
COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO
Provincia di Catanzaro
Regolamento
sull’Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI)
Testo coordinato
Approvato con delibera del Commissario Straordinario
n. 2 del 23/01/2008
e successiva delibera integrativa del
Commissario Straordinario n. 17 del 09/04/2008
(adottate con i poteri dl Consiglio)
In vigore dall’ 01/01/2008
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e
scopo del regolamento
1. Il presente regolamento integra le norme di
legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento,
viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato
disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché
dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono
finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini
determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 2
Soggetto passivo
1. Per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di
futura vendita o riscatto da parte di istituti o Agenzie pubbliche, l’imposta è
dovuta dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di qualsiasi diritto
reale di godimento
Art.3
Terreni considerati non
fabbricabili.
(D.lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)
1. Sono
considerati non fabbricabili, ai fini
dell’applicazione dell’imposta (articolo 2 comma b decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504), i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi,
come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000, ai fini di
cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore
agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi
elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con
assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
4. Le
condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei
proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Esenzioni
(D.Lgs.15
dicembre 1997, n.446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)
1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta
comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di
proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario
finanziario dello Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende
sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono
altresì esenti dall’imposta gli edifici destinati al culto di proprietà della
Chiesa Cattolica o di altre Istituzioni religiose.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legi0slativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli
immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati
ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a
titolo di proprietà o di diritto reale di godimento risultante da atto pubblico
od in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.
3. Le aree delle lottizzazioni destinate a
standars urbanistici sono esenti dall'imposta.
Art.5
Abitazione principale e sue
pertinenze.
(D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)
1. Agli effetti dell'applicazione delle
agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano
parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se
distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il
proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota
parte, dell'abitazione nella quale abitualmente sia proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed
esclusivamente asserita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per
pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono
ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita
l'abitazione principale o in prossimità.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le
sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad
ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre
1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore
secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì,
fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale,
traducendosi, per questo aspetto, l' agevolazione di cui al comma 1 nella
possibilità di detrarre dall' imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'
importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a),
del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta
asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato
stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se
definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi,
costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva
utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano anche nelle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si
applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di
imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30
dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento degli anni di imposta
successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con
conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione, per
queste previste, quelle concesse in uso gratuito, con atto pubblico, a parenti
in linea retta o collaterale, entro il 4° grado.
Art. 6
Aree divenute inedificabili.
(D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera f)
1. Le imposte pagate per le aree
successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere
dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento
urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere
disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione
apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono
dovuti gli interessi legali in vigore al momento del rimborso.
Art.7
Valore aree fabbricabili
(D. Lgs 15 dicembre 1997, n 446, art. 52 e 59,
comma 1, lettera g)
1. Al fine di
ridurre al minino l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo
5 del decreto legislativo n 504, del 30
dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell' applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
|
ZONA (come delimitata dagli
strumenti urbanistici in vigore) |
VALORE VENALE € per mq |
|
ZONA A -
Centro storico |
35,00 |
|
ZONA B –
Completamento |
35,00 |
|
ZONA C - Di
espansione – Agevolata |
30,00 |
|
ZONA C - Di
espansione – Sovvenzionata |
30,00 |
|
ZONA C - Di
espansione – Mista |
25,00 |
|
ZONA D –
P.I.P. Industriale-Artigianale |
15,00 |
2. Non sono sottoposti a
rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno
essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31
ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal I° gennaio
dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per
l'anno successivo.
Art. 8
Fabbricati fatiscenti
-Fabbricati di interesse storico e artistico
(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n 446, art. 59,
comma 1, lettera h)
1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato
sono considerati non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n504, come sostituito
dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n 662, quando, per
l'esecuzione dei lavori, si rende necessaria l' evacuazione, del fabbricato,
delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazione di cui al
precedete comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli
interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando
anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, la circostanza prescritta per
ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base imponibile
degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio
dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n 16, convertito
dalla legge 24 marzo 1993, n 75, e qualora l' imponibile sia di categoria
catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile e'
determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura
convenzionale di un vano abitato, che si assume pari a mq. 20, per la
quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata
per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il
gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
Art. 9
Validità dei versamenti
dell'imposta.
(D.Lgs. 15
dicembre 1997, n 446, art. 59, comma 1, lettera i)
1. I versamenti dell'imposta comunale sugli
immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti
anche per conto degli altri.
Art.
10
Dichiarazioni
di variazione e versamenti particolari
1) Resta fermo l’obbligo di
presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti
dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure
telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997,n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
2) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla
data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresì, tenuti al versamento dell’ imposta dovuta per il periodo di
durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili.
3) Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione
anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto
dall’articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.
4) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a
tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell’ICI è effettuato
dall’amministratore del condominio o della comunione.
Art. 11
Disciplina dei controlli.
(D.Lgs. 15 dicembre
1997, n 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn 2 e 3
1. E' fissato il termine di decadenza del 31
dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l' imposizione, per
la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale
o tardivo versamento con la liquidazione dell' imposta o maggiore imposta
dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Il responsabile dell' ufficio tributi, in
relazione al disposto dell' art. 59, comma 1, lettera e) n 5, del D.Lgs 15
dicembre 1997, n 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il
potenziamento dell' attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi
informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati
rilevanti per la lotta all' evasione.
3. La disciplina del presente articolo, in
relazione al disposto dell' art. 59, comma 3, del D.Lgs n 446/1997, trova
applicazione anche per gli anni pregressi.
Art. 12
Modalità dei versamenti-
Differimenti.
(D.Lgs 15 dicembre
1997, n 446, art. 59, comma 1, lettere n) e) o)
1. I soggetti obbligati possono eseguire i
versamenti, sia in auto tassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
a) Il
conto corrente postale specifico intestato alla Tesoreria comunale;
b) Il modello di delega unificata F24;
2. I termini per i versamenti di cui al
precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente
sia stato colpito , nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento,
da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
CAPO II
COMPENSO INCENTIVANTE AL
PERSONALE ADDETTO
Art. 13
Compenso incentivante al
personale addetto.
(D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)
1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma
1, lettera p), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo
Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo
speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato
annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con
esclusione delle sanzioni e degli interessi.
Art. 14
Utilizzazione del fondo.
1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro
il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite con apposita deliberazione nel
rispetto delle seguenti percentuali:
a) per il miglioramento delle
attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 50%;
b) per l'arredamento dell'ufficio
tributi nella misura del 10%;
c) per l'attribuzione di compensi
incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 40%;
2. L'assegnazione e la liquidazione dei compensi
incentivanti al personale dipendente dell'ufficio tributi sarà disposta dal
responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.
3. I suddetti fondi, ove non venissero
materialmente spesi nell'anno di competenza, possono sommarsi ai fondi degli
anni successivi.
CAPO III
SANZIONI - RAVVEDIMENTO
Art. 15
Sanzioni ed interessi.
(D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)
1. Per l'omessa presentazione della
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
del tributo, con un minimo di €uro 103,292.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono
infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della
maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad
elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa da €uro
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono
ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria
interviene adesione del contribuente con il pagamento de tributo, se dovuto, e
della sanzione.
5. La contestazione della violazione non
collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano
gli interessi di mora vigenti per ogni semestre compiuto.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di
cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sarà applicata
una sanzione amministrativa di €uro 51,146.
Art. 16
Ritardati od omessi
versamenti.
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante
dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento
di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo
non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad
ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Art. 17
Procedimento di irrogazione
delle sanzioni.
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)
1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal
responsabile de servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione
con l' indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore,
degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la
determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversi con il pagamento di 1/4
della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata,
il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, de
D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di
irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre
entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive
in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere
l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua
notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì
l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a
definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il
responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno della loro
presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di
nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
Art. 18
Irrogazioni immediata delle
sanzioni.
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n.472, art.17)
1. In deroga alle previsioni dell'art. 14, le
sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con
l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o
di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il
pagamento di 1/4 delle sanzioni irrogate, entro 60 giorni della notificazione
del provvedimento.
Art. 19
Ravvedimento
(D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)
1. In caso di omesso o parziale
versamento dell’imposta o di un acconto,
sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo
11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, la
sanzione è ridotta:
a. Se il pagamento viene
effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il
pagamento: sanzione ridotta 3,75% ( 1/8 del 30%).
b. Se il versamento viene
effettuato oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per
il pagamento ma comunque entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla
scadenza del termine stabilito per il versamento: sanzione ridotta 6% (1/5 del
30%).
c. Dichiarazione omessa e
presentata entro 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta
12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di € 6,00 con la regola del
"troncamento" dei decimali prevista per le sanzioni amministrative.
Si deve quindi presentare la dichiarazione con allegata copia del bollettino
pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva
presentazione della dichiarazione".
d. Dichiarazione omessa e
presentata oltre 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta
del 20% (1/5 del 100%) con un minimo di € 10,00. La omessa dichiarazione va
presentata entro il termine della successiva dichiarazione ICI ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione con
allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento
operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".
e. Dichiarazione infedele:
sanzione del 10% (1/5 del 50%) La dichiarazione va presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno successivo ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione
dell'errore con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle
annotazioni "ravvedimento operoso per rettifica della dichiarazione".
2. Il pagamento della sanzione ridotta
deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale, con il metodo "giorno per
giorno", sulla sola imposta. (percentuale applicata dal 01/01/2004: 2,5%
annuo ossia lo 0,00685 per ogni giorno di ritardo – Decreto Ministeriale
10/12/2003).
3. Per pagare il ravvedimento
si utilizza il normale bollettino ICI avendo l'avvertenza di indicare le varie
voci di imposta al netto di sanzioni e interessi, e solo il totale del
versamento deve essere comprensivo della imposta + sanzione + interessi. Infine
ricordarsi di barrare il campo "ravvedimento".
4. Nei casi in cui è prevista
una diversa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei
redditi (es. per coloro che presentano la dichiarazione per via telematica), la
possibilità di ravvedersi viene allineata a tale data. Fermo restando il
termine perentorio di un anno dalla data dell'omissione o dell'errore.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 20
Norme abrogate.
1. Con
l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme
regolamentari con esso contrastanti.
Art. 21
Pubblicità de regolamento e
degli atti.
1. Copia del presente regolamento, a norma
dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 22
Entrata in vigore del
regolamento.
1. Il presente regolamento
entra in vigore l’01/01/2008
2. Unitamente alla
deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro
30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 23
Casi non previsti dal
presente regolamento.
1. Per quanto non previsto nel presente
regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.
Art.24
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si
intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e
regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale
modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.