COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

 

P R O V I N C I A D I  CATANZARO

 

 

 

 

Regolamento  imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

 

 

 

 

(D. Lgs. 507/93 e s.m.i. - D. Lgs. 566/93 e s.m.i.)

 

 

 

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 7 del 22 febbraio 2008, adottato con i poteri del Consiglio Comunale_

 

In vigore dall’1/1/2008

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1- Ambito e scopo del regolamento

Art.2- Classificazione del Comune

Art.3 - Categoria delle località

Art.4 - Regolamento e tariffe

 

CAPO II- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

 

Art.5 - Presupposto

Art.6 - Soggetto passivo

Art.7 - Modalità di applicazione dell’imposta

Art.8 - Impianti pubblicitari

Art.9 - Dichiarazione

Art.10 - Pagamento dell’imposta

Art.11 - Rettifica ed accertamento d’ufficio

Art.12 - Funzionario responsabile

Art.13 - Pubblicità ordinaria

Art.14 - Pubblicità effettuata con veicoli

Art.15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Art.16 - Pubblicità varia

Art.17 - Riduzioni ed esenzioni

Art.18 - Divieti e limitazioni

 

CAPO III- SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

Art.19 - Finalità e titolarità del servizio

Art.20 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Art.21 - Riduzioni ed esenzioni del diritto

Art.22 - Modalità per le pubbliche affissioni

 

CAPO IV - NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA’ ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

 

Art.23 - Sanzioni tributarie ed interessi

Art.24 - Sanzioni amministrative

Art.25 - Gestione del servizio

Art.26 - Vigilanza

Art.27- Rinvio

Art.28 - Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad una imposta, ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, secondo la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio sulle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di San Mango d’Aquino, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V (quinta).

Art. 3

Categoria delle località

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio del Comune di San Mango d’Aquino sono considerate in una sola categoria.

 

Art. 4

Regolamento e tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta entro i termini di legge ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo, qualora non modificate entro i suddetti termini, si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

 

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

 

Art. 5

Presupposto

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, e' soggetta all'imposta sulla pubblicità.

2. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità e' colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7

Modalità di applicazione dell’imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le

frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono esenti dall'imposta di pubblicità 4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità

5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui il mezzo può essere circoscritto.

6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario, per il calcolo della superficie.

7. Le maggiorazioni di imposta sono cumulabili e si applicano alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

8. Se la pubblicità' ordinaria e la pubblicità sui veicoli viene effettuata in forma luminosa o illuminata, e' soggetta ad una maggiorazione del cento per cento.

Art. 8

Impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari sono ammessi sul territorio comunale secondo la tipologia consentita dalla legislazione vigente, dal nuovo Codice della Strada e dai Regolamenti urbanistici.

2. Ogni installazione di qualsiasi impianto pubblicitario, a carattere permanente o temporaneo, può

essere consentita, nei modi e termini di legge, previa regolare presentazione di domanda da parte dell'utente e salvo i diritti di terzi ed i pareri tecnici dei vari uffici comunali interessati, nonché di altre Amministrazioni se richiesti dalle norme e nel rispetto delle previsioni di carattere urbanistico ambientale e della circolazione stradale.

Art. 9

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all' art. 6 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al servizio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, su appositi modelli messi a disposizione degli interessati dagli uffici  preposti.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' obbligo del Comune di conguagliare il nuovo importo dovuto a quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si

verifichino modifiche degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta; tale pubblicità' si intende prorogata con il pagamento del dovuto entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata, entro il medesimo termine, apposita denuncia di cessazione.

4. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni, (art. 12, 13 e 14 commi 1, e 3 del D.L.vo 507/93) si considera effettuata, dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese, in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 10

Pagamento dell’imposta

1. L'imposta è dovuta secondo le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del D.L.vo 507/93.

2. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero al suo Concessionario in caso di servizio dato in concessione su modello conforme a quello autorizzato da decreto ministeriale.

3. Il versamento deve essere effettuato con l’unico arrotondamento previsto dalle norme sull’Euro.

4. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'art. 9 del

presente Regolamento.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in

unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta se di importo superiore a tre milioni, può essere pagata in tre rate trimestrali anticipate.

6. La riscossione coattiva dell'imposta e l’emissione dei relativi ruoli si effettuano secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni.

7. Il rimborso di imposte versate e non dovute e' effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.Lgs.vo 507/93;

Art. 11

Rettifica ed accertamento d’ufficio

1. La rettifica o l'accertamento d'Ufficio e' effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lvo 507/93.

Art. 12

Funzionario Responsabile

1.Al controllo dell’esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni come stabilito all’art. 11 del dlgs 507/93. sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni riservatogli dalla legge.

2. Ai sensi del 2° comma dell’artr. 11 del d.lgs 507/93 il funzionario designato dal comune è stato individuato nella figura del responsabile del servizio;

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Art. 13

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell' imposta per ogni metro quadrato e per anno solare e' quella relativa alla classe di appartenenza del Comune, (classe V) come stabilito dall'art. 12 del D.Lvo 507/93.

2. Per le fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella indicata al comma 1.

3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5

la tariffa di imposta e' maggiorata del 50%; per quella superiore a metri 8,5, la maggiorazione e' del 100 per cento.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa base.

Art. 14

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, l'imposta sulla pubblicità e' dovuta per anno solare sulla base della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, a condizione che tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 15

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità' effettuata con insegne, pannelli o analoghe strutture con impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, l'imposta si applica secondo le disposizioni e le tariffe riferite alla classe V di appartenenza del Comune di San Mango d’aquino, di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lvo 507/93.

2. Per la pubblicità' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta secondo le disposizioni e le tariffe, riferite alla classe V di appartenenza del Comune, previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lvo 507/93.

Art. 16

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità eseguita a mezzo striscioni o altri mezzi similari, da aeromobili, con palloni

frenanti e simili, o attraverso apparecchi amplificatori e simili o mediante distribuzione anche con persone circolanti, si applica l'imposta secondo le disposizioni e le rispettive tariffe, riferite alla classe V di appartenenza del Comune, previste dall'art. 15 del D.Lvo 507/93.

Art. 17

Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia

scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro.

l) [1]  L’imposta  non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi , che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superfici complessiva fino  5 mq

 

Art. 18

Divieti e limitazioni

1. Nell'ambito del territorio comunale, di norma, si effettuano tutte le forme pubblicitarie previste dalla legislazione vigente, salvo, per esigenze di pubblico interesse e paesaggistiche, le seguenti fattispecie:

a) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario mediante lancio comunque effettuato;

b) pubblicità od affissione effettuata con qualsiasi mezzo sostenuto ai pali della pubblica illuminazione o alla segnaletica della circolazione stradale

c) La pubblicità od affissione effettuata sugli edifici di rilevanza artistica, monumentale e storica è consentita nel rispetto delle norme previste dal vigente strumento urbanistico..

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19

Finalità e titolarità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività' economi che.

2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale è stabilita in misura non inferiore a 12 metri quadrati ai sensi dell’art. 18 comma 3 del decreto 507/93.

Art. 20

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, per i periodi e. per la classe V di appartenenza del Comune, e' quella stabilita dall'art. 19 del D.Lvo 507/93.

3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente e' maggiorato del 50%.

4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti

da più' di 12 fogli e' maggiorato del 100 %.

5. Il committente, qualora richieda espressamente che l’affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è tenuto a corrispondere una maggiorazione del 100 % del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto, sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all’art. 22.

Art. 21

Riduzioni ed esenzioni del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti

nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinati, come indicato nell'art. 22, commi da 2 a 10 del D.Lvo 507/93.

2. Non sussiste l’obbligo per il Servizio Affissioni di tenere aperti i propri uffici nei giorni festivi e

nelle ore notturne.

CAPO IV

NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA’ ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 23

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto, si applicano le sanzioni tributarie e gli interessi, come  specificato nell'art. 23 del D.Lgs.vo 507/93.

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le disposizioni dell'art. 24 del D.Lgs.vo

507/93.

Art. 25

Gestione del servizio

1. Il servizio per l’accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito in forma diretta o mediante affidamento a terzi soggetti.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

4. E’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

5. Per il corrispettivo del servizio, la durata e il conferimento della concessione, l’incompatibilità, la decadenza, la disciplina del servizio in concessione, l’Albo dei concessionari e la cancellazione dall’Albo, si applicano le norme degli articoli dal n. 26 al n. 34 del Decr. Lgsl.vo n. 507/93.

Art. 26

Vigilanza

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

2. Per l’esercizio delle funzioni di controllo funzionari tecnici ed amministrativi, anche del concessionario, muniti di specifica legittimazione, sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l’applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento valgono le norme legislative dell’Ordinamento Generale e le disposizioni particolari concernenti l’Imposta comunale sulla Pubblicità e sul Diritto Pubbliche Affissioni di cui al Decr. Lgs. N. 507/93, nonchè al regolamento generale delle entrate del comune;.

Art. 28

RINVIO AL ALTRE DISPOSIZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1Per quanto non previsto e/o disposto dal presente regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia, nonché al vigente regolamento comunale generale delle entrate.

2.Il presente regolamento, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo e pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

4.Il regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, va trasmesso entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.



[1] Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 02/10/2008