REGOLAMENTO
COMUNALE DI CONTABILITA’
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e
scopo del regolamento
1. Il presente regolamento
è adottato in riferimento all’art. 59 della legge 08.06.1990
n° 142 , agli articoli 02 e 108 del decreto legislativo 25.02.1995 n°
77 e successive modificazioni e alla legge 15 maggio 1997 n° 127.
2. Con
il presente regolamento sono disciplinate le
attività di programmazione finanziaria, di previsione, di
gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le
procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del Comune in
applicazione dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 07 giugno 1991e
successivamente modificato con delibera Consiglio Comunale n° 51 del 14
luglio 1974.
.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che
l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure
previste per i singoli procedimenti.
Art. 2
Disciplina
delle procedure
1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di
contabilità, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal
presente regolamento.
Art. 3
Conoscenza dei
risultati della gestione di funzioni o servizi
1. Gli enti ed organismi costituiti presso o con il Comune per
l'esercizio di funzioni o servizi comunali sono tenuti a comunicare,
annualmente, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.
2.
Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica di cui
all'art. 12 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni saranno evidenziati
gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. Il responsabile del
servizio finanziario di cui al successivo art.
Art. 4
Competenze dei
soggetti dell'Amministrazione
1. Ai fini della programmazione, adozione od attuazione dei
provvedimenti di gestione viene fatto rinvio alle norme dell'ordinamento delle
autonomie locali, allo Statuto ed alle altre norme vigenti, nonché al
presente regolamento.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 5
Organizzazione
del servizio finanziario
1. Il responsabile del servizio
finanziario di cui all'art. 55, comma 5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si
identifica con il responsabile del servizio o, in caso di sua assenza o
impedimento, con la figura professionale appartenente allo stesso servizio in
possesso della VI qualifica funzionale o, in mancanza, con il Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 17 legge 127/97.
2. Il Responsabile del servizio
finanziario rende disponibili per i responsabili della gestione dei servizi
dell’Ente le informazioni e le valutazioni di tipo finanziario ed
economico - patrimoniale necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
3. Il responsabile del servizio
finanziario o di ragioneria è altresì preposto alla verifica di
veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio
annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese.
4. Al servizio o ufficio finanziario fanno carico tutte le
competenze e responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché l'adozione dei provvedimenti finali.
5.
Art. 6
Disciplina dei
pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione
1. Il parere di
regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio Comunale è espresso dal responsabile del servizio
finanziario così come individuato all’art. 05. Il suddetto parere
quale dichiarazione di giudizio e atti di valutazione (preventiva) deve
riguardare : l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche
previste dall’Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali,
anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio proponente, e alle competenze degli organi di
direzione politica e dei responsabili della gestione ; la regolarità
della documentazione ; la giusta imputazione al bilancio e la
disponibilità del fondo
iscritto sul relativo intervento o capitolo ; l’osservanza delle
norme fiscali ; ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico -
finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell’atto.
2. I pareri di
regolarità contabile sulle proposte di deliberazione potranno essere
apposti :
a) sulla camicia della
proposta di deliberazione, camicia che dovrà essere regolarmente
conservata agli atti. La deliberazione dovrà richiamare, in questo caso,
il "parere in atti";
b) sulle premesse delle
deliberazioni. In questo caso il parere, anche in parte prestampato,
dovrà essere sottoscritto anche nell'originale.
c) su appositi moduli
prestampati da allegare alle deliberazioni dette.
3.
I pareri dovranno essere
rilasciati entro tre giorni, salvo l'urgenza. Devono essere resi in forma
scritta, muniti di data e sottoscritti. I pareri contrari alle proposte di atti
o che comunque contengano rilievi in merito al loro contenuto devono essere
adeguatamente motivati.
Art. 07
Determinazioni
Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
Il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sui
provvedimenti di impegno dei responsabili dei servizi di cui all’art. 55,
05 comma della legge 142/90 è resa dal responsabile del servizio
finanziario. Il responsabile del servizio finanziario appone il visto
attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa anche con riferimento alla
verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e
dell’impegno delle spese. Il visto attestante la copertura finanziaria
della spesa finanziata con entrate avente destinazione vincolata è reso allorché
l’entrata sia stata accertata ai sensi dell’art. 21
dell’ordinamento finanziario e contabile. Nel caso di spesa finanziata
dall’avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario
ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tenere
conto dello stato di realizzazione dell’avanzo medesimo. Il visto viene
rilasciato entro tre giorni dalla presentazione della determinazione del
responsabile del servizio, quest’ultima diventa esecutiva con
l’apposizione del visto.
Art. 8
Segnalazione
obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
1.
Il responsabile del servizio
finanziario ha l'obbligo di segnalare, per iscritto, al Sindaco, al Consiglio
dell’Ente nella persona del suo Presidente, al Segretario Comunale e
all'organo di revisione, entro sette giorni dalla conoscenza, fatti, situazioni
e valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.
2.
Il Consiglio Comunale
provvede al riequilibro a norma dell’art. 36 del D.Lgs. n° 77/95 e
successive modificazioni entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione
anche su proposta della Giunta Comunale.
3. Il
responsabile finanziario, entro il giorno 15 del mese di settembre
invierà al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'organo di revisione
una dettagliata relazione al fine di evidenziare le eventuali iniziative atte
ad assicurare la regolarità della gestione sotto il profilo degli
equilibri del bilancio.
Art. 09
Contabilità
fiscale
1. Per le attività esercitate dall'Ente in regime d'impresa -
attività commerciali - le scritture dovranno essere opportunamente
integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA,
osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa
espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali
a carico dell'Ente.
CAPO III
BILANCIO DI
PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE
Art. 10
Predisposizione
del bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di
bilancio pluriennale, come predisposti dal Responsabile del servizio
finanziario d'intesa con
2. Per presentazione si intende la
comunicazione a tutti i consiglieri comunali dell'avvenuta approvazione dello
schema di bilancio, della Relazione Previsionale e Programmatica e dello schema
di bilancio pluriennale da parte della Giunta Comunale e del deposito degli
stessi presso l'Ufficio di Segreteria in libera visione negli orari d'ufficio.
3. Allo schema di bilancio dovranno essere
allegati: la relazione dell'organo di revisione nonché il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario.
Art. 11
Bilancio di
previsione - Presentazione di emendamenti
1. I
consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 07 giorni dalla
comunicazione del deposito di cui al comma 2 del precedente art.10, emendamenti
allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale.
2. Gli emendamenti:
a) dovranno essere fatti
nella forma scritta;
b) non potranno determinare
squilibri di bilancio.
3. Gli emendamenti dovranno essere depositati nella segreteria comunale
ed entro tre giorni dalla loro presentazione dovranno essere completate le
relative istruttorie mediante apposizione dei pareri dell'organo di revisione e
del responsabile del servizio finanziario.
4.
Dell'avvenuto deposito di emendamenti al bilancio dovrà essere data notizia
ai consiglieri con l'avviso di convocazione.
Art. 12
Conoscenza dei
contenuti del bilancio
1. Il responsabile del servizio finanziario darà notizia ai
cittadini dell'avvenuta deliberazione del bilancio con apposito avviso da
affiggere all'albo Pretorio entro i 5 giorni successivi all'approvazione.
Art. 13
Allegati al
bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione, in aggiunta agli elaborati previsti
dall'art. 14 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni e da altre disposizioni di legge,
dovrà essere dotato, per farne parte integrante, dei seguenti allegati
di svolgimento:
1
Personale
2
Rimborso di prestiti
3
Entrate vincolate per legge
4
Indennità di carica agli amministratori
5
Gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti delle commissioni
6
Servizi rilevanti ai fini I.V.A.
7
Certificato di pubblicazione
8
Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia.
2. Il
responsabile del servizio finanziario, di sua iniziativa, potrà dotare
il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una più chiara lettura
del bilancio stesso.
CAPO IV
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - GRADUAZIONE
DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI
Art. 14
Piano
esecutivo di gestione - Piano risorse obiettivi
1. Entro 30 giorni dalla
assunzione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di
previsione,
2. In caso di mancata adozione
del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.),
3. Con le deliberazione di cui al comma 1 e
2
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) l'ammontare delle risorse e degli
interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
c) gli uffici ed i servizi incaricati della
realizzazione degli obiettivi, nonché i relativi responsabili.
Art. 15
Predisposizione
del Piano esecutivo di gestione
1.
Art. 16
Responsabili
dei servizi e degli Uffici
1. I responsabili dei servizi e degli Uffici sono
individuati nell’ambito dei dipendenti dell’Ente, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 51 comma 05 e 05 bis della legge 142/90, con
delibera dell’Organo Esecutivo adottata ai sensi del precedente articolo
14, comma 01 o 02.
Art. 17
Sottoscrizione
degli atti di impegno
1. A norma dell'art.27, comma 9, del D.Lgs.
n. 77/95 e successive modificazioni sono abilitati a sottoscrivere gli atti di
impegno attuativi del Piano esecutivo di gestione ovvero del P..R.O. i
responsabili dei medesimi, come identificati, ai sensi del precedente art. 16. Agli atti di
impegno, definiti "determinazioni", si applicano, le procedure di cui
all'art. 55, comma 5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Le determinazioni sono
pubblicate e comunicate al Prefetto ed ai capigruppo consiliari con le
modalità e nei casi previsti dalla legge in vigore per le deliberazioni.
CAPO V
GESTIONE DEL
BILANCIO
Art. 18
Utilizzazione
fondo di riserva
1. Le deliberazioni della Giunta Comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva
saranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata
successivamente alla sua adozione ed altresì al Tesoriere.
Art. 19
Richiesta di
modifica della dotazione assegnata
1. Se, a seguito di idonea
valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della
dotazione assegnata, la propone alla Giunta Comunale. La proposta dovrà
essere fatta con apposita relazione che ne evidenzi le cause.
2.
Art. 20
Salvaguardia
degli equilibri di bilancio
1. Il Consiglio Comunale
provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre.
2.
Nelle sedute di cui al precedente comma 1 il Consiglio Comunale riconosce la
legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall'art. 37
del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.
3. Per
i debiti oggetto di sentenza o di transazione giudiziaria il riconoscimento del
debito potrà avvenire in ogni tempo.
Art. 21
Depositi per
spese contrattuali, d'asta e cauzionali
1. I prelievi e le
restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali saranno
disposti con determinazione del responsabile del servizio finanziario.
2. La restituzione delle somme alle ditte
non aggiudicatarie sarà disposta d'ufficio in esecuzione del verbale di
aggiudicazione.
3. Nei casi di
aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta
sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure.
4. Ai prelievi ed alle restituzioni dei depositi si provvederà
con regolari mandati di pagamento.
Art. 22
Verifica dei
parametri di gestione
1. Al responsabile del
servizio è affidata la verifica del rispetto dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei
parametri gestionali con andamento triennale di cui all'art. 70 del D.Lgs. n.
77/95 e successive modificazioni.
2. Osservando uno scostamento
negativo dei parametri di cui al primo comma, il responsabile del servizio
dovrà darne comunicazione immediata al Sindaco ed all'organo di
revisione, nonché al segretario comunale.
Art. 23
Casi di
inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni consiliari
e di giunta
1. I casi di inammissibilità e
improcedibilità delle deliberazioni consiliari e di giunta che non sono
coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono i
seguenti :
·
mancanza di
compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di
finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e
pluriennale ;
·
contrasto con le
finalità dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio annuale e
pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti ;
·
mancanza di
compatibilità con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla
spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento ;
·
mancanza di
compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun
programma e progetto ;
·
mancanza di coerenza con le
previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione e con i
piani economico - finanziari ;
·
contrasto con gli obiettivi
formulati per gli organismi gestionali dell’Ente.
2. Le deliberazioni della
giunta che apportando variazioni al piano esecutivo di gestione comportano
modificazioni ai programmi e ai progetti della relazione previsionale e alle relative dotazioni finanziarie sono
improcedibili.
3.
L’inammissibilità e l’improcedibilità delle
deliberazioni degli organi collegiali di cui al presente articolo è
valutata in sede di rilascio dei parerei preventivi di regolarità
tecnica e contabile.
CAPO VI
REGISTRI
CONTABILI OBBLIGATORI
Art. 24
Registri
contabili obbligatori
1. All'ufficio preposto al servizio di contabilità oltre al
bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio fanno capo le
responsabilità in ordine alla regolare tenuta dei seguenti registri
contabili:
1) mastro della contabilità
2) registri per il servizio economale;
3) registro delle fatture rilevanti ai fini I.V.A.;
Art. 25
Mastro della
contabilità
1. Per mastro della contabilità si intende un registro rilegato o
a schede mobili comprendente:
A) il mastro
dell'entrata;
B) il mastro della
spesa;
C) il registro degli
impegni sul bilancio pluriennale.
2. Tutti
i registri di cui al primo comma, anche se il servizio è informatizzato,
dovranno esporre in ogni caso i seguenti elementi:
A) mastro
dell'entrata
a.1 riferimento al bilancio
distintamente per competenza e residui;
a.2 variazioni al bilancio;
a.3 estremi degli
accertamenti;
a.4 elementi degli
ordinativi emessi distintamente per competenza e residui;
a.5 prospetto degli elementi
da rilevare in consuntivo.
B) mastro
della spesa
b.1 riferimenti al bilancio
distintamente per competenza e residui;
b.2 variazioni al bilancio;
b.3 estremi degli impegni;
b.4 elementi dei mandati
emessi distintamente per competenza e residui;
b.5 prospetto degli elementi
da rilevare in consuntivo.
C) Registro
degli impegni sul bilancio pluriennale
c.1 anno di riferimento
c.2 estremi dei
provvedimenti di impegno;
c.3 ammontare degli impegni
distintamente per anno.
Art. 26
Altri registri
contabili: inventari - servizio economale
1. La tenuta dei registri degli inventari trova disciplina nel
successivo Capo XI.
2. La tenuta dei registri economali sarà disciplinata da apposito
regolamento.
3. Il registro delle fatture relative alle operazioni rilevanti ai fini
I.V.A. deve contenere tutti gli elementi della fattura nonché della
liquidazione del pagamento. Esso è tenuto a cura dell'ufficio tributi. I
fascicoli dei fornitori sono tenuti dall'economo e raccolgono ordinazioni,
bolle e fatture muniti degli estremi di pagamento. Le fatture concernenti
interventi su OO.PP., o comunque riconducibili alla sfera operativa
dell'ufficio tecnico, ovvero concernenti altri uffici e servizi presso cui sono
custoditi i fascicoli relativi, vengono trasmesse in copia all'economo per gli
adempimenti di competenza.
CAPO VII
GESTIONE DELLE
ENTRATE
Art. 27
Accertamento
delle entrate - Comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata trasmette, al responsabile del servizio finanziario:
a) il frontespizio riepilogativo dei ruoli, entro cinque giorni dalla relativa
approvazione da parte del responsabile, o delle equivalenti comunicazioni per
le altre forme di riscossione stabilite dalla legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione
di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o
contribuzioni dell'utenza a seguito di acquisizione diretta, di emissione dei
ruoli, entro cinque giorni successivi all'accertamento;
c) per le entrate relative a
partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione
dell'impegno di spesa, copia della relativa deliberazione o determinazione di
impegno entro i cinque giorni successivi alla loro adozione;
d) per le altre entrate,
entro cinque giorni dal ricevimento di copia dell'atto dal quale trova origine
l'accertamento.
2. Quando il responsabile del procedimento è anche responsabile
del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
3. Le annotazioni degli
accertamenti sul mastro dovranno avere luogo entro il giorno successivo non
festivo, così che la differenza, rispetto alla previsione, costituisca
la parte ancora da realizzare.
Art. 28
Emissione
degli ordinativi di incasso
1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal
concessionario) sono riscosse dal Tesoriere dell'Ente in corrispondenza di
ordinativi di incasso.
2. Gli ordinativi di incasso, da emettere distintamente sulla gestione
della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti
dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni. Essi
devono portare espressa indicazione della imputazione nella contabilità
speciale fruttifera o infruttifera a cui l’entrata incassata debba
affluire ai sensi dell’art. 01 comma 01 legge 720/84.
3. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile del
servizio finanziario o di ragioneria come identificato con il precedente art. 5
e firmati a margine dal dipendente
che materialmente redige il documento, ove diverso.
Art.29
Incaricati
interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse
2. Ove le dette scadenze ricadano in giorno festivo o di chiusura
dell'ufficio del Tesoriere, il versamento dovrà essere fatto entro il
1° giorno non festivo o di apertura successivo.
Art. 30
Emissione dei
ruoli di riscossione
1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere emessi nel rispetto delle
procedure fissate dalla legge.
2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre
entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto dei relativi regolamenti.
Art. 31
Vigilanza
sulla gestione delle entrate
1. Il responsabile del servizio finanziario e i responsabili dei
servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare,
sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la
riscossione e il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo
e gestionale, redigendo, entro sette giorni, sentito il Segretario Comunale,
apposita relazione per riferire al Sindaco, al Consiglio Comunale nella persona
del suo Presidente, all'organo di
revisione e all'ufficio controllo e gestione se istituito, qualora rilevino
fatti o eventi che possano arrecare pregiudizio al buon andamento
dell'Amministrazione ed al risultato finale della gestione. Con la stessa
relazione dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare per rimuovere le
irregolarità.
CAPO VIII
GESTIONE DELLE
SPESE
Art. 32
Termini e
modalità di comunicazione dei provvedimenti di impegno - registrazione
degli impegni
1. I responsabili dei procedimenti concernenti l'assunzione dei seguenti
atti:
a)di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di
espletamento;
b)di impegno per spese finanziate con mutui a specifica destinazione o
relativo prefinanziamento;
c)di impegni per spese correnti e per spese di investimento correlati ad
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;
d)di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
e)degli altri impegni di spesa ;
dovranno trasmettere copia al servizio finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e successivamente a tale visto saranno inserite nella
raccolta di cui all’art. 27 comma 09 D.Lgs. n° 77/95 e successive
modificazioni.
2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di
attuazione del bilancio di previsione, l'ufficio di ragioneria dovrà
prontamente annotare sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli
impegni assunti e scadenti nell'esercizio, sì che la differenza rispetto
alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini
dell'assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in
corso di perfezionamento.
3. Il Responsabile del
servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa,
comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione (numero e data del provvedimento di impegno).
Art. 33
Liquidazione
delle spese
1. La liquidazione avviene attraverso le seguenti tre fasi:
- LIQUIDAZIONE TECNICA: consiste nell'accertamento,
da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati, che la
fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che
siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici,
tipologici e le norme dell'arte che furono concordate; tale accertamento
può risultare da una relazione, da una certificazione o da un visto
apposto sulla fattura;
- LIQUIDAZIONE CONTABILE: consiste nelle seguenti
verifiche da parte del responsabile dell'ufficio:
- che la spesa sia stata preventivamente
autorizzata;
- che la somma da liquidare rientri nei limiti
dell'impegno e sia tuttora disponibile;
- che la spesa sia di competenza dell'esercizio;
- che i conteggi esposti siano esatti;
- che la fattura o altro titolo di spesa sia
regolare dal punto di vista fiscale.-
- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA: consiste
nell'adozione del provvedimento formale (determinazione) di liquidazione sulla
base dell'impegno e delle liquidazioni tecnica e contabile prima indicate o in
alternativa, nell’apposizione di un visto di liquidazione sulle fatture
relative a forniture e prestazioni aventi carattere continuativo o comunque di
importo non superiore a lire 1.000.000.
2. Le fatture ricevute che non trovino
riscontro in regolari atti di impegno, od in contratti in precedenza approvati
nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, trattenendone una
fotocopia, debbono essere restituite, entro il quinto giorno non festivo, al
fornitore a cura del responsabile della liquidazione tecnica con l'eccezione
del difetto del titolo costitutivo, in capo all'ente, della pretesa sottostante
obbligazione.
3. Alla liquidazione di spese fisse: stipendi, compensi ed indennità
fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori e
consiglieri comunali, canoni di locazione e spese previste da contratti
regolarmente approvati, premi assicurativi, rate di ammortamento di mutui
passivi, provvede direttamente il responsabile del servizio finanziario senza
provvedimento formale.
4. Quando la liquidazione è relativa all'acquisto di beni
durevoli o comunque soggetti ad essere inventariati, sull'originale del titolo
dovranno essere trascritti gli estremi di registrazione nei corrispondenti
registri di inventario.
5. Le
determinazioni di liquidazione sono pubblicate all'Albo Pretorio secondo le
disposizioni di legge in vigore previa classificazione ai sensi dell’art.
27 comma 09 D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni.
Art. 34
Pagamento
delle spese - Modalità di pagamento
1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con l'emissione
di regolare mandato a mezzo del tesoriere comunale. Il mandato deve contenere
l’indicazione dell’imputazione della contabilità speciale,
fruttifera o infruttifera, a cui il pagamento si riferisce ai sensi
dell’art. 01 comma 01 della legge 720/84 E' ammesso, inoltre, il solo
pagamento a mezzo del servizio di economato nel rigido rispetto delle procedure
previste nel rispettivo regolamento.
2.
I mandati di pagamento, da
emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono
contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.
77/95 e successive modificazioni.
3.
Per i pagamenti in conto
residui l’Ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui
sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o in alternativa il
verbale di chiusura.
4. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza
determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per
disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, devono essere
emessi entro i trenta giorni successivi alla richiesta del tesoriere stesso e
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce la spesa.
5. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del
servizio finanziario come identificato al precedente art. 5, comma 1 e firmati
a margine dal dipendente che materialmente redige il documento ove diverso dal
responsabile.
6.
Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile del servizio finanziario,
con espressa annotazione sul rispettivo mandato, potrà disporre che i
mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del
servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al
creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del
creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c)
commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale
localizzato con tassa e spese a carico del richiedente.
7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente
o parzialmente inestinti alla data del
31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con
le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si
riferiscano a partite singole superiori a L. 10.000.
8. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente
articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio.
9. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che
sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di
pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione ed il timbro del
tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 6
devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
10.Nella convenzione di tesoreria saranno regolati i rapporti con
l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo
pagamento degli assegni circolari.
11.Dell’avvenuta emissione dei mandati deve essere data
comunicazione, anche telefonica, agli interessati a cura del responsabile del
servizio finanziario.
CAPO IX
RENDICONTO
DELLA GESTIONE
Art. 35
Rendiconto
della gestione - Procedura
1. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
rendiconto, corredata della relazione dell'organo di revisione, dovrà
essere depositata, unitamente ai relativi allegati, nella Segreteria Comunale a
disposizione dei consiglieri, almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio Comunale per
l'approvazione del rendiconto.
Art. 36
Parametri di
efficacia e di efficienza
1. Non vengono individuati
ulteriori parametri di efficacia e di efficienza in aggiunta a quelli previsti
dall'art. 70 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.
Art. 37
Rendicontazione contributi straordinari
Per tutti i contributi straordinari assegnati da
Amministrazioni Pubbliche all’Ente e dovuta la presentazione del
rendiconto di cui all’art. 112 D.Lgs. n° 77/95 e successive
modificazioni solo se richiesto dai soggetti erogatori.
Art. 38
Conti
economici di dettaglio
1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di
dettaglio previsti dall'art. 71, comma 8, del D.Lgs. n. 77/95 e successive
modificazioni.
Art. 39
Conto
consolidato patrimoniale
1. Il Comune, almeno in questa prima fase di attuazione, non si avvale
della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le
attività e passività, sia interne che esterne, che il conto
patrimoniale di inizio e fine del mandato amministrativo.
CAPO X
CONTO
ECONOMICO
Art. 40
Conto
economico
1. Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti quegli elementi, di
natura economica, non presenti nella contabilità finanziaria. Il sistema
di contabilità economica prescelto dal Comune evidenzierà,
quindi, nel corso dell'esercizio finanziario, per permetterne successivamente la
immediata rilevazione, i seguenti elementi non rilevabili nel conto del
bilancio :(con decorrenza anno 2000 e salvo eventuali altre proroghe di
legge)
A - Componenti positivi:
1) Quote di ricavi contabilizzati nell'esercizio, ma che, di competenza
di esercizi successivi, devono essere riferite a tali esercizi (risconti
passivi),
2) Ricavi di competenza dell'esercizio non rilevati che, avendo
manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuiti
a tali esercizi (ratei attivi);
3) Variazione in
aumento o in diminuzione delle rimanenze;
4) Costi capitalizzati
costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da
porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi (costi a
carattere pluriennale che, a fine esercizio, vanno contabilizzati nello stato
patrimoniale e ripartiti nei rispettivi esercizi di competenza);
5) Quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni
precedenti (ricavi già contabilizzati in sede di chiusura dell'esercizio
precedente, ma di competenza dell'esercizio in corso);
6) Quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti
vincolati (tali ricavi vanno scorporati dalle quote non utilizzate che andranno
ad interessare lo stato patrimoniale);
7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in
regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA);
8) Insussistenze del passivo (insussistenza o eliminazione di residui
passivi accertati in sede di riaccertamento dei residui);
9)
Sopravvenienze attive (riaccertamento di maggiori residui attivi);
10)
Plusvalenze da alienazioni (maggior valore realizzato a seguito di cessione di
beni ammortizzabili rispetto al valore risultante dall'inventario).
B - Componenti
negativi
1) Costi di esercizi futuri (spese contabilizzate nell'esercizio in
corso, ma di competenza degli esercizi successivi);
2)
Quote di spese contabilizzate nell'esercizio, ma che, di competenza di esercizi
successivi, devono essere rinviate a tali esercizi (risconti attivi);
3)
Quote di costi non contabilizzate nell'esercizio, che, avendo manifestazione
numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuite a tali esercizi
(ratei passivi);
4) Variazioni in aumento od in diminuzione
delle rimanenze;
5) Quote di costo già inserite nei
risconti attivi degli anni precedenti (il conto deve accogliere, tramite storno
dal conto del patrimonio, i costi di competenza contabilizzati nell'esercizio
precedente);
6) Quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi
capitalizzati.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla
base dei coefficienti stabiliti dal comma 7 del D.Lgs. 77/95 e successive
modificazioni, come segue:
-
edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: 3 per
cento;
-
strade, ponti ed altri beni demaniali: 2 per cento;
-
macchinari, apparecchi, attrezzature ed impianti: 15 per cento;
-
attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: 20 per
cento;
- automezzi in genere, mezzi di
movimentazione e motoveicoli: 20 per cento;
-
altri beni: 20 per cento;
7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in
regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA);
8)
Svalutazione dei crediti (accantonamento di quote di svalutazione atte a
coprire eventuali rischi di inesigibilità);
9) Sopravvenienze del passivo (eventuali oneri straordinari non previsti
in bilancio);
10)
Insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi
(minore riaccertamento dei residui attivi);
11) Minusvalenze da alienazioni (minor valore realizzato a seguito di
cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante
dall'inventario).
Art. 41
Conto
economico - Allegati
1. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla
contabilità finanziaria dovranno risultare dai seguenti appositi elenchi
ad esso allegati:
a) incremento di immobilizzazioni per lavori interni;
b) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione;
c) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo;
d) plusvalenze patrimoniali;
e) minusvalenze patrimoniali;
f) accantonamento per svalutazione crediti;
g) oneri straordinari.
2. I detti prospetti, che dovranno essere costantemente aggiornati, nel
loro insieme, vanno a costituire elementi integrativi della contabilità
economica.
Art. 42
Prospetto di
conciliazione
1. I dati relativi al prospetto di conciliazione di cui all'art. 71 del
D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni, non rilevabili dalla
contabilità finanziaria, dovranno essere redatti sui modelli approvati
con D.P.R. n° 194/96.
Art. 43
Sistema di
contabilità economica
1. Agli
effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto
del patrimonio e della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed
economici della gestione (prospetto di conciliazione) il sistema di
contabilità economica deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti
gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall'art.
71, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.
CAPO XI
CONTO DEL
PATRIMONIO - INVENTARI
Art. 44
Conto del
patrimonio
1. I dati relativi al conto del patrimonio non rilevabili dalla
contabilità finanziaria e dai registri degli inventari di cui al
successivo art. 46 e dalla contabilità economica dovranno essere
rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
1) costi pluriennali capitalizzati;
2) diritti reali su beni di terzi;
3) immobilizzazioni finanziarie;
4) titoli;
5) conti d'ordine;
6) patrimonio finanziario.
2. Al conto del patrimonio potranno essere allegati elenchi ritenuti
utili per la pronta lettura del conto medesimo.
Art. 45
Impianto,
tenuta ed aggiornamento degli inventari.
Art. 46
Registri
dell'inventario
1) beni demaniali;
2) terreni (patrimonio indisponibile);
3) terreni (patrimonio disponibile);
4)
fabbricati (patrimonio indisponibile);
5) fabbricati (patrimonio disponibile);
6) macchinari, attrezzature ed impianti;
7) attrezzature e sistemi informatici;
8) automezzi e motomezzi;
9) mobili e macchine d'ufficio;
10) universalità di beni (patrimonio indisponibile);
11) universalità di beni (patrimonio disponibile);
12) riassunto generale degli inventari.
2. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento utile
anche al fine di consentire la
pronta rilevazione degli atti relativi all'ammortamento distintamente
per servizio nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione del
conto del patrimonio.
3. I registri degli inventari, prima dell'uso, dovranno essere
sottoposti alla vidimazione da parte del Sindaco.
Art. 47
Consegna dei
beni
1. Della consegna dei beni, sia immobili che mobili, al responsabile del
servizio dovrà essere redatto, in duplice copia, apposito verbale
sottoscritto dal consegnatario, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal
Segretario Comunale. I verbali di consegna dovranno essere raccolti e
conservati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal consegnatario.
2. Per i beni mobili
dovrà essere esposto in ogni locale, in modo ben visibile, l'elenco descrittivo
dei beni ivi conservati.
Art. 48
Valutazione
dei beni
1. Quando il valore dei beni da inventariare non corrisponde alla
fattura da liquidare (ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie) il valore
da attribuire al bene sarà determinato dal responsabile dell'ufficio
tecnico comunale con relazione da acquisire agli atti del Responsabile,
così come individuato ai sensi del precedente art. 45.
2. Quando, per qualsiasi altra ragione, non fosse possibile rilevare il
valore dei beni dagli atti d'acquisto, il valore sarà attribuito dal
responsabile del servizio.
Art. 49
Gestione dei
beni
1. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli
servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di "INCARICATO
CONSEGNATARIO DEI BENI".
2. I
soggetti di cui al precedente comma hanno la piena responsabilità della
conservazione dei beni avuti in consegna ed hanno l'obbligo di rendere,
annualmente, il conto della gestione.
Art. 50
Aggiornamento
dei registri degli inventari
1. I registri degli inventari, nel corso dell'esercizio, dovranno essere
costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:
a) acquisti e alienazioni;
b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità
finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano
direttamente sul valore dei beni;
c) interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità
finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).
2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle
variazioni che, direttamente o indirettamente, andranno ad incidere sul conto
del patrimonio così come definito dall'art. 72 del D.Lgs. 77/95 e
successive modificazioni.
3. Sulle fatture relative all'acquisto di beni soggetti ad
inventariazione dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei
registri degli inventari.
4.
Copia di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa per l'acquisto di beni
da inventariare dovrà essere trasmessa ai responsabili di cui al
precedente art. 45 per la conservazione.
Art. 51
Categorie di
beni non inventariabili
1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile
consumo o del modico valore, i seguenti beni:
a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;
b) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
c) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a L. 500.000,
esclusi quelli contenuti nell'universalità di beni.
Art. 52
Riepilogo
annuale degli inventari
1. Ai fini della rilevazione dei dati necessari per la predisposizione
del bilancio, entro il 15 settembre di ogni anno il Responsabile di cui al
precedente art. 45 dovrà trasmettere, al responsabile del servizio
finanziario, un prospetto dal quale rilevare, distintamente per servizio, ogni
nuovo elemento utile allo scopo.
Art. 53
Beni mobili
non registrati
CAPO XII
REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 54
Funzioni
dell'organo di revisione - Insediamento
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare,
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione
delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni,
alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta
della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con
tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto. La relazione deve contenere
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttività ed economicità della
gestione;
e) verifiche di cassa a cadenza trimestrale, con l'obbligo di
trasmettere il relativo verbale sottoscritto all’Ente.
Art. 55
Limiti agli
incarichi - Deroga
1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il
Consiglio Comunale può procedere alla elezione del revisore in deroga al
limite degli incarichi posto dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 77/95 e successive
modificazioni.
2. La deliberazione consiliare di nomina dovrà, eventualmente,
motivare la deroga.
Art. 56
Cessazione
dall'incarico
1. Il revisore cessa dall'incarico se, per un periodo di tempo superiore
a 30 giorni, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nell'impossibilità
di svolgere il mandato.
2. La
cessazione dall'incarico sarà dichiarata con deliberazione del Consiglio
Comunale osservando tutte le procedure di cui al successivo art. 57.
Art. 57
Revoca dall'ufficio
- Decadenza - Procedura
1. La revoca dall'ufficio di revisore, prevista dall'art. 101, comma 2,
del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni sarà disposta con
deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa procedura sarà seguita
per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed
ineleggibilità.
2. Il Sindaco, sentito il responsabile del servizio finanziario,
contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
3. La deliberazione sarà notificata all'interessato entro 10
giorni dalla sua adozione.
4. Il
Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva, darà corso alla
sostituzione.
CAP. XIII
CONTROLLO DI
GESTIONE
Art. 58
Funzioni del
controllo di gestione
1. E' istituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 del
D.Lgs. n. 29/93, 3 e 39 del D.Lgs
n. 77/95 e successive modificazioni, il controllo di gestione, al fine di
garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed
economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento
della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Art. 59
Processo
operativo del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
a) Previsione: comprende le attività di definizione e
formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente;
b) Consuntivazione:
concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti;
c) Presentazione dei dati: consiste nel presentare i dati relativi ai
risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati;
d) Valutazione: consiste nella valutazione dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi programmati dall'Ente.
Art. 60
Caratteristiche
del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
a) globalità: deve comprendere l'intera attività
organizzativa dell'Ente;
b) periodicità: l'attività di controllo, inteso come
processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con
periodicità semestrale, l'analisi dei dati raccolti;
c) tempestività: le informazioni rilevate sull'andamento
gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla
individuazione delle scelte gestionali dell'Ente e, pertanto, finalizzate a
correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, devono pervenire al
"nucleo di valutazione" o altro organismo similare che sarà
istituito all'interno dell'Ente con la massima tempestività o, in
mancanza, ai responsabili di tutti i servizi.
Art. 61
Principi del
controllo di gestione
1. I principi del controllo di gestione consistono:
a) Controllo dei costi. Il controllo dei costi consiste nella
rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'Ente in
tutte le sue articolazioni secondo i principi della contabilità
finanziaria ed economica allo scopo di determinare la competenza, la
responsabilità e la destinazione;
b) Efficienza gestionale. L'analisi dei costi rilevati è
finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità
dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene
valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti.
c) Efficacia gestionale. La verifica dell'efficacia gestionale viene
valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.
d)
Responsabilità (intesa come responsabilità attiva). Ogni
responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell'andamento
dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro
determinazione.
Art. 62
Struttura
organizzativa del controllo di gestione
1. La dimensione demografica del Comune non consente la istituzione di
una autonoma struttura operativa (nucleo di valutazione) per un idoneo
controllo di gestione.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 29/93,
l'attivazione del controllo di gestione potrà essere oggetto di apposita
convenzione con enti di dimensioni superiori dotati di detta struttura
operativa.
Art. 63
Centri di
costo
1. Ai fini organizzativi del controllo di gestione, non istituendo
questo Comune i centri di costo, il controllo medesimo è affidato ai
responsabili dei singoli servizi come identificati ai sensi degli articoli precedenti.
CAPO XIV
TESORERIA
COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA
Art. 64
Affidamento
del servizio di tesoreria - Procedura
1. Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara di
licitazione privata o pubblico incanto fra tutte le banche autorizzate a
svolgere l' attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/93 operanti
nella provincia. Qualora ricorrono le condizioni di legge l’Ente
può procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. La durata del contratto è stabilita da un minimo di tre ad un
massimo di cinque anni.
3. Sarà osservata la procedura prevista dal regolamento comunale
per la disciplina dei contratti.
Art. 65
Operazione di
riscossione
1. I modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione
effettuate dal Tesoriere saranno forniti direttamente dal Comune. Gli stessi
modelli dovranno essere controfirmati dal Responsabile del Servizio
finanziario. Il Tesoriere, tuttavia, potrà procurarsi direttamente tali
modelli dopo averne concordato il contenuto con il Responsabile del servizio
finanziario del Comune. In
quest'ultimo caso non potrà richiedere alcun rimborso di spesa.
2. Le
operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate, con appositi
elenchi, almeno ogni settimana.
3. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a
disposizione dell'ufficio finanziario del Comune che potrà controllarla
o richiederne copia in qualsiasi momento.
Art. 66
Rapporti con
il tesoriere
1. I rapporti con il Tesoriere Comunale sono stabiliti e disciplinati
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dall'apposita
convenzione.
2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di
cassa e le verifiche sull'andamento delle riscossioni e pagamenti, risultanti
al tesoriere e alla ragioneria comunale, dalle rispettive scritture e
registrazioni possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche
e relativi supporti magnetici.
Art. 67
Verifiche di
cassa
1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in
qualsiasi momento, verifiche di cassa oltre a quelle ordinarie che
l’organo di revisione contabile è tenuto a fare con cadenza
trimestrale.
Art. 68
Notifica delle
persone autorizzate alla firma
1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i
mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i rispettive elenchi di
trasmissione sono comunicate dal Sindaco al Tesoriere.
2.
Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa
firma.
CAPO XV
SERVIZIO DI
ECONOMATO
Art. 69
Istituzione
del servizio di economato
1. E' istituito, in questo Comune, il servizio di economato
per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
2. Il servizio di economato è disciplinato da apposito
regolamento.
CAPO XVI
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 70
Uso dei beni
comunali
Art. 71
Leggi ed atti
regolamentari
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente
regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
a) i regolamenti comunali;
b) le leggi ed i regolamenti regionali;
c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.
Art. 72
Pubblicità
del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L.
241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 73
Entrata in
vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 17 comma
SOMMARIO
Art.
Oggetto
CAPO I
NORME GENERALI
1
Oggetto e scopo del Regolamento
2
Disciplina delle procedure
3
Conoscenza dei risultati delle gestioni di funzioni o servizi
4
Competenze dei soggetti dell'Amministrazione
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
5
Organizzazione del servizio finanziario
6
Disciplina dei pareri di regolarità contabile
7
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
8
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
9
Contabilità fiscale
CAPO III
BILANCIO DI PREVISIONE-PREDISPOSIZIONE
10
Predisposizione del bilancio di previsione
11
Bilancio di previsione-Presentazione di emendamenti
12
Conoscenza dei contenuti del bilancio
13
Allegati al bilancio di previsione
CAPO IV
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
GRADUAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI
14
Piano esecutivo di gestione
15
Predisposizione del piano esecutivo di gestione
16
Responsabile dei servizi e degli Uffici
17
Sottoscrizione
degli atti di impegno
CAPO V
GESTIONE DEL BILANCIO
18
Utilizzazione fondo di riserva
19
Richiesta di modifica della dotazione assegnata
20
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
21
Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali
22
Verifica dei parametri di gestione
23
Casi di inammissibilità e improcedibilità delle
deliberazioni consiliari e di giunta
CAPO VI
REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI
24
Registri contabili obbligatori
25
Mastro
della contabilità
26
Registri contabili- Servizio economale
CAPO VII
GESTIONE DELLE ENTRATE
27
Accertamento delle entrate- Comunicazioni
28
Emissione degli ordinativi di incasso
29
Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse
30
Emissione dei ruoli di riscossione
31
Vigilanza sulla gestione delle entrate
CAPO VIII
GESTIONE DELLE SPESE
32
Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti di impegno
Registrazione degli impegni
33
Liquidazione delle spese
34
Pagamento delle spese - modalità di pagamento
CAPO IX
RENDICONTO DELLA GESTIONE
35
Rendiconto della gestione -
Procedure
36
Parametri di efficacia e di efficienza
37
Rendicontazione contributi straordinari
38
Conti economici di dettaglio
39
Conto consolidato patrimoniale
CAPO X
CONTO ECONOMICO
40
Conto economico
41
Conto economico - Allegati
42
Prospetto di conciliazione
43
Sistema
di contabilità economica
CAPO XI
CONTO DEL PATRIMONIO - INVENTARI
44
Conto del patrimonio
45
Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari
46
Registro degli inventari
47
Consegna dei beni
48
Valutazione dei beni
49
Gestione dei beni
50
Aggiornamento dei registri degli inventari
51
Categoria di beni non inventariabili
52
Riepilogo annuale degli inventari
53
Beni mobili non registrati
CAPO
XII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
54
Funzioni dell'organo di revisione - Insediamento
55
Limiti agli incarichi - Deroga
56
Cessazione dall'incarico
57
Revoca dell'ufficio -
Decadenza - Procedure
CAPO XIII
CONTROLLO DI GESTIONE
58
Funzioni del controllo di gestione
59
Processo operativo del controllo di gestione
60
Caratteristiche
del controllo di gestione
61
Principi del controllo di gestione
62
Struttura organizzativa del controllo di gestione
63
Centri di costo
CAPO XIV
TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA
64
Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura
65
Operazioni di riscossione
66
Rapporti con il tesoriere
67
Verifiche di cassa
68
Notifica delle persone autorizzate alla firma
CAPO XV
SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI
69
Istituzione del servizio economato
CAPO XVI
NORME FINALI E TRANSITORIE
70
Uso dei beni comunali
71
Leggi ed atti regolamentari
72
Pubblicità del regolamento
73
Entrata in vigore del presente regolamento