COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

 

 

Regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi

e

disciplina dei concorsi

 

 

Adottato con deliberazione Commissariale n. 24 del 22/02/2008

Adottata con i poteri della Giunta

 

In vigore dal 15/03/2008

 

Integrato con deliberazione di G.M. n. 54 del 15/05/2008

 


PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI 5

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento. 5

Art. 2 -Criteri generali di organizzazione. 5

Art. 3 -Dotazione organica dell'ente. 6

Art. 4 - Assetto organizzativo. 7

Art. 5 - Collaborazioni esterne. 8

Art. 6 - Competenze del Sindaco in materia di personale. 8

Art. 7 -Competenze della Giunta comunale in rapporto a quelle dei responsabili di servizio. 9

PARTE SECONDA - GLI ORGANI GESTIONALI 10

Art. 8 -Individuazione dei responsabili di servizio. 10

Art. 9 -Gli incarichi professionali per funzioni direttive. 10

Art. 10 -Competenze dei responsabili di servizio. 12

Art. 11 -Responsabilità. 14

Art. 12 -Durata e revoca dell'incarico. 14

Art. 13 -Polizza assicurativa. 15

Art. 14 -Le determinazioni 15

Art. 15 -La Conferenza di servizio. 15

Art. 16 -La valutazione degli organi gestionali 16

PARTE TERZA - IL SEGRETARIO E IL DIRETTORE. 17

Art. 17 -II Segretario comunale. 17

Art. 18 –Il direttore generale. 18

PARTE QUARTA - L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE. 19

Art. 19 - Inquadramento. 19

Art. 20 - Mansionario individuale. 19

Art. 21- La mobilità interna all'ente. 20

Art. 22 -La mobilità esterna. 20

Art. 23 - Valutazione ed incentivazione dei dipendenti 20

Art. 24 - Disciplina degli orari 21

Art. 25 - Congedo straordinario per motivi di studio. 21

Art. 26 - Autorizzazione ad assumere incarichi esterni 22

PARTE QUINTA. 23

DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEL SERVIZIO ISPETTIVO. 23

Art. 27 - Generalità. 23

Art. 28 - Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale. 23

Art. 29 - Procedura per la trasformazione. 23

Art. 30 - Contingenti 24

Art. 31 - Titoli di preferenza. 24

Art. 32 -Regime delle incompatibilità. 24

Art. 33 - Esclusioni e limitazioni 25

Art. 34 - Attività compatibili 25

Art. 35 - Procedimento. 26

Art. 36 - Servizio ispettivo. 26

Art. 37 - Prerogative del servizio ispettivo. 27

PARTE SESTA. 28

DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DELL'UFFICIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE. 28

Art. 38 - Oggetto. 28

Art. 39 - Attribuzioni 28

Art. 40 - Composizione e nomina. 29

Art. 41 - Rapporti con i responsabili di servizio. 29

Art. 42 - Ulteriori adempimenti del nucleo. 30

Art. 43 - Funzionamento. 30

Art. 44 - II procedimento di valutazione. 30

Art. 45 - II controllo di gestione. 31

PARTE SETTIMA. 33

DISCIPLINA SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI 33

Art. 46 - Reclutamento del personale - Principi generali 33

Art. 47 - Progressione verticale. 35

Art. 48 - Progressione economica all'interno della categoria. 37

Art. 49 - Commissione esaminatrice. 37

Art. 50 - Selezione pubblica - Preselezione. 38

Art. 51 – Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento. 38

Art. 52 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette. 38

Art. 53 - Riserva dei posti al personale interno. Inapplicabilità. 39

Art. 54 - Copertura dei posti 39

Art. 55 - Requisiti generali - Limiti di età. 39

Art. 56 - Altri requisiti - Prove d'esame - Modalità di copertura posti d'organico. 39

Art. 57 - Bando di concorso. 40

Art. 58 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità. 40

Art. 59 - Documenti da allegare alla domanda. 42

Art. 60 - Diffusione del bando di concorso. 43

Art. 61 - Riapertura del termine e revoca del concorso. 43

Art. 62 - Ammissione ed esclusione dal concorso. 43

Art. 63 - Irregolarità delle domande. 43

Art. 64 - Imposta di bollo. 44

Art. 65 - Adempimenti della commissione esaminatrice. 44

Art. 66 - Punteggio. 44

Art. 67 - Valutazione dei titoli 45

Art. 68 - Valutazione dei titoli di studio. 45

Art. 69 - Valutazione dei titoli di servizio. 46

Art. 70 - Valutazione del curriculum professionale. 46

Art. 71 - Valutazione dei titoli vari 47

Art. 72 - Valutazione delle prove di esame. 47

Art. 73 - Pubblicità delle valutazioni attribuite. 47

Art. 74 - Svolgimento delle prove. 47

Art. 75 - Prove concorsuali 48

Art. 76 - Prova scritta. 48

Art. 77 - Prova pratica. 48

Art. 78 - Prova orale. 49

Art. 79 - Criteri di valutazione delle prove d'esame. 49

Art. 80 - Durata e data delle prove. 49

Art. 81 - Accertamento dell'identità dei concorrenti 49

Art. 82 - Adempimenti della commissione - Adempimenti dei concorrenti 50

Art. 83 - Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte. 50

Art. 84 - Ammissione alle prove successive. 50

Art. 85 - Prova pratica - Modalità di svolgimento. 50

Art. 86 - Prova orale - Modalità di svolgimento. 51

Art. 87 - Formazione della graduatoria di merito. 51

Art. 88 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali 51

Art. 89  - Presentazione dei documenti 52

Art. 90 - Accertamenti sanitari 52

Art. 91 - Contratto individuale di lavoro Periodo di prova. 53

Art. 92 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto. 54

Art. 93 - Procedure per l'assunzione mediante selezione. 54

Art. 94 - Finalità della selezione - Contenuto delle prove. 55

Art. 95 - Indici di riscontro. 55

Art. 96 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione. 56

Art. 97 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità. 57

Art. 98 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Assunzioni stagionali 57

Art. 99 - Tutela dei dati personali 59

PARTE OTTAVA - NORME FINALI 60

Art. 100 - Norme finali 60

Art. 101 – Rinvio dinamico. 60

Art. 102 - Entrata in vigore. 60


PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1.     Il presente regolamento:

a.      determina le linee fondamentali e le modalità operative di organizzazione del Comune di San Mango d’Aquino nell'ambito dei criteri generali di cui allo Statuto, così come deliberati dal Consiglio comunale, recependo espres­samente, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 267/2000, i principi di cui al d. lgs. 165/2001, nonché le disposizioni di cui alla legge 145/2002 com­patibili con l'ordinamento di questo civico ente, in particolare l'art. 2 di tale legge (che introduce il comma 1 bis nell'art. 17 del d. lgs. 165/2001) in materia di delega delle funzioni e l'art. 7 (che introduce l'art. 23 bis nel d. lgs. 165/2001) in materia di mobilità tra pubblico e privato;

b.      contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in rela­zione alle disposizioni del vigente Statuto comunale ed in conformità a quanto disposto dall'art. 88 del d. lgs. 267/2000;

c.      si propone lo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa;

d.      definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e de­termina per ciascuno dei ruoli le responsabilità attribuite e i risultati at­tesi;

e.      contiene la disciplina sul funzionamento del nucleo di valutazione (par­te sesta);

f.       contiene la disciplina sull'accesso agli impieghi (parte settima);

 

Art. 2 -Criteri generali di organizzazione

1.     L'organizzazione della struttura si ispira ai seguenti principi:

a.      economicità, efficacia interna ed esterna, efficienza e funzionalità;

b.      pubblicità e trasparenza, anche attraverso l'istituzione di apposite strut­ture per l'informazione ai cittadini (U.R.P.);

c.      rispetto della riservatezza di terzi (persone fisiche e giuridiche) nel tratta­mento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicem­bre 1996, n. 675;

d.     facilitazione dei rapporti tra Amministrazione e cittadini-utenti, anche mediante adeguati percorsi formativi del personale addetto;

e.      principio di separazione tra funzioni politiche e gestionali.

2.     Per realizzare tali finalità, l'ente segue i criteri fissati dal Consiglio nel­l'ambito dello Statuto comunale:

a.      articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali;

b.      collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione inter­na ed esterna, con connessione mediante sistemi informatici e statistici;

c.      armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza;

d.      professionalità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale affinché il risultato dell'attività lavorativa sia positivo;

e.      flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di riconversione profes­sionale;

f.       adattabilità dell'organizzazione dell'Amministrazione comunale a quan­to previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

g.      responsabilizzazione delle figure apicali in ordine alla gestione della spesa e al corretto sviluppo delle attività procedimentalizzate;

h.      strutturazione formale dei rapporti tra direttore generale, se nominato, segretario e responsabili di servizio;

i.        valorizzazione degli istituti di incentivazione;

j.       adeguata impostazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;

k.      strutturazione degli uffici e sviluppo delle attività da essi svolte me­diante l'utilizzo di idonea strumentazione informatica.

 

Art. 3 -Dotazione organica dell'ente

1)      La dotazione organica del personale dipendente, nel rispetto delle linee guida di cui al presente regolamento, è adottata dalla Giunta comunale con apposita e separata deliberazione.

2)      Le variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta comu­nale, in conformità agli atti di programmazione del personale prescritti dal­l'ordinamento.

3)      I semplici spostamenti di personale da un servizio all'altro o all'interno dello stesso servizio (mobilità interna) sono disposti secondo le modalità previste nella parte IV e secondo criteri generali oggetto di concertazione.

4)      L'Amministrazione comunale procede periodicamente alla ricognizione dei fabbisogni di personale, eventualmente anche attraverso l'ausilio di spe­cifici sistemi di rilevazione dei pesi lavorativi, nel rispetto delle vigenti nor­me di legge, provvedendo all'adozione, con atto giuntale, del piano triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 4 - Assetto organizzativo

1.      La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree, servizi ed uffici.

2.      L'articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organiz­zativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di infor­mazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente. Il servizio intervie­ne in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per forni­re servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente.

3.      Le variazioni alla struttura organizzativa sono disposte dalla Giunta nel rispetto delle compatibilità economiche dell'ente e delle prescrizioni in ma­teria di obbligo di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

4.      L’area costituisce l'articolazione massima, comprende più uffici, gli sono affidate funzioni ed attività fra loro omogenee, che esercita con au­tonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale con responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati mediante la gestione diretta di risorse umane, strumen­tali e finanziarie. Il responsabile di servizio individua i dipendenti da preporre ai singoli uf­fici, inquadrati nelle categorie "D", "C" o "B" tra le risorse umane allo stesso assegnate ed ai quali il medesimo responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 2 della legge 145/2002 (che introduce il comma 1 bis nelL’art. 17 del D. Lgs. 165/2001), come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 7 ottobre 2002, può delegare temporaneamente, con atto scritto e motivato, parte delle proprie funzioni, ossia quelle di cui all'art. 107 del d. l qgs 267/2000. Diversamente, il responsabile di servizio potrà rivestire, altresì, le funzioni di responsabile dell'ufficio.

5.      L'ufficio costituisce l'articolazione minima, cui compete la responsabi­lità dei procedimenti da assegnarsi a cura del responsabile di servizio sem­pre nell'ambito del personale allo stesso assegnato per il raggiungimento de­gli obiettivi programmati. L'articolazione degli uffici, interna ai servizi, è definita dal responsabile di ciascun servizio, sentito il Segretario comunale ovvero il direttore generale qualora nominato, entro 30 giorni dalla sua nomina a responsabile di servizio.

6.      Possono essere istituiti alcuni servizi di staff, al di fuori della ripartizio­ne prevista, alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'eserci­zio dei poteri di indirizzo e di controllo. Detti servizi possono essere rico­perti da dipendenti interni e da collaboratori esterni  assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che questo ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto.

7.      Possono essere istituite "Unità di Progetto" (UDP), ossia unità organiz­zative speciali e temporanee costituite con criteri flessibili anche interdisciplinari ed intersettoriali al fine dello sviluppo o della gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di obiettivi determinati. Tali unità possono essere istituite con determinazione del Segretario comunale sentiti i responsabili di servizio. Spetta alla Giunta comunale l'istituzione delle UDP nel caso in cui si ricorra all'utilizzo di personale esterno.                                                                                                                                                                

 

Art. 5 - Collaborazioni esterne

1)       Per programmi e obiettivi determinati approvati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 42  del d.lgs 267/2000 e art. 3 comma 53 – 54  L. 244 del 24/12/2007, e con convenzione a termine, sono consentite collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 110, comma 6, del d. lgs. 267/2000.

2)       L'applicazione dei predetti istituti è ammissibile nei seguenti casi:

a.      collaborazione per progetti speciali straordinari di carattere intersetto­riale finalizzati a promuovere lo sviluppo di specifici compiti socio-eco­nomici nel territorio;

b.      collaborazioni per attività istituzionali di progetto, di pianificazione ge­nerale e settoriale dovute o comunque corrispondenti ai programmi e agli obiettivi del Comune;

c.      collaborazione a titolo di supporto tecnico-operativo per l'espletamento delle attività particolari o specialistiche nei settori;

d.     altri casi ammessi dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

3)       Gli incarichi consistono in contratti d'opera intellettuale (artt. 2222 e ss. cod. civ.) e hanno in genere natura fiduciaria: vengono affidati intuitu personae a soggetti dotati di apposita competenza e/o conoscenza nella specifica materia o area di intervento, previa  valutazione del curriculum professionale e culturale, per l’acquisizione dei quali si effettuerà  pubblicazione di apposito avviso pubblico.

4)       Gli incarichi di collaborazione di cui al presente articolo sono conferiti con atto di nomina del Sindaco  accompagnato dall'attestazione di copertura finanziaria.

5)       La spesa annua complessiva per gli incarichi di che trattasi non può essere superiore a Euro 15.000  (Euro Quindicimila) comprensivi di oneri fiscali.

 

Art. 6 - Competenze del Sindaco in materia di personale

1)      Sono in capo al Sindaco in materia di personale:

a.      la nomina del Segretario comunale;

b.      l'attribuzione della funzione di direttore generale; e) la nomina dei responsabili di servizio;

c.      l'attribuzione e definizione degli incarichi ai medesimi responsabili;

d.      l'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;

e.      i provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell'ente;

f.       l'attribuzione temporanea delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali, ricorrendo all’art. 110, comma 1 e 2 D.Lgs. 267/2000;

g.      l'individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipen­denze sue, della Giunta o degli assessori.

 

Art. 7 -Competenze della Giunta comunale in rapporto a quelle dei responsabili di servizio

1)      Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge quali, ad esempio, l'adozione dei regolamenti sugli uffici e servizi, l'approvazione e la modifica della dotazione organica, alla Giunta compete:

a.      provvedimenti iniziali e conclusivi di assunzione, distacco del persona­le risolutivi del rapporto di lavoro dei dipendenti, che non siano di competenza del Sindaco;

b.      approvazione dei progetti preliminari e definitivi, nonché dei progetti esecutivi nei soli casi previsti dalla legge;

c.      approvazione di perizie di variante e suppletive, quando non sia di competenza del responsabile di servizio;

d.     approvazione delle tariffe (consentite dalla legge);

e.      approvazione di provvedimenti di alta discrezionalità;

f.       conferimento degli incarichi professionali "intuitu personae" a legali;

g.      assegnazione del P.E.G. ai responsabili di servizio dell'ente;

h.      indirizzo interpretativo ed applicativo degli atti normativi;

i.        definizione delle priorità per obbiettivi, piani e programmi, in ordine all'azione e alla gestione amministrativa;

j.       erogazione di provvidenze e contributi economici sulla base delle norme supplementari;

k.      determinazioni in ordine all’esonero totale o parziale del pagamento tichet servizi a domanda individuale o contribuzioni servizi vari.

 


PARTE SECONDA - GLI ORGANI GESTIONALI

 

Art. 8 -Individuazione dei responsabili di servizio

1)      Il Sindaco sceglie i responsabili di servizio, tra i dipendenti inquadrati nella categoria "D", in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conse­guiti in precedenza;

2)      A ogni servizio deve essere preposto il dipendente apicale della singola unità organizzativa, nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge e dalla con­trattazione collettiva. Se il posto è vacante o in caso di mancanza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, il Sindaco può nominare:

a.      il dipendente di livello sub-apicale, in via transitoria nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;

b.      il dipendente di altro ente, in convenzione;

c.      una figura professionale esterna (contratti a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2 del d. lgs. 267/2000);

d.      in via residuale il Segretario comunale o, qualora nominato, il direttore generale.

3)      La nomina degli organi gestionali deve essere accompagnata dall'attesta­zione di copertura finanziaria degli oneri conseguenti (indennità di posizione/di risultato secondo la normativa contrattuale riferita all’area delle posizioni organizzative).

4)      [1]La responsabilità dei servizi può essere, altresì, attribuita ai componenti dell’organo esecutivo, al fine di contenere la spesa, in mancanza di figure professionali idonee all’interno della struttura ai sensi dell’art. 29 Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002): Il risparmio di spesa sarà certificato con apposita deliberazione di G.C. in sede di approvazione del rendiconto di gestione;

 

Art. 9 -Gli incarichi professionali per funzioni direttive

1)      In relazione a quanto disposto dall'art. 110 del d. lgs. 267/2000, l'Am­ministrazione può stipulare contratti a tempo determinato.

2)      I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati:

a.      per la copertura di posti vacanti di responsabilità di servizio o di ufficio (art. 110, comma 1);

b.      per alte specializzazioni o compiti di istruttore direttivo, al di fuori del­la dotazione organica, purché in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente (art. 110, comma 2 e legge 248/06).

3)      Gli incarichi sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, accompagnato dall'attestazione della copertura finanziaria.

4)      I contratti non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto (art. 110, comma 3).

5)      Gli incarichi di cui alla lettera a), ed alla lettera b), comma 2 del presen­te articolo, vanno conferiti, tenendo conto delle caratteristiche dei program­mi da svolgere, in base al criterio di competenza professionale. Infatti i sog­getti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme regolamentari e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire. Valgono le incompatibilità previste dalla legge.

6)      Nel contratto vanno previsti:

a.      i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;

b.      gli organi preposti alla verifica dei risultati;

c.      la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corri­spondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pre­tesa;

d.      la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide la Giunta comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali contro­deduzioni presentate dall'interessato. Sarà fatto salvo il diritto del Co­mune al risarcimento del danno;

e.      l'entità del compenso, in conformità al comma 3 dell'art. 110 del d. lgs. 267/2000;

f.       la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;

g.      l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;

h.      l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comu­nale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;

i.        l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di la­voro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comu­ne e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.

7)      L'incaricato ai sensi del precedente comma è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso, fornendo le prestazioni previste in contratto. L' incaricato ha libero ac­cesso ad ogni tipo di documentazione utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale può avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

8)      L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è sog­getto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

9)      Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente de­ficitaria.

10)  Temporaneamente detto incarico può essere, altresì, conferito a personale interno;

 

Art. 10 -Competenze dei responsabili di servizio

1)      I responsabili di servizio sono i soggetti preposti alla direzione delle ar­ticolazioni dell'ente, che si ritiene di dotare di autonomia gestionale ed ope­rativa. Ad essi spetta nominare i responsabili degli uffici, qualora istituiti, ed i responsabili di procedimento nell'ambito del personale agli stessi asse­gnati. Spetta, altresì, l'esercizio della facoltà di cui all'art. 2 della legge 145/2002 (che introduce il comma 1 bis nell'art. 17 del d. lgs. 165/2001), co­me confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 7 ottobre 2002, ossia delegare eventualmente e temporaneamente, con atto scritto e motivato, parte delle proprie funzioni, ossia quelle di cui all' art. 107 del d. lgs 267/2000.

2)      I responsabili di servizio assicurano, con autonomia operativa, negli am­biti di propria competenza, l'ottimale gestione tecnica, finanziaria ed ammi­nistrativa delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondendo, altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

3)      In conformità all'art. 107 del d. lgs. 267/2000 le competenze gestionali spettano ai responsabili di servizio, con l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge espressamente non riservi ad altri organi dell'Amministrazione;

4)      In particolare ed a titolo esemplificativo sono loro affidate le seguenti funzioni:

a.      gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa, nell'ambito degli atti di pianificazione dell'ente;

b.      la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

c.      la responsabilità sulle procedure di gara e, quindi, tutti gli atti gestionali in materia contrattuale, secondo le disposizioni regolamentari;

d.      gli atti di gestione del personale, tranne quelli riservati in sede regola­mentare al Segretario (o al direttore, qualora nominato); tali atti devo­no essere tempestivamente comunicati all’ ufficio personale, ove istiuito, e - nei casi previsti dalle disposizioni di legge e statutarie - al Segretario comunale (o direttore generale qualora nomi­nato];

e.      i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rila­scio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezio­nale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f.       i provvedimenti 'restrittivi' (ordinanze, sanzioni, ecc.) privi di discre­zionalità politica, fatta eccezione per i casi riservati dall'ordinamento al Sindaco in veste di ufficiale di governo;

g.      le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentica­zioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giu­dizio e di conoscenza;

h.      la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali ai sensi del­la legge n. 675/96;

i.        l'affidamento, previo avviso pubblico ai sensi della legge Merloni e rela­tivo regolamento di attuazione, degli incarichi di progettazione;

j.       approvazione delle progettazioni esecutive sulla scorta del progetto definitivo approvato dalla G.C. e degli atti connessi e conseguenti in materia di LL.PP.

k.      tutte le altre competenze prive di discrezionalità politica, salvo contra­ria disposizione di legge o dello Statuto.

5)      Spettano inoltre ai responsabili di servizio i pareri sulle proposte di de­liberazione previsti dall'art. 49 del d. lgs. 267/2000; tali pareri vanno formu­lati entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta e comunque in tem­po utile per il completamento tempestivo della procedura.

6)      In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, questi viene sostituito da altro dipendente, specificatamente incaricato secondo la disciplina vigente ed indicato nell’atto Sindacale di nomina, ovvero dal Segretario comunale o dal direttore generale qualora nominato.

7)      Qualora si debba stipulare un contratto in forma pubblica in relazione ad un servizio affidato alla responsabilità del Segretario, il Sindaco indivi­dua il soggetto competente alla sottoscrizione fra gli altri responsabili.

8)      Compete ai responsabili del servizio individuare, con proprio atto di or­ganizzazione, di cui all'art. 5 del d. lgs 165/2001, qualora necessario, in or­dine alle caratteristiche ed al grado di complessità del servizio, i responsabi­li di procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m. e i., da assegnare agli uffici, relativamente a tutti i procedimenti di propria competenza. Spettano a detti "responsabili di procedimento" tutti i compiti istruttori previsti dal­l'ordinamento (proposte di delibere, ecc.) ed eventualmente, qualora pre­scritto ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 241/90, nonché dell'art. 2 della legge 145/2002 (che introduce il comma \ bis nell'art. 17 del d. Igs. 165/2001), come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 7 ottobre 2002, l'adozione dell'atto finale.

9)      La responsabilità di procedimento può essere delegata a un addetto del servizio/ufficio di idonea professionalità, senza alcun vincolo di quali­fica minima; la delega può essere continuativa o occasionale e deve essere notificata all'interessato. In caso di assenza o impedimento del responsabi­le del procedimento, le relative funzioni sono svolte dal responsabile del servizio o da altro soggetto individuato da quest'ultimo tra il personale as­- segnategli e nello schema delle sostituzioni eventualmente approvato dal Segretario o dal direttore generale se nominato, sentiti gli altri responsabili di servizio.

 

Art. 11 -Responsabilità

1)      Il responsabile del servizio risponde nei confronti degli organi di dire­zione politica dell'attività svolta ed in particolare:

a.      del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;

b.      della validità e correttezza tecnico amministrativa degli atti, dei provve­dimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;

c.      della funzionalità della struttura cui è preposto e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;

d.      del buon andamento ed economicità della gestione.

 

Art. 12 -Durata e revoca dell'incarico

1)      L'incarico di responsabile è conferito a tempo determinato, di durata co­munque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di man­cata indicazione del termine l'incarico s'intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.

2)      L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga una nuova nomina.

3)      L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:

a.      per inosservanza delle direttive del Sindaco, in ottemperanza al P.R.O. e previa contestazione scritta;

b.      per inosservanza reiterata delle direttive del Segretario comunale ovvero del di­rettore generale, previa contestazione scritta;

c.      in caso di mancato raggiungimento del risultato;

d.      per responsabilità grave o reiterata;

e.      negli altri casi previsti dai CCNL.

4)      L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quan­do, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intenda diversa­mente articolare i servizi con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente regolamento o nell’ipotesi di conferimento funzioni di responsabilità di servizio ai componenti della Giunta comunale ai sensi dell’art. 29 legge 488/2001 (finanziaria 2002).

 

Art. 13 -Polizza assicurativa

1)      Il Comune stipula, tenuto conto delle risorse di bilancio, polizze assicurative di responsabilità civile per danni causati a terzi da parte dei responsabili di servizio in conseguenza di fatti, atti ed omissioni connessi con l'espletamento del servizio e con l'adem­pimento degli obblighi d'ufficio, con esclusione di quelli commessi con dolo o colpa grave. Dette polizze possono prevedere anche la copertura assicurati­va degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del procedimento.

 

Art. 14 -Le determinazioni

1.      Per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di servizio adot­tano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione". Le de­terminazioni sono repertoriate per singolo servizio, nonché con numerazio­ne generale, avvalendosi, se possibile, di apposito software operante in rete.

2.      Le determinazioni sono immediatamente efficaci. Le determinazioni re­lative a spese sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario e di­ventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile atte­stante la copertura finanziaria. Tale visto è reso entro il termine massimo di giorni tre dalla relativa richiesta e comunque in tempo utile per il completa­mento tempestivo della procedura, fermo restando che la richiesta va formu­lata con un anticipo minimo di due giorni lavorativi.

3.      Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le determinazioni sono affisse all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

 

Art. 15 -La Conferenza di servizio

1)      La conferenza di servizio è composta da tutti i responsabili di servizio, dal Segretario comunale e dal direttore generale qualora nominato; può ope­rare anche solo con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

2)      La conferenza di servizio è convocata e presieduta dal Segretario comu­nale o dal direttore generale qualora nominato. Il Sindaco può partecipare alla conferenza; può inoltre convocare la Giunta allargata ai responsabili di servizio.

3)      La conferenza esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto orga­nizzativo; su richiesta degli organi di governo, avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro, la formazione professionale e l'in­novazione tecnologica, in vista degli obiettivi di trasparenza, semplificazio­ne, efficacia, efficienza ed economicità di gestione.

4)      Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo, con particolare riferimento alla pianificazione degli obiettivi e al corretto esercizio dei poteri di spesa da parte dei responsabili di servizio; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti.

 

 

Art. 16 -La valutazione degli organi gestionali

1)      La valutazione degli organi gestionali si basa - oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi rilevato dal controllo di gestione - sulla capa­cità organizzativa dimostrata secondo la:

a.      capacità di promuovere la qualità dei servizi offerti, nel rispetto delle regole ma senza formalismi;

b.      capacità di gestire il proprio tempo, conciliando i vari impegni di ser­vizio;

c.      solerzia negli adempimenti e rispetto dei termini procedurali (proposte di delibere, ecc.);

d.      capacità di guidare e motivare i collaboratori;

e.      capacità di promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali (reti informatiche, ecc.);

f.       spirito collaborativo nei confronti di amministratori, colleghi e utenti.

 

 


PARTE TERZA - IL SEGRETARIO E IL DIRETTORE

 

Art. 17 -II Segretario comunale

1)      Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita agenzia e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del d. lgs. 267/200, nominato dal Sindaco.

2)      Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco secondo le modalità stabilite dalla legge.

3)      La nomina, la conferma e la revoca del Segretario sono disciplinate dal­la legge e dal relativo regolamento di attuazione. Il Segretario può essere convenzionato con altri enti previa delibera dei rispettivi Consigli comunali.

4)      Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a.      svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (politici e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b.      partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunio­ni del Consiglio comunale e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c.      può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scrittu­re private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d.      esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

e.      presiede le commissioni di concorso;

5)      Inoltre, il Segretario (o il direttore, qualora nominato) esercita i compiti di sovrintendenza sulla sfera gestionale:

a.      coordina l'attività dei "responsabili di servizio" con poteri di sostituzio­ne nei soli casi previsti;

b.      convoca e presiede la conferenza di servizio;

c.      in materia di gestione del personale, svolge le funzioni previste a livello regolamentare (in campo disciplinare, ecc.) e appone un visto preventi­vo per presa visione sui principali atti di gestione del personale (mobi­lità, aspettative, congedi sopra i 5 giorni, ecc.) di competenza dei re­sponsabili di servizio, nonché su quelli relativi ai responsabili stessi.

6)      In base all'art. 108, comma 4, del d. lgs. 267/2000, il Sindaco può attri­buire al Segretario le funzioni di direttore generale. Al Segretario - direttore spettano anche gli altri compiti previsti dall'art. 108 citato; in particolare: cu­ra la predisposizione del Piano esecutivo di gestione e sovrintende al control­lo di gestione, nei casi e con gli strumenti previsti dal regolamento di conta­bilità. Al Segretario - direttore viene corrisposta un'indennità di direzione de­terminata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei Segretari comunali. Tale indennità cessa in caso di revoca dell'incarico di direttore; in tal caso egli continua a svolgere i soli compiti di Segretario.

 

Art. 18 –Il direttore generale

1)      Sulla base di una convenzione tra Comuni, la cui popolazione comples­siva non sia inferiore a 15.000 abitanti, il Sindaco capo-convenzione può no­minare un direttore generale al di fuori delle dotazioni organiche e con con­tratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di ciascun Sindaco.

2)      La scelta è fiduciaria; il direttore deve essere persona di comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale, pubblica o privata.

3)      In conformità alle disposizioni dell' art. 108 del d. lgs. 267/2000, dello Sta­tuto e dei regolamenti comunali, la convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità di nomina e di revoca, le funzioni del direttore, le modalità di ge­stione coordinata o unitaria dei servizi tra gli enti, nonché i rapporti tra Diret­tore e rispettivo Segretario, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli.

4)      In alternativa alla possibilità prevista dal comma 1, il Comune di San Mango d’Aquino la cui popolazione è inferiore ai 15.000 abitanti, può attribuire, con atto del Sindaco, le funzioni di direttore generale al Segretario comunale.

 

 


PARTE QUARTA - L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

 

Art. 19 - Inquadramento

1)      All'atto dell'assunzione viene stipulato il contratto individuale di lavo­ro, contenente l'inquadramento nella categoria e nel profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2)      L'inquadramento nelle categorie previste dal contratto conferisce la tito­larità del rapporto di lavoro, ma non quella dello specifico posto ricoperto nella struttura organizzativa. Possono essere successivamente modificati sia il profilo, sia il settore di attività, nel rispetto dei titoli professionali even­tualmente necessari.

 

Art. 20 - Mansionario individuale

1)      Al momento dell'assegnazione del dipendente all'unità organizzativa, il responsabile definisce, formalmente o informalmente, il mansionario indivi­duale in relazione alla categoria e al profilo professionale.

2)      Il mansionario individuale costituisce uno strumento flessibile nell'utilizzo delle risorse umane e può essere modificato in ogni momento per esigenze organizzative e di servizio. Nel corso del rapporto di lavoro il dipendente può essere adibito a tutte le mansioni professionalmente equivalenti ascrivibili a ciascuna categoria ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale con le modalità previste dalla contrattazione collettiva o a seguito di procedure concorsuali o selettive o da sopravvenuta normativa. Può essere adibito a mansioni diverse appartenenti alla stessa qualifica di inquadramento.

3)      Attraverso il mansionario individuale sono indicati i compiti e le funzio­ni assegnate al dipendente all'interno dell'unità organizzativa nella quale è inquadrato. Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria di in­quadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne.

4)      Il dipendente, nei casi previsti dalla legge e dalle norme di contratto, per obiettive esigenze di servizio può essere adibito, dal responsabile di ser­vizio, a svolgere attività non prevalenti della categoria immediatamente su­periore a quella di inquadramento, senza che ciò possa determinare varia­zioni nel trattamento economico.

5)      L'affidamento di mansioni superiori "prevalenti", ad esclusione dì quanto indicato nell'art. 6, comma 1, lett. g) del presente regolamento, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia, è disposto con provve­dimento del responsabile di servizio cui è assegnato il dipendente, nei casi previsti dalla normativa vigente, o dal direttore generale qualora nominato.

 

Art. 21- La mobilità interna all'ente

1)      Prima di attivare le procedure per la copertura dei posti vacanti attraver­so il reclutamento esterno del personale, l'ente può garantire il soddisfaci­mento delle esigenze organiche di servizio mediante il ricorso alla mobilità interna secondo le disposizioni del presente regolamento.

2)      Le stesse procedure sono altresì utilizzate qualora la modifica della po­sizione di lavoro del dipendente sia necessaria per assicurare una migliore allocazione, qualitativa e quantitativa, delle risorse umane fra le varie unità organizzative dell'ente, in ragione della distribuzione dei carichi funzionali di lavoro e del corretto utilizzo del personale secondo le attitudini e aspira­zioni personali individuali.

3)      Si ha "mobilità" quando il dipendente, nel rispetto della categoria, vie­ne assegnato ad una nuova posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni che comportano una modifica del profilo professionale.

 

 

Art. 22 -La mobilità esterna

1)      Il dipendente può essere trasferito nei ruoli di altra Pubblica Ammini­strazione, appartenente al medesimo o ad altro comparto di contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla vigente normativa.

2)      Il trasferimento è disposto su istanza dell'Amministrazione di destina­zione, con il consenso del dipendente interessato, previo accordo, tra le par­ti interessate, sulla data di decorrenza del medesimo.

3)      L'atto di trasferimento è assunto con provvedimento della Giunta comu­nale con riferimento alle esigenze organizzative e funzionali dell'ente non­ché degli effetti che il trasferimento comporta sulla complessiva azione am­ministrativa dello stesso, sentito il responsabile del servizio cui il dipen­dente è assegnato.

4)      Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la disciplina vigente in materia.

 

Art. 23 - Valutazione ed incentivazione dei dipendenti

1)      I responsabili di servizio erogano gli incentivi alla produttività previa valutazione, effettuata mediante criteri definiti dalla contrattazione decen­trata. Le valutazioni saranno realizzate con il supporto del "nucleo di valu­tazione" che trasmetterà apposita relazione alla Giunta comunale.

2)      Il nucleo di valutazione, in conformità ai criteri e ai parametri previsti dal contratto collettivo e specificati dal contratto decentrato, può dettare le direttive e la tempistica, ai responsabili di servizio, per le valutazioni di loro competenza.

3)      Le indennità di posizione e di risultato eventualmente previste per i responsabili di servizio vengono disposte dalla Giunta comunale, previa valutazione e quantificazione da parte del nucleo di valutazione, sulla ba­se dei criteri indicati nel CCNL, nel regolamento del nucleo di valutazione e nello specifico regolamento stralcio di valutazione delle posizioni orga­nizzative.

 

 

Art. 24 - Disciplina degli orari

1)      Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Segre­tario o del direttore generale, qualora nominato, emana direttive in materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro ed orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi eventualmen­te da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi.

2)      In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.

 

Art. 25 - Congedo straordinario per motivi di studio

1)      Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è stabilito in n. 150 ore annue individuali di congedo straordinario. Tali ore sono autorizzate in presenza di corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'ente per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali, nonché in ragione del 3% del personale di ruolo in servizio, per il conseguimento di titoli studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secon­daria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente rico­nosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

2)      Nell'accoglimento delle domande è data la precedenza al personale che intende acquisire titoli di studio di scuola media inferiore. Vale l'ordine di priorità previsto dalle norme contrattuali vigenti.

3)      La concessione delle ore di studio è unicamente riferita agli anni scola­stici o accademici in corso; le ore eventualmente non utilizzate non possono essere sommate a quelle concesse per l'anno successivo.

4)      I dipendenti che intendono usufruire di tali permessi sono tenuti ad indi­rizzare le domande all'Amministrazione entro il 30 novembre di ciascun an­no, precisando il tipo di corso, la necessità di frequenza, la durata del ciclo ed allegando la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione. Il congedo vie­ne concesso dal Segretario (o dal direttore), sentiti i responsabili interessati.

 

Art. 26 - Autorizzazione ad assumere incarichi esterni

1)      Con la qualifica di dipendente comunale che presti attività lavorativa superiore al 50% è incompatibile ogni altro incarico retribuito a carico dello Stato o di altro ente pubblico o impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria nonché l'accettazione di incarichi in so­cietà costituite a fini di lucro.

2)      In deroga a quanto stabilito nel comma precedente il Sindaco, previa de­libera di Giunta comunale, può autorizzare, per un periodo di tempo limita­to, il dipendente ad assumere incarichi professionali - lavorativi presso altre Pubbliche Amministrazioni ovvero presso società o persone fisiche che svol­gono attività di impresa, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)     l'incarico, da svolgere fuori dal normale orario di servizio del dipenden­te, non deve essere direttamente o indirettamente in contrasto con gli interessi dell'ente, né deve essere svolto alle dipendenze o per conto di soggetti fornitori di beni e servizi all'ente medesimo, ovvero titolari o ri­chiedenti concessioni o autorizzazioni comunali.

b)     deve essere in ogni caso garantita la buona funzionalità dell'ente e del­l'ufficio nel quale il dipendente presta servizio, anche in relazione ad esigenze straordinarie di servizio, di carico lavorativo e di organizza­zione;

c)      possono essere autorizzati incarichi conferiti da società o persone fisi­che che svolgono attività di impresa, fermo restando il rispetto delle al­tre condizioni sopra indicate.

3)      Qualora dopo l'autorizzazione sopravvengano mutamenti nelle condi­zioni indicate nel comma 2 il dipendente è tenuto a darne immediata comu­nicazione.

4)      titolari di attività di lavoro autonomo o professionale possono mantenere la titolarità di tali attività limitatamente al periodo di prova nel caso di assun­zioni in ruolo e durante tutto il periodo di servizio nel caso di assunzione a tempo determinato, purché si astengano dall'esercizio dell'attività. Gli stessi possono essere autorizzati a portare a compimento le iniziative già avviate pur­ché non si determinino situazioni di incompatibilità con l'ufficio ricoperto.

5)      Delle autorizzazioni rilasciate è data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 del d. lgs 165/2001.

 


PARTE QUINTA

DISCIPLINA DEL PART TIME, DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEL SERVIZIO ISPETTIVO

 

 

Art. 27 - Generalità

1)      Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure per la trasforma­zione dei rapporti da tempo pieno a tempo parziale, fissa i criteri per la valutazione della compatibilità degli incarichi esterni dei dipendenti, secondo le previsioni normative vigenti in materia.

 

 

Art. 28 - Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale

1)      L'attività di lavoro presso il Comune di San Mango d’Aquino può essere prestata a tempo pieno, per 36 ore settimanali, o a tempo parziale, con trasformazio­ne del rapporto su richiesta di parte o per indizione di apposita procedura di assunzione di dipendenti con regime part-time.

2)      Il rapporto può essere costituito o trasformato a tempo parziale relativa­mente a tutti i profili professionali delle varie qualifiche funzionali.

3)      Sono istituite all'uopo le seguenti fasce di rapporto part-time:

a.      50% della prestazione ordinaria a tempo pieno, per una media di 18 ore settimanali;

b.     70% della prestazione ordinaria a tempo pieno, per una media di 24 ore settimanali;

 

 

Art. 29 - Procedura per la trasformazione

1)      La trasformazione del rapporto di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 comma 58, della legge 662 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, avvie­ne automaticamente al sessantesimo giorno dalla domanda. Affinché operi il silenzio assenso con trasformazione automatica, la domanda dovrà obbliga­toriamente contenere i dati personali del dipendente richiedente, la fascia di part-time prescelta e la relativa articolazione orizzontale o verticale.

2)      Qualora la domanda di trasformazione sia mossa dall'esigenza di presta­re altra attività lavorativa, autonoma o subordinata, il dipendente dovrà al­tresì indicare in cosa consista l'attività che si intende svolgere, con riferi­mento anche all'eventuale datore di lavoro, o, nel caso di lavoro autonomo, agli strumenti utilizzati, così da consentire l'analisi in merito alla presenza di eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interessi con la speci­fica attività di servizio svolta dal dipendente. Qualora da detta analisi istrut­toria, curata dal responsabile del servizio di appartenenza, risulti sussistere conflitto di interessi, la trasformazione viene negata con apposita delibera­zione della Giunta comunale.

3)      Sempre a cura del responsabile del servizio di appartenenza, immedia­tamente dopo il ricevimento della domanda, sarà iniziata l'istruttoria volta a verificare se la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio all'atti­vità dell'Amministrazione. Qualora dall'istruttoria si accerti detto pregiudi­zio, sarà adottato apposito provvedimento di differimento della trasforma­zione, per un periodo massimo di mesi 6, con deliberazione della Giunta comunale.

 

Art. 30 - Contingenti

1)      Le trasformazioni saranno comunque possibili solo sino al raggiungi­mento del contingente del 25% di ciascuna categoria.

 

Art. 31 - Titoli di preferenza

1)      Nel caso in cui le domande superino i limiti del contingente, la scelta dei dipendenti da preferire ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sarà effettuata tenendo conto dei titoli di prece­denza contrattualmente previsti.

2)      I titoli di precedenza consistenti in certificazioni mediche dovranno es­sere documentalmente provati e l'Amministrazione si riserva ogni controllo in merito alla regolarità dei documenti prodotti.

3)      Qualora vi siano dubbi in merito all'interpretazione e/o valutazione dei documenti, l'Amministrazione potrà avvalersi di professionisti esterni in possesso di idonea qualificazione.

 

Art. 32 -Regime delle incompatibilità

1)       Il presente capo disciplina il regime delle autorizzazioni ai dipendenti a svolgere gli incarichi conferiti da soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 60 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2)       Nessun dipendente può ricoprire cariche, né svolgere alcun incarico o seconda attività di lavoro subordinato o autonomo, se non sia espressamente autorizzato dal Comune alle condizioni e nei modi previsti dal presente re­golamento.

 

Art. 33 - Esclusioni e limitazioni

1)       Non è soggetto ad autorizzazione lo svolgimento di attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative di carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

2)       Non necessitano di autorizzazione gli incarichi rientranti nei compiti d'ufficio espressamente previsti in provvedimenti adottati da organi del Co­mune.

3)       In ogni caso il dipendente ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alle sue funzioni, al prestigio e al buon andamento del Comune. Gli incarichi autorizzati devono essere svolti al di fuori dell'orario di servizio.

 

Art. 34 - Attività compatibili

1)      In linea generale sono compatibili e necessitano di previa autorizzazio­ne tutte le attività anche a titolo oneroso purché occasionali e non in contra­sto con l'attività dell'ente. Ai fini dell'autorizzazione il responsabile del servizio valuta la natura e il tipo dell'incarico, la compatibilità con l'attività istituzionale del Comune e con le esigenze d'ufficio, anche sotto il profilo della durata e della frequenza degli incarichi stessi e degli impegni richiesti, avendo speciale riguardo agli incarichi in corso di svolgimento.

2)      Il giudizio sulla compatibilità dell'attività autorizzabile, in relazione al­la natura e al tipo dell'incarico, deve essere riferito:

a.      alle specifiche funzioni svolte presso l'ufficio dall'interessato e al tipo di impegno richiesto per lo svolgimento delle stesse;

b.      all'orario e alle peculiarità di esercizio proprie dell'attività secondaria;

c.      all'ambito di esercizio dell'attività secondaria;

d.      ai soggetti cui l'attività si rivolge;

e.      alla possibilità che l'attività arrechi dei pregiudizi al prestigio e al patri­monio del Comune.

3)      Devono considerarsi incompatibili le attività che oltrepassano i limiti della saltuarietà ed occasionalità o che si riferiscono allo svolgimento di li­bere professioni, salve le deroghe previste per legge.

4)      Sono comunque autorizzabili, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le attività svolte a titolo oneroso che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di pensiero e associazione (ad esempio la partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, le pubblica­zioni, le relazioni per convegni, le collaborazioni giornalistiche). Qualora svolte a titolo gratuito le predette attività non necessitano di autorizzazione. Al Segretario comunale si applicano, invece, le regole di cui al di cui al D.P.R. 465/97 e del relativo CCNL.

 

Art. 35 - Procedimento

1)      Su domanda del dipendente interessato la Giunta comunale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, autorizza oppure nega l'esercizio dell'incarico, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

2)      La deliberazione che nega l'autorizzazione deve indicare espressamente le ragioni del diniego e deve essere notificata personalmente al dipendente interessato a mezzo messo comunale o con raccomandata con avviso di rice­vimento.

3)      Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento richie­de al responsabile del servizio in cui presta la propria attività lavorativa il di­pendente interessato, una attestazione circa la compatibilità dell'incarico con le esigenze d'ufficio. L'attestazione deve essere rilasciata entro 5 giorni.

4)      In caso di assenza o impedimento del relativo responsabile, o quando la richiesta di autorizzazione è presentata dallo stesso, l'attestazione di cui al precedente comma è rilasciata dal Segretario comunale.

 

Art. 36 - Servizio ispettivo

1)      La Giunta comunale può, qualora reputato necessario, istituire il servi­zio di controllo ispettivo sui dipendenti, affidandolo ad apposito ufficio per i servizi ispettivi, composto da un vigile urbano e da due responsabili di ser­vizio, individuati dalla Giunta medesima.

2)      L'ufficio per i servizi ispettivi procede periodicamente a verifiche fina­lizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di legge e di rego­lamento che disciplinano lo svolgimento di attività secondarie di lavoro su­bordinato o autonomo da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo parziale sia a tempo pieno.

3)      In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni di cui al prece­dente comma, l'ufficio per i servizi ispettivi, entro dieci giorni dall'accerta­mento, trasmette all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (presso l'ufficio personale) una dettagliata relazione dei fatti rilevati ("verba­le di accertamento").

4)      Tutti i responsabili di servizio sono comunque tenuti a denunciare per iscritto all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti.

5)      Per quanto concerne i procedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale e dalla censura, la Giunta istituisce l’Ufficio competente, secondo le norme dell’apposito Regolamento comunale inerente i procedimenti disciplinari.

 

Art. 37 - Prerogative del servizio ispettivo

1)      In relazione ai compiti loro affidati, i dipendenti dell'ufficio ispettivo possono accedere negli uffici, previa semplice comunicazione al responsabi­le del servizio o al Segretario comunale, ed ispezionare le dotazioni e la do­cumentazione cartacea e informatica.

2)      I dipendenti ispettivi, durante l'orario di servizio, possono assentarsi dal posto di lavoro per effettuare i controlli nell'ambito del territorio comu­nale, previa segnalazione scritta al Segretario comunale ovvero al direttore generale qualora nominato. L'ufficio per i servizi ispettivi ogni sei mesi deve trasmettere al Segretario comunale ovvero al direttore generale qualora no­minato, una relazione sull'attività svolta.