizio di
appartenenza, immediatamente dopo il ricevimento della domanda, sarà iniziata
l'istruttoria volta a verificare se la trasformazione comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave
pregiudizio all'attività dell'Amministrazione. Qualora dall'istruttoria si
accerti detto pregiudizio, sarà adottato apposito provvedimento di
differimento della trasformazione, per un periodo massimo di mesi 6, con
deliberazione della Giunta comunale.
1) Le trasformazioni saranno comunque possibili solo
sino al raggiungimento del contingente del 25% di ciascuna categoria.
1) Nel caso in cui le domande superino i limiti del contingente, la scelta dei dipendenti da preferire ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sarà effettuata tenendo conto dei titoli di precedenza contrattualmente previsti.
2) I titoli di precedenza consistenti in certificazioni
mediche dovranno essere documentalmente provati e l'Amministrazione si riserva
ogni controllo in merito alla regolarità dei documenti prodotti.
3) Qualora vi siano dubbi in merito all'interpretazione
e/o valutazione dei documenti, l'Amministrazione potrà avvalersi di
professionisti esterni in possesso di idonea qualificazione.
1) Il presente capo disciplina il regime delle
autorizzazioni ai dipendenti a svolgere gli incarichi conferiti da soggetti
pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 60 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
2) Nessun dipendente può ricoprire cariche, né svolgere
alcun incarico o seconda attività di lavoro subordinato o autonomo, se non sia
espressamente autorizzato dal Comune alle condizioni e nei modi previsti dal
presente regolamento.
1) Non è soggetto ad autorizzazione lo svolgimento di
attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di
volontariato o cooperative di carattere socio-assistenziale senza scopo di
lucro.
2) Non necessitano di autorizzazione gli incarichi
rientranti nei compiti d'ufficio espressamente previsti in provvedimenti
adottati da organi del Comune.
3) In ogni caso il dipendente ha il dovere di curare
che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alle sue
funzioni, al prestigio e al buon andamento del Comune. Gli incarichi
autorizzati devono essere svolti al di fuori dell'orario di servizio.
1) In linea generale sono compatibili e necessitano di previa autorizzazione tutte le attività anche a titolo oneroso purché occasionali e non in contrasto con l'attività dell'ente. Ai fini dell'autorizzazione il responsabile del servizio valuta la natura e il tipo dell'incarico, la compatibilità con l'attività istituzionale del Comune e con le esigenze d'ufficio, anche sotto il profilo della durata e della frequenza degli incarichi stessi e degli impegni richiesti, avendo speciale riguardo agli incarichi in corso di svolgimento.
2) Il giudizio sulla compatibilità dell'attività autorizzabile,
in relazione alla natura e al tipo dell'incarico, deve essere riferito:
a. alle specifiche funzioni svolte presso l'ufficio
dall'interessato e al tipo di impegno richiesto per lo svolgimento delle
stesse;
b. all'orario e alle peculiarità di esercizio proprie
dell'attività secondaria;
c. all'ambito di esercizio dell'attività secondaria;
d. ai soggetti cui l'attività si rivolge;
e. alla possibilità che l'attività arrechi dei
pregiudizi al prestigio e al patrimonio del Comune.
3) Devono considerarsi incompatibili le attività che
oltrepassano i limiti della saltuarietà ed occasionalità o che si riferiscono
allo svolgimento di libere professioni, salve le deroghe previste per legge.
4) Sono comunque autorizzabili, purché non
interferiscano con le esigenze di servizio, le attività svolte a titolo oneroso
che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà
di pensiero e associazione (ad esempio la partecipazione ad associazioni,
comitati scientifici, le pubblicazioni, le relazioni per convegni, le
collaborazioni giornalistiche). Qualora svolte a titolo gratuito le predette
attività non necessitano di autorizzazione. Al Segretario comunale si
applicano, invece, le regole di cui al di cui al D.P.R. 465/97 e del relativo
CCNL.
1) Su domanda del dipendente interessato
2)
La deliberazione che
nega l'autorizzazione deve indicare espressamente le ragioni del diniego e deve
essere notificata personalmente al dipendente interessato a mezzo messo
comunale o con raccomandata con avviso di ricevimento.
3) Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile
del procedimento richiede al responsabile del servizio in cui presta la
propria attività lavorativa il dipendente interessato, una attestazione circa
la compatibilità dell'incarico con le esigenze d'ufficio. L'attestazione deve
essere rilasciata entro 5 giorni.
4) In caso di assenza o impedimento del relativo
responsabile, o quando la richiesta di autorizzazione è presentata dallo
stesso, l'attestazione di cui al precedente comma è rilasciata dal Segretario
comunale.
1)
2) L'ufficio per i servizi ispettivi procede
periodicamente a verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano lo svolgimento di
attività secondarie di lavoro subordinato o autonomo da parte dei dipendenti
con rapporto di lavoro sia a tempo parziale sia a tempo pieno.
3) In caso di accertamento di violazioni delle
disposizioni di cui al precedente comma, l'ufficio per i servizi ispettivi,
entro dieci giorni dall'accertamento, trasmette all'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari (presso l'ufficio personale) una dettagliata
relazione dei fatti rilevati ("verbale di accertamento").
4) Tutti i responsabili di servizio sono comunque
tenuti a denunciare per iscritto all'ufficio per i procedimenti disciplinari i
casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro dieci giorni
dalla conoscenza dei fatti.
5) Per quanto concerne i procedimenti disciplinari
diversi dal rimprovero verbale e dalla censura,
1) In relazione ai compiti
loro affidati, i dipendenti dell'ufficio ispettivo possono accedere negli
uffici, previa semplice comunicazione al responsabile del servizio o al
Segretario comunale, ed ispezionare le dotazioni e la documentazione cartacea
e informatica.
2) I dipendenti ispettivi,
durante l'orario di servizio, possono assentarsi dal posto di lavoro per effettuare
i controlli nell'ambito del territorio comunale, previa segnalazione scritta
al Segretario comunale ovvero al direttore generale qualora nominato. L'ufficio
per i servizi ispettivi ogni sei mesi deve trasmettere al Segretario comunale
ovvero al direttore generale qualora nominato, una relazione sull'attività
svolta.
1) La presente parte di regolamento disciplina, ai sensi
del decreto legislativo n. 165/2001 e delle norme contenute a riguardo nel
rispettivo Statuto e regolamento di contabilità, le modalità e le attività per
la verifica dei risultati della gestione.
2) All'attuazione dei compiti di cui sopra concorrono,
nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente
regolamento, l'ufficio per il controllo di gestione e il nucleo di valutazione.
3) Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario
Comunale e da un esperto in materia di gestione del personale, opera in
posizione di completa autonomia funzionale e risponde esclusivamente al
Sindaco.
4) Esso si avvale, per lo svolgimento delle proprie
competenze, degli uffici e del personale messo a disposizione per l'esercizio
della sua funzione.
5) Il nucleo di valutazione può essere costituito in
forma associata.
1) Al nucleo di valutazione ineriscono le seguenti
attribuzioni:
a. predisposizione, in sintonia con il sistema del
controllo di gestione, dei criteri e dei parametri di valutazione della
gestione dei servizi, da inviare come informativa alle OO.SS. e alla
definitiva approvazione da parte della Giunta;
b.
supporto alla verifica
dei risultati di gestione dei singoli "servizi" e delle prestazioni
dei rispettivi responsabili, nonché del personale ivi assegnato, da rassegnare
alla Giunta comunale per la formalizzazione, con proprio atto, delle
conseguenti valutazioni; altre eventuali attività di valutazione ritenute
propedeutiche a provvedimenti del Sindaco e della Giunta.
2) In ogni caso l'Amministrazione, a norma di quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL dei dipendenti delle Regioni e delle AA.LL., deve considerare, nella valutazione delle prestazioni, la correlazione tra obiettivi da perseguire e risorse (umane, finanziarie, strumentali) effettivamente rese disponibili, prima di procedere alla definitiva eventuale valutazione non positiva, oltre ad acquisire in contraddittorio le dichiarazioni del "responsabile" interessato, anche assistito da persona di fiducia.
1) componenti sono individuati nelle seguenti persone:
II Segretario comunale ovvero il direttore generale qualora nominato, che
assume la funzione di presidente, e da un componente esterno nominato dal
Sindaco, esperto in:
a. amministrazione e contabilità pubblica;
b. attività istituzionali degli Enti Locali;
c. tecniche di valutazione;
d. sviluppo manageriale;
e. controllo di gestione.
2) Come previsto dalla vigente normativa, a tale
esperto esterno summenzionato viene conferito apposito incarico individuale
previa determinazione della Giunta comunale.
3) Ad essi si applicano, altresì, le disposizioni
relative alle incompatibilità ed alle ineleggibilità previste per i revisori
dei conti.
4) Il nucleo di valutazione ha libero accesso ad ogni
atto e documento necessario o utile all'espletamento delle proprie incombenze.
5) Agli stessi componenti del nucleo di valutazione è
corrisposta una indennità annua che sarà stabilita all'atto della nomina e
comunque non inferiore a quella percepita dai componenti del collegio dei
revisori.
6) I componenti del nucleo di valutazione durano in
carica per un periodo pari a quello del mandato del Sindaco e non possono
essere rimossi o sostituiti prima della scadenza, salvo dimissioni o gravi
contrasti insorti e accertati dal Sindaco.
7) L'incarico individuale fissa le modalità di
erogazione del compenso da corrispondere ai componenti del nucleo di
valutazione.
8) L'ente può aderire o promuovere la gestione
associata del nucleo di valutazione.
1. I "responsabili di servizio" sono tenuti
a collaborare con il nucleo di valutazione per l'eventuale approfondimento di
specifici aspetti inerenti alla valutazione dei risultati di cui sono diretti
responsabili.
2. I "responsabili di servizio", in caso di
necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il nucleo di
valutazione.
1) Il nucleo di valutazione, oltre ai compiti
demandati dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro
del personale degli enti locali, garantisce:
a. il supporto operativo agli uffici finanziari nella
redazione del PEG;
b. l'introduzione di sistemi informativi, di
metodologie e tecniche atte a supportare il controllo di gestione;
c. la definizione di idonei indicatori omogenei per la
valutazione delle prestazioni individuali e per l'efficienza e l'efficacia del
servizio;
d. il coordinamento della progettazione e della
selezione di programmi informatici da connettere al controllo di gestione;
e. attività formative per il personale;
1) Il nucleo di valutazione si riunisce
periodicamente, in funzione delle varie esigenze, presso la sede del Comune di San
Mango d’Aquino e comunque almeno 3 volte durante l'anno.
2) Per il funzionamento delle attività del nucleo di
valutazione l'Amministrazione mette a disposizione presso la sede comunale un
ufficio adeguato e l'ausilio di personale dipendente addetto ad eseguire lavori
di segreteria.
3) L'Amministrazione comunica, eventualmente, al
nucleo di valutazione il nominativo di un referente con il quale saranno
intrattenuti i rapporti di natura operativa.
1) Il nucleo assume, quali elementi di riferimento
della valutazione:
a. i programmi, gli
obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione
politica;
b. i piani di lavoro annuali
delle strutture;
c. il bilancio delle risorse umane assegnate;
d. il bilancio delle risorse finanziarie assegnate ed
articolate come da PEG;
e. i procedimenti amministrativi e le disposizioni di
legge e regolamenti rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione,
con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
f. il carico di lavoro delle distinte unità di
direzione;
g. le relazioni dei responsabili, annuali, o periodiche
che siano;
h. altri elementi ritenuti necessari per la
valutazione.
2) La valutazione ha ad oggetto esclusivamente
l'attività inerente l'esercizio di riferimento.
3) La relazione di valutazione esprime mediante una
relazione intermedia, da redigere entro il 30 di luglio, proprie considerazioni
sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione
politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla
struttura.
4) Il documento di valutazione finale si articola in
una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine
all'andamento della gestione amministrativa ed in allegato contiene la
valutazione dei risultati e la valutazione delle prestazioni dei responsabili.
5) L'allegato contenente la valutazione è trasmesso al
Sindaco. Copia della stessa è inserita nel fascicolo personale.
6) Il responsabile che cessa dal servizio trasmette al
nucleo di valutazione una relazione contenente le informazioni relative al
funzionamento della struttura diretta e l'indicazione dei risultati raggiunti
nel periodo dell'anno in cui è stato in servizio entro 30 giorni dalla
cessazione dello stesso.
7) Per i casi di cui al comma precedente, il nucleo
formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo
per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.
1) Il controllo di gestione si attua secondo le
modalità di legge che prevedono, tra l'altro, l'istituzione del controllo
interno.
2) Si intende per servizio di controllo interno
l'ufficio addetto al controllo di gestione. L'ufficio è composto di norma dal
Segretario comunale, o dal direttore generale qualora nominato, e dai
responsabili di servizio, tra questi ultimi viene individuato il referente cui
compete l'invio del referto secondo la normativa introdotta della legge
191/2004 di conversione del D.L. n. 168/2004. L'ufficio per il controllo di
gestione può essere integrato con esperti esterni all'Amministrazione di
provata esperienza e dai componenti del nucleo di valutazione esperti in
materia. Ai componenti esperti ed ai componenti del nucleo di valutazione dovrà
essere erogata una indennità stabilita al momento della nomina dal parte del
Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale.
3) Il servizio di controllo interno opera in posizione
di autonomia e risponde direttamente all'organo esecutivo.
4) Il controllo di gestione ha lo scopo di:
a. verificare all'inizio, durante ed al termine della
gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei
servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, il livello di
economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta per il
raggiungimento dei predetti obiettivi;
b. essere di guida a tutti i soggetti interessati al
buon andamento dell'Amministrazione dell'ente con particolare riferimento ai
dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa che, sulla base dei
rapporti di gestione periodici, potranno adottare tutte le misure correttive di
competenza per riportare la gestione nell'ambito dei limiti previsti e degli
obiettivi programmati;
c. essere strumento di valutazione dell'operato dei
"titolari di posizione organizzativa" sulla base di criteri adottati
dall'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente e del CCNL di comparto.
5) Il controllo dì gestione si svolge in tre fasi:
a. predisposizione del piano dettagliato degli
obiettivi;
b. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai
proventi nonché rilevazione dei risultati conseguiti/raggiunti;
c. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano
degli obiettivi al fine di verificarne il loro stato di attuazione e di
misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione
intrapresa.
6)
Per il corretto
svolgimento del controllo di gestione, viene predisposto un sistema di
monitoraggio e di verifica, che ha come oggetto l'andamento della gestione e
dei suoi risultati.
7) A tale scopo,
a. gli indicatori di efficienza, efficacia ed
economicità dell'attività amministrativa, che permetteranno di valutare
l'attività svolta e di stabilire il grado di conseguimento degli obiettivi e
dei risultati stessi;
b. il sistema di referti in cui i suddetti dati
dovranno essere riportati, prescrivendo opportuni moduli che possano dare un
quadro chiaro dell'andamento della gestione, dove vengono evidenziati
scostamenti ed anomalie.
8) L'ente può aderire o promuovere la gestione
associata del controllo di gestione.
1) L'assunzione avviene con contratto individuale di lavoro:
a. tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3 del presente articolo, volte all'accertamento della
professionalità richiesta,
b. che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura
che viene, di volta in volta, fissata con la deliberazione di approvazione
della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al
successivo comma 4, tenendo conto, in particolare, delle professionalità
esistenti all'interno;
c. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie ed i profili
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2) Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Con decorrenza dal 17 gennaio 2000, trova applicazione la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
3) Le procedure di reclutamento si conformano ai
seguenti principi:
a. adeguata pubblicità della
selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove possibile,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
d. composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
di Pubblica Amministrazione, docenti o professionisti, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4) Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 91 del d. Igs. 267/2000.
5) Il Comune, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvale, ove
possibile, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa.
6) Sarà data applicazione ai contratti collettivi
nazionali per la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
7) In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative. L'Amministrazione ha l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
8) Le procedure per l'assunzione sono stabilite dal
presente regolamento, ai sensi di quanto dispone il d. Igs. 165/2001,
integrando e modificando le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487.
9) Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 91 del d. Igs. 267/2000, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. Pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge 3/2003, che ha innovato il d. Igs. 165/2001 introducendo l'art. 34 bis in materia di mobilità del personale delle P.A., prima di avviare le procedure per l'assunzione e, quindi, di pubblicare il bando di concorso, la comunicazione relativa al concorso pubblico da bandire dovrà essere inviata direttamente alle competenti strutture regionali e provinciali e soltanto decorsi due mesi dall'invio della suddetta comunicazione senza che sia intervenuto un provvedimento di assegnazione del personale in mobilità, potrà essere avviato il previsto concorso.
1) I posti non destinati all'accesso dall'esterno e
riferibili a professionalità acquisibili esclusivamente dall'interno, vengono
ricoperti mediante la procedura selettiva della progressione verticale,
tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle
categorie di cui all'allegato A del CCNL sottoscritto il 31 marzo 1999.
2) Analoga procedura viene attivata per la copertura
dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7,
del citato CCNL 31 marzo 1999, (particolari profili professionali), riservando
la partecipazione alle relative selezioni al personale degli altri profili
professionali delle medesime categorie.
3) Alle procedure selettive del presente articolo è
consentita la partecipazione del personale interno di categoria inferiore che
abbia maturato almeno tre anni di anzianità di servizio anche prescindendo dai
titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti
salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
4) I criteri generali di svolgimento delle selezioni
sono soggetti a processo di concertazione mediante confronto, ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti in materia.
5) Le progressioni verticali seguono le stesse modalità
previste nei successivi articoli, ad eccezione:
a. della pubblicità del bando, che è fatta mediante
affissione all'albo pretorio e diffusione dello stesso ai diversi settori e
alle organizzazioni sindacali interne, e del termine di scadenza del bando che
è ridotto a giorni quindici;
b.
del contenuto della
domanda che può essere limitato alle sole dichiarazioni seguenti:
i.
l'indicazione
della selezione alla quale si intende partecipare;
ii.
il
cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;
iii.
il
titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto
è stato conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli
di studio dei quali il concorrente sia in possesso;
iv.
la figura professionale, l'attività e la qualifica funzionale di
appartenenza;
v.
il
possesso dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso;
vi.
le
eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza
del bando di concorso.
6) Le prove dovranno avere contenuto prevalentemente
pratico e mirare alla verifica della effettiva capacità a ricoprire il nuovo
posto, le procedure selettive interne saranno strutturate limitatamente alle
specifiche attività miranti al profilo professionale soggetto a selezione e
saranno finalizzate all’accertamento del grado di attitudine all’assolvimento
del ruolo da ricoprire e tenderanno al raggiungimento di una adeguata
valutazione della personalità del
candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza
delle problematiche della pubblica amministrazione in cui si colloca l’attività
professionale dello stesso. Pertanto le prove saranno così definite:
a. categorie D Istruttore direttivo - Funzionario:
Test o Prova pratica od orale
b. categorie C Istruttore: Test o Prova pratica od
orale
c. categorie B Esecutore: Test o Prova attitudinale pratica
d. Il punteggio massimo attribuibile alla prova è di
punti 30, così suddivisi:15/30 alla prova d’esame, 10/30 all’anzianità di
servizio e 5/30 ai titoli culturali.
e. I criteri sono i seguenti:
vii.
Criteri
di valutazione dei titoli culturali (punteggio massimo 5/30)
1. Titolo di studio (massimo tre punti):
a. diploma di scuola media inferiore punti 1
b. diploma di scuola secondaria di II° grado punti 2
c. diploma di laurea punti 3
2. Corsi di specializzazione o di perfezionamento di
durata non inferiore a 30 ore punti 1
3. Superamento di concorsi nella pubblica
amministrazione punti 1
viii.
Criteri
di valutazione dell’anzianità di servizio (punteggio massimo 10/30): anzianità
reale di servizio per ogni trimestre
punti 0,25.
ix.
I
titoli richiesti sono:
1. Passaggio nella categoria B (con accesso in B1):
titolo di studio: non valutazione, fatti salvi quelli prescritti per legge.
2. Passaggio alla categoria B (con accesso in
B3): titolo di studio non richiesto
perché già in B.
3. Passaggio nella categoria C: titolo di studio:
immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno (scuola
dell’obbligo).
4. Passaggio alla categoria D (con accesso in D1 e D3):
titolo di studio: immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso
dall’esterno (diploma di scuola media superiore di secondo grado).
7) Il superamento della prova di esame è subordinato
al raggiungimento di una Valutazione di almeno 21/30.
8) L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
o di documentazione non sanabile è disposta dal responsabile del servizio.
9) Il bando di concorso è approvato con deliberazione
della Giunta comunale;
10)
1) La progressione economica all'interno di ciascuna
categoria si realizza con l'organizzazione in sequenza degli incrementi
corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella di
riferimento allegata al CCNL stipulato il 22 gennaio 2004, nel limite delle
risorse disponibili nel fondo stabile per le politiche di sviluppo del
personale di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004. Detta progressione
economica si realizza, altresì, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del
citato CCNL 31 marzo 1999, completati ed integrati in sede di contrattazione
decentrata integrativa.
1) La commissione esaminatrice, unica per le prove di
selezione e la eventuale pre-selezione, sarà nominata con deliberazione della
Giunta comunale nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693,
nonché delle disposizioni di cui al d. Igs. 165/2001.
2) La commissione sarà così composta:
a. dal responsabile di
servizio cui appartiene il posto da ricoprire - presidente di diritto;
b. N. 2 membri effettivi, esperti nelle materie
oggetto del concorso stesso, eventualmente integrati, se la specificità del
posto lo richiede, da esperti in informatica e lingue straniere;
c. eventuali 2 membri supplenti.
3) La presidenza della commissione, in caso di
incompatibilità o indisponibilità, può
essere assegnata, dalla Giunta comunale, ed in alternativa alla figura di cui
alla precedente lettera a), al Segretario comunale o direttore generale. Il
Segretario comunale o direttore generale è componente di diritto con funzioni
di Presidente nelle ipotesi di concorso per copertura di posto di responsabile
di servizio.
In caso di incompatibilità del Segretario Comunale
4) Alla commissione possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie speciali.
5) Il posto di presidente o di un componente
effettivo, di norma, è riservato alle donne.
6) Con la stessa deliberazione
7) Per la eventuale suddivisione della commissione in
sottocommissioni, trova applicazione l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, come sostituito dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. 30 ottobre 1996,
n. 693.
8)
9) La disciplina del presente articolo trova
applicazione anche per le procedure selettive delle progressioni verticali.
10) A tutti i componenti della commissione esaminatrice
compete un'indennità di partecipazione alle sedute della commissione nella
misura stabilita in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché il rimborso delle spese
secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e
successive modificazioni ed integrazioni.
1) La selezione pubblica verrà disciplinata nel bando
di concorso.
2) L'Amministrazione può
attuare, quando le circostanze o il profilo professionale lo richiedano, il
metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nell'ammettere
alle prove del concorso i concorrenti che attestino la partecipazione al corso
medesimo per almeno il 70% delle ore previste nel relativo bando.
3) Il corso sarà tenuto da
esperti delle materie oggetto delle prove.
La selezione tra gli
iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina negli artt. 93 e segg.
Del presente regolamento.
1) Le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle
categorie protette di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno
disposte con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle procedure
di cui agli articoli da
2) per quanto riguarda l'assunzione di soggetti
appartenenti alle categorie protette, trovano puntuale applicazione le
disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili".
1) In relazione alle nuove modalità di assunzione,
nonché alla disciplina della progressione verticale nel sistema di
classificazione e della progressione economica all'interno della categoria, di
cui agli artt. 4 e 5 del CCNL 31 marzo 1999, cessa di avere applicazione, nelle
selezioni pubbliche dall'esterno, la riserva per il personale interno.
1) Ferme restando le riserve di legge, si considerano
posti disponibili sia quelli vacanti alla data della selezione, sia quelli che
risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni
successivi. I posti disponibili da mettere a selezione devono essere coperti
entro 6 mesi dalla data del relativo bando.
2) Nel bando di selezione l'Amministrazione indica
soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando stesso, precisando
che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni, salvo diverse
prescrizioni di disposizioni legislative in materia, dalla data di
approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere
successivamente vacanti e disponibili nella stessa posizione funzionale per
effetto delle sole rinunce dei vincitori di concorso, con esclusione per i
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione
medesima.
1) Per accedere all'impiego dall'esterno, gli
interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art.
2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall'art. 2 del D.P.R.
30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione alle selezioni non è soggetta ai
limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
2) Per alcuni profili professionali il bando di
concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, può stabilire
un'eventuale limite massimo di età dettato dalla natura del servizio o da
oggettive necessità dell'Amministrazione.
1) Gli specifici requisiti da possedersi, le prove
d'esame da superarsi per l'accesso dall'esterno ai singoli posti di organico,
nonché le modalità di loro copertura, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle
domande di ammissione.
2) I programmi, le prove di esame ed eventuali titoli
di studio specifici, per qualsiasi tipo di concorso, non espressamente
riportati dal presente regolamento, saranno definiti dai rispettivi bandi di
concorso nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
1) Il bando di concorso pubblico,
indetto con provvedimento del responsabile del servizio, deve contenere, oltre
alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487:
a. il numero dei posti messi a concorso, il titolo di
studio richiesto, il programma e le prove d'esame, il profilo professionale,
il servizio e la categoria di appartenenza con il relativo trattamento
economico;
b. le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura
dell'aspirante;
c. i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;
d. l'ammontare della tassa da corrispondere per la
partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
e. la dichiarazione relativa al rispetto delle norme
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
f. i termini per l'assunzione in servizio dei
vincitori;
g. le modalità che saranno seguite per convocare i
concorrenti ammessi alla prova concorsuale;
h. ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;
i.
eventuale
limite di età ai sensi del precedente art. 55, comma 2.
2) Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti
per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non
possono essere variate se non prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda e con contestuale protrazione del termine di
presentazione dell'istanza per un periodo di tempo pari a quello già trascorso
dalla data del bando. Alla variazione dovrà essere assicurata la stessa
pubblicità osservata per il bando.
1) La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta semplice conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà essere
inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
presentata a mano entro il termine fissato dal bando.
2) La data di spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Il
termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
3) Non saranno comunque prese in considerazione le
domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il
quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del bando o dell'avviso di
concorso.
4) Il Comune non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili al comune stesso.
5) La domanda, dovrà essere inviata in busta chiusa
ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente
riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.
6) Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare
sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:
a. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza;
d. l'indicazione del concorso;
e. di essere in possesso di tutti i requisiti necessari
per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare:
i.
il
possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
ii.
iscrizione
nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
iii.
di non
aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In
caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali
condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
iv.
l'idoneità
fisica all'impiego;
v.
il
possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed
integrazioni;
vi.
la non
destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non
decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
vii.
la non
interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f. il possesso del titolo di studio richiesto;
g. i servizi eventualmente prestati come impiegato presso
Pubbliche Amministrazioni;
h. il possesso di ulteriori titoli culturali e di
qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
i.
l'indirizzo
al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con
l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del
numero telefonico.
7) I candidati portatori di handicap dovranno
specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché
segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
8) La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta l'autenticazione
della sottoscrizione.
1) concorrenti potranno allegare alla domanda, in
carta semplice:
a. il documento comprovante l'avvenuto pagamento della
tassa di concorso;
b. eventuali altri documenti e titoli la cui
produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;
c. eventuali titoli ai fini della riserva, della
precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati dall'art. 5
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191;
d. tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli
effetti del concorso per la loro valutazione.
2) Tra i titoli di merito viene valutato anche il
curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. Lo stesso, che
deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentate, deve essere
debitamente sottoscritto.
3) Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in
copia, possono essere debitamente autenticati oppure, qualora previsto dalle
norme vigenti, autocertificati. Tutti i documenti, ove non siano già stati
specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in
carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.
1) II bando, ovvero l'avviso
del concorso, sarà pubblicato per la durata di giorni 30, sulla Gazzetta
Ufficiale nel rispetto delle procedure vigenti alla data della sua approvazione.
2) Il bando integrale dovrà
essere pubblicato all'albo pretorio comunale e dei Comuni confinanti, nonché
nei consueti luoghi di affissione del Comune, allo scopo di dare la più ampia
pubblicità ed al fine di assicurare la massima partecipazione possibile.
1) Si può stabilire di riaprire il termine fissato nel
bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande
presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell'organo
preposto (Giunta comunale), insufficiente per assicurare un esito soddisfacente
del concorso.
1) Scaduto il termine fissato dagli avvisi di
selezione per la presentazione delle domande di partecipazione ai relativi
procedimenti, il responsabile del servizio competente in materia di personale
dell'Amministrazione procederà a riscontrare le domande ai fini della loro
ammissibilità.
2) Il responsabile del servizio competente in materia
di personale determina, con proprio provvedimento, l'ammissibilità delle
domande regolari e la esclusione di quelle insanabili o inaccoglibili
indicando, per ciascuna, le motivazioni di esclusione con specifico ed espresso
riferimento al bando, al presente regolamento o, comunque, al vigente
ordinamento disciplinante la materia.
3) La completa documentazione del concorso viene,
quindi, trasmessa, senza ritardo, al segretario della commissione giudicatrice.
1) Le domande contenenti irregolarità od omissioni non
sono sanabili e comportano l'esclusione dal concorso.
1) L'istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la
documentazione allegata, sono esenti dal bollo (D.M. 20 agosto 1992, tariffa,
parte 1°, art. 3, note).
1) La commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 49 delibera a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a pena di
nullità, di tutti i suoi componenti.
2) In relazione:
a. alla cessazione dell'incarico di componente di
commissione esaminatrice;
b. agli adempimenti della commissione;
c. alla trasparenza amministrativa nei procedimenti
concorsuali;
d. agli adempimenti dei concorrenti durante lo
svolgimento delle prove scritte;
e. agli adempimenti dei concorrenti e della
commissione al termine delle prove scritte;
f. al processo verbale delle operazioni d'esame e
formazione delle graduatorie;
g. trovano applicazione, gli articoli 10, 11, 12, 13,
14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni.
3) La composizione della commissione rimane inalterata
durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo in caso di decesso,
incompatibilità od impedimenti sopravvenuti ovvero per perdita della qualifica
di base per i funzionari salvo il caso di cessazione dal servizio per
collocamento a riposo.
4) Verificandosi una di tali evenienze, subentra il
corrispondente supplente.
5) Normalmente la seduta di insediamento della
commissione esaminatrice è convocata dal presidente della stessa entro 30
giorni dalla nomina.
6) Il segretario della commissione consegna alla
stessa, in copia:
a. il bando di concorso;
b. il provvedimento di costituzione della commissione
esaminatrice;
c. il provvedimento che approva le operazioni di
ammissione;
d. il presente regolamento e, in originale, le domande
di ammissione ed i documenti relativi.
1) La commissione dispone, complessivamente, dei
seguenti punteggi:
a. punti 30 per ciascuna prova scritta;
b. punti 30 per ciascuna prova pratica;
c. punti 30 per ciascuna prova orale;
d. punti 10 per i titoli.
1) Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi
in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente
art. 66, sono così ripartiti:
|
I Categoria - Titoli di studio |
Punti 4 |
|
II Categoria - Titoli di servizio |
Punti 4 |
|
III Categoria - Curriculum formativo e professionale |
Punti 1 |
|
IV Categoria - Titoli vari e culturali |
Punti 1 |
|
Totale |
Punti 10 |
1) I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di
studio saranno attributi come segue:
Valutazione diploma scuola media inferiore
|
GIUDIZIO=> |
Sufficiente |
Discreto |
Buono |
Distinto |
Ottimo |
|
Punti da assegnare =>
|
1,60 |
2,20 |
2,80 |
3,40 |
4,00 |
Valutazione diploma scuola media Superiore
|
VOTO CONSEGUITO |
Base (36/60) |
Diploma conseguito con punteggio superiore a quello base 36/60 |
|
PUNTI DA ASSEGNARE |
1,60 |
Punti 0,10 per ogni voto in più del punteggio base |
Valutazione diploma scuola
media superiore (DIPLOMI CONSEGUITI IN SESSANTESIMI)
|
VOTO CONSEGUITO |
Base (60/100) |
Diploma conseguito con
punteggio superiore a quello base 60/100 |
|
PUNTI DA ASSEGNARE |
1,60 |
Punti 0,06 per ogni voto
in più del punteggio base |
Valutazione della laurea (DIPLOMI CONSEGUITI IN
CENTESIMI)
|
VOTO CONSEGUITO |
Base (6/110) |
Diploma conseguito con
punteggio superiore a quello base 66/110 |
|
PUNTI DA ASSEGNARE |
1,36 |
Punti 0,06 per ogni voto in più del punteggio base |
2) Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai
titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che,
qualora il bando lo preveda, saranno valutati, invece, fra i "titoli vari
e culturali".
1) I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a. servizio prestato nello stesso servizio del posto a
concorso:
per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni)
a1 - stessa categoria o superiore
........................... punti: 0,25
a2 - in categoria inferiore
.............................................
punti: 0,15
b.
servizio prestato in
un servizio diverso da quello del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni)
b1 - stessa categoria o superiore
................................ punti: 0,20
b2 - in categoria inferiore
.......................................... punti: 0,10
c. eventualmente e qualora previsto dal bando potrà
essere valutato il servizio militare:
in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge
24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze
armate e l'arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a.1);
-
servizio
effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare
o carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
2) La copia del foglio matricolare dello stato di
servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto
punteggio.
3) I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
4)
I servizi prestati in
più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
5)
Nessuna valutazione
sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Nel curriculum formativo
e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e
specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili
in relazione a norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di
partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Saranno valutati in
questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che
non siano classificabili nelle categorie precedenti.
1) Il superamento di ciascuna delle previste prove di
esame è subordinato al raggiungimento di una Valutazione di almeno 21/30.
2) Le prove di esame potranno svolgersi nel seguente
ordine:
-
prove scritte;
-
prove
pratiche;
-
prove
orali.
1) Giornalmente, la commissione, dovrà esporre, nella
sala delle prove, prima di chiudere i lavori, l'elenco dei concorrenti che
hanno sostenuto la prova orale o pratica con a fianco di ciascuno il punteggio
attribuito in tutte le prove.
1) Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai
singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove
medesime.
2) Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova
orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove precedenti. L'avviso per la presentazione alla prova orale
deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.
3) Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta
al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
4) Al termine di ogni seduta dedicata alla prova
orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella
sede degli esami.
5) Il calendario di tutte le prove scritte-pratiche ed
orali può formare oggetto di una unica comunicazione rispettando i termini di
cui ai precedenti commi.
6) Nel fissare le date delle prove concorsuali, la
commissione terrà conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico e delle
festività ebraiche, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e del
D.M. 6 aprile 1989.
1) Le prove concorsuali possono consistere in prova
scritta, prova pratica e prova orale, idonee a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla funzione da
ricoprire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lett. b), del d. lgs.
165/2001.
1) La prova scritta, da redigere in forma discorsiva
oppure, qualora prescritto dal bando ed in relazione al minor grado di
difficoltà previsto per la qualifica da ricoprire, attraverso la risoluzione di
quiz a risposta multipla, può essere teorica, teorico-pratica o pratica. Si
intende:
a. per prova scritta teorica:
-
quella
che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale,
valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle
materie oggetto della prova;
b. per prova scritta teorico
- pratica:
- quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;
c. per prova scritta pratica:
-
quella
che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di
gestione attiva mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto
dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico.
1) La prova pratica tende ad accertare la maturità e la
professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi
sono chiamati a svolgere.
1) Per prova orale si intende quella nella quale si
tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e
sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione, l'attitudine e
l'esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto
relazionale.
1) Ciascun commissario dispone di 10 punti per la
valutazione di ciascuna prova d'esame.
2) Qualora la valutazione delle prove d'esame non
ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il
proprio voto - da verbalizzare - e viene assegnato al concorrente, per ciascuna
prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun
commissario.
1)
Per lo svolgimento
delle prove scritte la commissione assegna, in relazione all'importanza di
ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti
prima dell'inizio della prova.
2) Il detto termine dovrà essere indicato dalla
commissione in calce a ciascun tema o questionario e comunicato ai concorrenti
contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da
svolgere.
3) Per le prove orali e pratiche la durata, di volta in
volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla commissione.
4) I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la
prima prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.
1) La commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova
di esame, accerta l'identità personale dei concorrenti, per conoscenza diretta
ovvero in base ad uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto
di validità:
a. carta d'identità;
b. tessera ferroviaria personale, se il candidato è
dipendente di un'Amministrazione dello Stato;
c. tessera postale;
d. porto d'armi;
e. patente automobilistica;
f. passaporto;
g. fotografia (applicata sul prescritto foglio di carta
da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune
di residenza o da un notaio, in data non anteriore a un anno;
h. ogni altro documento personale di riconoscimento,
munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione
esaminatrice.
1) Per le prove di esame trovano applicazione gli artt.
11, 12 e 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693.
1) Gli adempimenti dei
concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte trovano
disciplina nell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
1) Sono ammessi alla prova successiva a quelle scritte
i concorrenti che abbiano riportato, in ogni singola prova, una votazione non
inferiore a quella prevista dal precedente art. 72, comma 1.
2) I candidati che conseguiranno l'ammissione alla
prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte.
3) L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà
dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
1) L'ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di 21/30 nella eventuale prova precedente.
2) Nei giorni fissati per la prova pratica, ed
immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione stabilisce le modalità
ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i
concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i
candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e,
con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla
scelta della prova oggetto di esame.
3) La commissione procura di mettere a disposizione
dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della
prova e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale proprio.
4) Le prove pratiche si svolgono alla presenza
dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.
1) L'ammissione alla prova orale è subordinata al
conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti.
2) La prova orale si svolge, nel giorno stabilito,
alla presenza della intera commissione.
3) La commissione, prima dell'inizio della prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione
a sorte.
1) Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d'esame la commissione, tenute presenti le norme di cui all'art. 5 "Categorie riservatarie e preferenze" del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997. n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998. n. 191, formula una unica graduatoria di merito che rassegna all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti.
2) La graduatoria di cui al precedente comma 1 è
pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
1)
La giunta comunale
provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali
trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga
riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la
graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
2) Qualora la giunta comunale riscontri irregolarità,
procede come segue:
a. se l'irregolarità discende da errore di trascrizione
o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale
cioè da apparire -ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente con
apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni
nella graduatoria di merito;
b. se l'irregolarità è conseguente a violazione di
norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel
presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o
contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla commissione con
invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla
base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati,
apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.
3) Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.
1) Il funzionario responsabile del servizio o il direttore
generale qualora nominato prima di procedere alla stipulazione del contratto di
lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a
presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso
al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta
giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 53 del d. Igs. n. 165 del 2001 e succ. modifiche. In caso
contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.
2) Scaduto inutilmente il termine di cui al comma
1) L'Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo
di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore da assumere ha la
idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è
chiamato a prestare.
2) Se il giudizio del sanitario è sfavorevole
l'interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita
collegiale di controllo.
3) Il collegio sanitario di controllo è composto da un
sanitario della A.S.L., a un medico designato dall'Amministrazione e da un
medico designato all'interessato.
4) Le spese e le indennità relative sono a carico
dell'interessato.
5) Se il candidato non si presenta o rifiuta di
sottoporsi all'una o all'altra sita sanitaria, ovvero se anche il giudizio
sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall'impiego.
1) Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del CCNL. L'inserimento nel nuovo sistema di classificazione di
cui al CCNL 31 marzo 1999, deve risultare dal contratto individuale. In caso di
progressione verticale nel sistema di classificazione dovrà essere comunicato
ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito.
2) Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è
richiesta la forma scritta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del d. Igs.
26 maggio 1997, n. 152, sono comunque indicati:
a. l'identità delle parti;
b. il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in
luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c. la data di inizio del rapporto di lavoro;
d. la durata del rapporto di lavoro, precisando se si
tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e. la durata del periodo di prova se previsto o il
motivo della esenzione;
f. l'inquadramento, la categoria, la posizione
economica ed il profilo professionale attribuiti al lavoratore, oppure le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro.
g. l'importo iniziale della retribuzione e i relativi
elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h. la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il
lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i.
l'orario
di lavoro;
j. i termini del preavviso in caso di recesso.
3) Copia del contratto, e del codice di comportamento,
con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro 30
giorni dalla data di assunzione.
4) In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al
lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto
stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 2,
ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
5) L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed j del comma 2, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
6) Il datore di lavoro comunica per iscritto al
lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di
cui al comma 2 che non derivi direttamente da disposizioni legislative o
regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
7) Il contratto individuale specifica che il rapporto
di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È,
in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
8) Gli obblighi di informazione previsti dal presente
articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva
non superiore ad un mese ed il cui orario non superi le otto ore settimanali.
9) Anche ai fini dell'eventuale recesso, disciplinato dall'art. 14 bis del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 6 luglio 1995, il responsabile del servizio, decorsa la metà del periodo di prova, invierà, alla giunta comunale, entro i 10 giorni successivi, una dettagliata relazione circa lo svolgimento del servizio.
10) L'eventuale recesso sarà pronunciato con
deliberazione motivata dalla giunta comunale, notificata all'interessato prima
della scadenza del periodo di prova.
1) Le prestazioni di servizio rese fino al giorno
della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.
1) Le assunzioni mediante selezione, degli iscritti
nelle liste di collocamento, sono disposte con l'osservanza delle disposizioni
del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del
30 ottobre 1996, n.
2) Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità, la commissione deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.
3) La commissione decide a maggioranza con la presenza
di tutti i suoi componenti.
1) Il giudizio reso dalla commissione nei confronti del
concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in
una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al
posto da ricoprire.
2) Le prove di selezione consistono nello svolgimento
di attività pratiche -attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni
lavorative; le prime possono essere definite anche mediante test specifici
consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o
aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di
mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.
3) I contenuti delle prove pratiche o delle
sperimentazioni lavorative sono determinati dalla commissione subito prima
dell'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata
precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi.
1) Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla
selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.
2) Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna
categoria e sono definiti sulla base di elementi fissi.
3) La commissione stabilisce, tenuto conto di detti
elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni
lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.
4) Per ogni categoria gli elementi fissi sono
rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè:
a. complessità delle prestazioni, professionalità
autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove
considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.
5) Le commissioni per le selezioni si conformano ai
criteri seguenti:
|
= |
CATEGORIA A |
Ottima |
Sufficiente |
Scarsa |
|
|
1 |
Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi
necessari alla esecuzione del lavoro |
6 |
4 |
1 |
|
|
2 |
Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate
necessarie alla esecuzione del lavoro |
6 |
4 |
1 |
|
|
3 |
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate |
6 |
4 |
1 |
|
|
4 |
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro |
6 |
4 |
1 |
|
|
5 |
Grado di autonomia nella esecuzione del lavoro |
6 |
4 |
1 |
|
|
|
|||||
|
= |
CATEGORIA B |
Ottima |
Sufficiente |
Scarsa |
|
|
1 |
Capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso |
6 |
4 |
1 |
|
|
2 |
Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione di quello di altri soggetti facenti parte o non della stessa U.O. |
6 |
4 |
1 |
|
|
3 |
Preparazione professionale specifica |
6 |
4 |
1 |
|
|
4 |
Grado di autonomia nella esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni di carattere generale |
6 |
4 |
1 |
|
|
5 |
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del proprio lavoro |
6 |
4 |
1 |
|
6) Dall'esito della prova o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indici sopraindicati per qualifica, il giudizio di "scarso", "sufficiente" o "ottimo" ai quali corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 4 e 6.
7) I giudizi finali saranno così determinati:
|
= |
Giudizi finali
=> |
Scarso (Non Idoneo) |
Sufficiente (Idoneo) |
Ottimo (Idoneo) |
|
1 |
Categoria "A" |
Fino a punti 19 |
Da Punti |
Con Punti 30 |
|
2 |
Categoria "B” |
Fino a punti 19 |
Da punti |
Con Punti 30 |
1) Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa
commissione fino alla individuazione dei soggetti idonei, nella quantità
indicata dalla richiesta di avviamento.
2) Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla
convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del
procedimento, su segnalazione dell'organo selezionatore, comunica alla
competente sezione circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un
successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da
ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento lo stesso
organo selezionatore rinnova le operazioni di selezione.
1) La commissione esaminatrice, per il tramite del
funzionario responsabile del servizio personale, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori
interessati alle prove selettive indicando:
a. il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;
b. il luogo, aperto al pubblico, ove saranno
effettuate le prove.
2) Gli elementi di cui sopra sono resi noti al
pubblico mediante apposito avviso da affiggersi all'albo dell'ente il giorno
stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.
3) Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena
di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.
4) La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio
indicato dalla sezione circoscrizionale.
5) Prima di sottoporre a selezione il lavoratore
avviato, la commissione ne verifica l'identità.
6) Per l'effettuazione delle prove di selezione la
commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai 60
minuti.
7) Per le sperimentazioni lavorative il tempo è
fissato in relazione alle loro caratteristiche.
8) Allo scadere del termine dato, la commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.
9) Il giudizio della commissione è reso con il giudizio
complessivo di "idoneo" o "non idoneo".
1) La costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, sia pieno che parziale, avviene nell'ambito delle previsioni di
legge, con le modalità di seguito indicate:
a. le assunzioni di personale a tempo determinato
ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del
titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono
effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le
procedure di cui al capo III, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
b. per esigenze straordinarie ed improcrastinabili
l’assunzione di personale stagionale avviene nel rispetto del D.P.C.M.
dell’1/12/98 art. 8;
c. il reclutamento del restante personale, avviene
mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria
formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei
requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei
termini e con le modalità indicate nell'apposito avviso di reclutamento.
2) L'avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto,
a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti
culturali e professionali necessari.
3) L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante
affissione di manifesti negli appositi spazi riservati all'Amministrazione e
dovrà essere inviato, per la pubblicazione all'albo pretorio, ai Comuni
limitrofi.
4) Con riferimento ai singoli profili professionali ed
ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo parziale indicati nell'avviso di
reclutamento, l'Amministrazione comunale predisporrà apposite graduatorie,
sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella
domanda:
a. votazione riportata nel conseguimento del titolo di
studio richiesto;
b. precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a
tempo determinato, purché non si siano conclusi per demerito.
5) Alla votazione conseguita nel titolo di studio
richiesto per l'accesso alla categoria è attribuito un punteggio fino ad un
massimo di 4 punti, da attribuire con le modalità di cui all'art. 68 del
presente regolamento.
6)
Per ciascun
periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni
prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti
0,50 fino ad un massimo di punti
7) È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero
di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata con le
modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da
attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.
8) All'espletamento della prova selettiva attende
apposita commissione costituita con le procedure in precedenza delineate.
9) La prova selettiva è intesa ad accertare il
possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla qualifica
e i profili professionali relativi all'incarico da attribuire, mediante la
soluzione, in tempi predeterminati dalla commissione, di appositi quiz a
risposta multipla, sulle materie oggetto della prova, oppure ed
alternativamente, a scelta dell'Amministrazione e soprattutto nelle ipotesi in
cui risulti ostico, per la tipologia di materie del concorso, la
predisposizione dei citati quiz, mediante una selezione basata su apposito
colloquio. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti.
Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non
inferiore a 7/10.
10) La graduatoria di merito è formulata sommando al
punteggio relativo ai titoli, quello conseguito nella prova selettiva.
11) Con le modalità di cui ai precedenti commi e nel
rispetto delle condizioni e dei principi di cui dal d. Igs. 165/2001, possono
essere disposte assunzioni per esigenze di carattere stagionale.
12) Al personale assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale degli Enti Locali.
1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più
idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modifiche e integrazioni.
1) Il presente regolamento abroga ogni altra
precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni
altra precedente disposizione in materia di personale, in conflitto con le
norme in esso contenuto e verrà, ove necessario, adeguato ad eventuali criteri
generali e/o principi che dorrebbero essere ulteriormente inseriti in futuro
nell'accordo decentrato integrativo.
2) Copia del presente regolamento sarà trasmessa ai
responsabili di servizio e alle rappresentanze sindacali.
1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta comunale, competente li sensi dell'articolo 48, comma 3, del d. lgs. 267/2000.