REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’

 

 

CAPO  I

NORME GENERALI

 

 

 

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1.   Il presente regolamento è adottato in riferimento all’art. 59 della legge 08.06.1990 n° 142 , agli articoli 02 e 108 del decreto legislativo 25.02.1995 n° 77 e successive modificazioni e alla legge 15 maggio 1997 n° 127.

2. Con  il  presente  regolamento  sono  disciplinate  le  attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del Comune in applicazione dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 15   in data 07 giugno 1991e successivamente modificato con delibera Consiglio Comunale n° 51 del 14 luglio 1974.                .

   3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Disciplina delle procedure

   1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di contabilità, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3

Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni o servizi

   1. Gli enti ed organismi costituiti presso o con il Comune per l'esercizio di funzioni o servizi comunali sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.

   2.  Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni saranno evidenziati gli elementi di cui al precedente comma 1.

   3.  Il responsabile del servizio finanziario di cui al successivo art. 5 ha facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elementi forniti.

Art. 4

Competenze dei soggetti dell'Amministrazione

   1. Ai fini della programmazione, adozione od attuazione dei provvedimenti di gestione viene fatto rinvio alle norme dell'ordinamento delle autonomie locali, allo Statuto ed alle altre norme vigenti, nonché al presente regolamento.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 5

Organizzazione del servizio finanziario  

1.   Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 55, comma 5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si identifica con il responsabile del servizio o, in caso di sua assenza o impedimento, con la figura professionale appartenente allo stesso servizio in possesso della VI qualifica funzionale o, in mancanza, con il Segretario Comunale ai sensi dell’art. 17 legge 127/97.

2.   Il Responsabile del servizio finanziario rende disponibili per i responsabili della gestione dei servizi dell’Ente le informazioni e le valutazioni di tipo finanziario ed economico - patrimoniale necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.

3.   Il responsabile del servizio finanziario o di ragioneria è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

4.   Al  servizio o ufficio  finanziario fanno carico tutte le competenze e responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'adozione dei provvedimenti finali.

5.   La Giunta Comunale con delibera motivata ove riscontri in concreto la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti può altresì affidare la responsabilità del servizio finanziario unitamente al potere di assumere gli atti di gestione, nonché la responsabilità dei procedimenti relativi, a figure professionali esterne previste dall’art. 51 legge 142/90 modificato dall’art. 06 comma IV legge 127/97.

Art. 6

Disciplina dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione

1.   Il parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio Comunale è espresso dal responsabile del servizio finanziario così come individuato all’art. 05. Il suddetto parere quale dichiarazione di giudizio e atti di valutazione (preventiva) deve riguardare : l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall’Ordinamento Contabile e Finanziario degli Enti Locali, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio proponente, e alle competenze degli organi di direzione politica e dei responsabili della gestione ; la regolarità della documentazione ; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità  del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo ; l’osservanza delle norme fiscali ; ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico - finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell’atto.

2.   I pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione potranno essere apposti :

   a)  sulla camicia della proposta di deliberazione, camicia che dovrà essere regolarmente conservata agli atti. La deliberazione dovrà richiamare, in questo caso, il "parere in atti";

   b)  sulle premesse delle deliberazioni. In questo caso il parere, anche in parte prestampato, dovrà essere sottoscritto anche nell'originale.

c)  su appositi moduli prestampati da allegare alle deliberazioni dette.

3.   I pareri dovranno essere rilasciati entro tre giorni, salvo l'urgenza. Devono essere resi in forma scritta, muniti di data e sottoscritti. I pareri contrari alle proposte di atti o che comunque contengano rilievi in merito al loro contenuto devono essere adeguatamente motivati.

Art. 07

Determinazioni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sui provvedimenti di impegno dei responsabili dei servizi di cui all’art. 55, 05 comma della legge 142/90 è resa dal responsabile del servizio finanziario. Il responsabile del servizio finanziario appone il visto attestante la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese. Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate avente destinazione vincolata  è reso allorché l’entrata sia stata accertata ai sensi dell’art. 21 dell’ordinamento finanziario e contabile. Nel caso di spesa finanziata dall’avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tenere conto dello stato di realizzazione dell’avanzo medesimo. Il visto viene rilasciato entro tre giorni dalla presentazione della determinazione del responsabile del servizio, quest’ultima diventa esecutiva con l’apposizione del visto.

 

Art. 8

Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni

1.   Il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di segnalare, per iscritto, al Sindaco, al Consiglio dell’Ente nella persona del suo Presidente, al Segretario Comunale e all'organo di revisione, entro sette giorni dalla conoscenza, fatti, situazioni e valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.

2.   Il Consiglio Comunale provvede al riequilibro a norma dell’art. 36 del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione anche su proposta della Giunta Comunale.

  3. Il responsabile finanziario, entro il giorno 15 del mese di settembre invierà al Sindaco, al Segretario Comunale ed all'organo di revisione una dettagliata relazione al fine di evidenziare le eventuali iniziative atte ad assicurare la regolarità della gestione sotto il profilo degli equilibri del bilancio.

Art. 09

Contabilità fiscale

   1. Per le attività esercitate dall'Ente in regime d'impresa - attività commerciali - le scritture dovranno essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell'Ente.

CAPO III

BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE

Art. 10

Predisposizione del bilancio di previsione

   1.  Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, come predisposti dal Responsabile del servizio finanziario d'intesa con la Giunta Comunale e i Responsabili dei servizi sono approvati dalla Giunta Comunale e presentati al Consiglio Comunale almeno 15 giorni prima della scadenza fissata dalla legge.

  2.  Per presentazione si intende la comunicazione a tutti i consiglieri comunali dell'avvenuta approvazione dello schema di bilancio, della Relazione Previsionale e Programmatica e dello schema di bilancio pluriennale da parte della Giunta Comunale e del deposito degli stessi presso l'Ufficio di Segreteria in libera visione negli orari d'ufficio.

  3.  Allo schema di bilancio dovranno essere allegati: la relazione dell'organo di revisione nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 11

Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti

  1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 07 giorni dalla comunicazione del deposito di cui al comma 2 del precedente art.10, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale.

   2.  Gli emendamenti:

    a)  dovranno essere fatti nella forma scritta;

    b)  non potranno determinare squilibri di bilancio.

   3. Gli emendamenti dovranno essere depositati nella segreteria comunale ed entro tre giorni dalla loro presentazione dovranno essere completate le relative istruttorie mediante apposizione dei pareri dell'organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario.

  4. Dell'avvenuto deposito di emendamenti al bilancio dovrà essere data notizia ai consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 12

Conoscenza dei contenuti del bilancio

   1. Il responsabile del servizio finanziario darà notizia ai cittadini dell'avvenuta deliberazione del bilancio con apposito avviso da affiggere all'albo Pretorio entro i 5 giorni successivi all'approvazione.

Art. 13

Allegati al bilancio di previsione

   1. Il bilancio di previsione, in aggiunta agli elaborati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni  e da altre disposizioni di legge, dovrà essere dotato, per farne parte integrante, dei seguenti allegati di svolgimento:

1   Personale

2   Rimborso di prestiti

3   Entrate vincolate per legge

4   Indennità di carica agli amministratori

5   Gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti delle commissioni

6   Servizi rilevanti ai fini I.V.A.

7   Certificato di pubblicazione

8  Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

  2. Il responsabile del servizio finanziario, di sua iniziativa, potrà dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una più chiara lettura del bilancio stesso.

CAPO IV

PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE - GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI

Art. 14

Piano esecutivo di gestione - Piano risorse obiettivi

1.   Entro 30 giorni dalla assunzione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale ha facoltà di definire il Piano esecutivo di gestione di cui all’art. 11 D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni.

2.   In caso di mancata adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), la Giunta Comunale dovrà comunque deliberare il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.)

 3.  Con le deliberazione di cui al comma 1 e 2 la Giunta Comunale dovrà, in linea di massima, individuare:

     a)  gli obiettivi da raggiungere;

     b)  l'ammontare delle risorse e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi;

     c)  gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione degli obiettivi, nonché i relativi responsabili.

Art. 15

Predisposizione del Piano esecutivo di gestione

1.   La Giunta Comunale, nell'ipotesi di esercizio della facoltà di adozione del P.E.G., dovrà deliberare lo stesso prima dell'inizio dell'esercizio e/o, comunque, entro 10 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio.

Art. 16

Responsabili dei servizi e degli Uffici

1. I responsabili dei servizi e degli Uffici sono individuati nell’ambito dei dipendenti dell’Ente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 comma 05 e 05 bis della legge 142/90, con delibera dell’Organo Esecutivo adottata ai sensi del precedente articolo 14, comma 01 o 02.

Art. 17

Sottoscrizione degli atti di impegno

     1.  A norma dell'art.27, comma 9, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni sono abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno attuativi del Piano esecutivo di gestione ovvero del P..R.O. i responsabili dei medesimi, come identificati, ai sensi  del precedente art. 16. Agli atti di impegno, definiti "determinazioni", si applicano, le procedure di cui all'art. 55, comma 5, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

   2.  Le determinazioni sono pubblicate e comunicate al Prefetto ed ai capigruppo consiliari con le modalità e nei casi previsti dalla legge in vigore per le deliberazioni.

 

CAPO V

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 18

Utilizzazione fondo di riserva

   1. Le deliberazioni della Giunta Comunale relative  all'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla sua adozione ed altresì al Tesoriere.

Art. 19

Richiesta di modifica della dotazione assegnata

   1.  Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, la propone alla Giunta Comunale. La proposta dovrà essere fatta con apposita relazione che ne evidenzi le cause.

  2. La Giunta Comunale, entro i 15 giorni successivi, adotterà i conseguenti provvedimenti.

Art. 20

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

   1.  Il Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre.

  2. Nelle sedute di cui al precedente comma 1 il Consiglio Comunale riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.

  3. Per i debiti oggetto di sentenza o di transazione giudiziaria il riconoscimento del debito potrà avvenire in ogni tempo.

Art. 21

Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali

   1.  I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali saranno disposti con determinazione del responsabile del servizio finanziario.

  2.  La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta d'ufficio in esecuzione del verbale di aggiudicazione.

    3.  Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure.

   4. Ai prelievi ed alle restituzioni dei depositi si provvederà con regolari mandati di pagamento.

Art. 22

Verifica dei parametri di gestione

   1.  Al responsabile del servizio è affidata la verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.

2.   Osservando uno scostamento negativo dei parametri di cui al primo comma, il responsabile del servizio dovrà darne comunicazione immediata al Sindaco ed all'organo di revisione, nonché al segretario comunale.

Art. 23

Casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni consiliari e di giunta

1. I casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni consiliari e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono i seguenti :

·     mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e pluriennale ;

·     contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio annuale e pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti ;

·     mancanza di compatibilità con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento ;

·     mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto ;

·     mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione e con i piani economico - finanziari ;

·     contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell’Ente.

2. Le deliberazioni della giunta che apportando variazioni al piano esecutivo di gestione comportano modificazioni ai programmi e ai progetti della relazione previsionale e  alle relative dotazioni finanziarie sono improcedibili.

3. L’inammissibilità e l’improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali di cui al presente articolo è valutata in sede di rilascio dei parerei preventivi di regolarità tecnica e contabile.

 

CAPO VI

REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

 

Art. 24

Registri contabili obbligatori

   1. All'ufficio preposto al servizio di contabilità oltre al bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio fanno capo le responsabilità in ordine alla regolare tenuta dei seguenti registri contabili:

   1) mastro della contabilità

   2) registri per il servizio economale;

   3) registro delle fatture rilevanti ai fini I.V.A.;

   Art. 25

Mastro della contabilità

   1. Per mastro della contabilità si intende un registro rilegato o a schede mobili comprendente:

   A)   il mastro dell'entrata;

   B)   il mastro della spesa;

   C)   il registro degli impegni sul bilancio pluriennale.

  2. Tutti i registri di cui al primo comma, anche se il servizio è informatizzato, dovranno esporre in ogni caso i seguenti elementi:

A) mastro dell'entrata

   a.1  riferimento al bilancio distintamente per competenza e residui;

   a.2  variazioni al bilancio;

   a.3  estremi degli accertamenti;

   a.4  elementi degli ordinativi emessi distintamente per competenza e residui;

   a.5  prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.

B) mastro della spesa

   b.1  riferimenti al bilancio distintamente per competenza e residui;

   b.2  variazioni al bilancio;

   b.3  estremi degli impegni;

   b.4  elementi dei mandati emessi distintamente per competenza e residui;

   b.5  prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.

C) Registro degli impegni sul bilancio pluriennale

   c.1  anno di riferimento

   c.2  estremi dei provvedimenti di impegno;

   c.3  ammontare degli impegni distintamente per anno.

Art. 26

Altri registri contabili: inventari - servizio economale

   1. La tenuta dei registri degli inventari trova disciplina nel successivo Capo XI.

   2. La tenuta dei registri economali sarà disciplinata da apposito regolamento.

   3. Il registro delle fatture relative alle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. deve contenere tutti gli elementi della fattura nonché della liquidazione del pagamento. Esso è tenuto a cura dell'ufficio tributi. I fascicoli dei fornitori sono tenuti dall'economo e raccolgono ordinazioni, bolle e fatture muniti degli estremi di pagamento. Le fatture concernenti interventi su OO.PP., o comunque riconducibili alla sfera operativa dell'ufficio tecnico, ovvero concernenti altri uffici e servizi presso cui sono custoditi i fascicoli relativi, vengono trasmesse in copia all'economo per gli adempimenti di competenza.

CAPO VII

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 27

Accertamento delle entrate - Comunicazioni

   1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette, al responsabile del servizio finanziario:

   a) il frontespizio riepilogativo dei ruoli, entro cinque giorni dalla relativa approvazione da parte del responsabile, o delle equivalenti comunicazioni per le altre forme di riscossione stabilite dalla legge;

   b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza a seguito di acquisizione diretta, di emissione dei ruoli, entro cinque giorni successivi all'accertamento;

   c)  per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno di spesa, copia della relativa deliberazione o determinazione di impegno entro i cinque giorni successivi alla loro adozione;

   d)  per le altre entrate, entro cinque giorni dal ricevimento di copia dell'atto dal quale trova origine l'accertamento.

   2. Quando il responsabile del procedimento è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.

   3.  Le annotazioni degli accertamenti sul mastro dovranno avere luogo entro il giorno successivo non festivo, così che la differenza, rispetto alla previsione, costituisca la parte ancora da realizzare.

Art. 28

Emissione degli ordinativi di incasso

   1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario) sono riscosse dal Tesoriere dell'Ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.

   2. Gli ordinativi di incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni. Essi devono portare espressa indicazione della imputazione nella contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui l’entrata incassata debba affluire ai sensi dell’art. 01 comma 01 legge 720/84.

   3. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o di ragioneria come identificato con il precedente art. 5 e firmati  a margine dal dipendente che materialmente redige il documento, ove diverso.

Art.29

Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse

   1. L'economo e gli altri incaricati interni della riscossione, designati con deliberazione di Giunta Comunale, effettueranno il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale previa emissione di ordini di incasso a firma del Responsabile dell'ufficio ragioneria con cadenza mensile salvo cadenza diversa stabilita con provvedimento della giunta comunale.

   2. Ove le dette scadenze ricadano in giorno festivo o di chiusura dell'ufficio del Tesoriere, il versamento dovrà essere fatto entro il 1° giorno non festivo o di apertura successivo.

Art. 30

Emissione dei ruoli di riscossione

   1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere emessi nel rispetto delle procedure fissate dalla legge.

   2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto dei relativi regolamenti.

   3. L'avvenuta consegna all'incaricato della riscossione dovrà risultare da apposita ricevuta.

Art. 31

Vigilanza sulla gestione delle entrate

   1. Il responsabile del servizio finanziario e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare, sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo e gestionale, redigendo, entro sette giorni, sentito il Segretario Comunale, apposita relazione per riferire al Sindaco, al Consiglio Comunale nella persona del suo Presidente,  all'organo di revisione e all'ufficio controllo e gestione se istituito, qualora rilevino fatti o eventi che possano arrecare pregiudizio al buon andamento dell'Amministrazione ed al risultato finale della gestione. Con la stessa relazione dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare per rimuovere le irregolarità.

CAPO VIII

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 32

Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti di impegno - registrazione degli impegni

   1. I responsabili dei procedimenti concernenti l'assunzione dei seguenti atti:

    a)di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;

    b)di impegno per spese finanziate con mutui a specifica destinazione o relativo prefinanziamento;

   c)di impegni per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;

   d)di impegni di spesa sugli esercizi successivi;

   e)degli altri impegni di spesa ;

dovranno trasmettere copia al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e successivamente a tale visto saranno inserite nella raccolta di cui all’art. 27 comma 09 D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni.

   2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l'ufficio di ragioneria dovrà prontamente annotare sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell'esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell'assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.

3.   Il Responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione (numero e data del provvedimento di impegno).

Art. 33

Liquidazione delle spese

   1. La liquidazione avviene attraverso le seguenti tre fasi:

- LIQUIDAZIONE TECNICA: consiste nell'accertamento, da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell'arte che furono concordate; tale accertamento può risultare da una relazione, da una certificazione o da un visto apposto sulla fattura;

- LIQUIDAZIONE CONTABILE: consiste nelle seguenti verifiche da parte del responsabile dell'ufficio:

- che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;

- che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;

- che la spesa sia di competenza dell'esercizio;

- che i conteggi esposti siano esatti;

- che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista fiscale.-

- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA: consiste nell'adozione del provvedimento formale (determinazione) di liquidazione sulla base dell'impegno e delle liquidazioni tecnica e contabile prima indicate o in alternativa, nell’apposizione di un visto di liquidazione sulle fatture relative a forniture e prestazioni aventi carattere continuativo o comunque di importo non superiore a lire 1.000.000.

   2. Le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, od in contratti in precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, trattenendone una fotocopia, debbono essere restituite, entro il quinto giorno non festivo, al fornitore a cura del responsabile della liquidazione tecnica con l'eccezione del difetto del titolo costitutivo, in capo all'ente, della pretesa sottostante obbligazione.

   3. Alla liquidazione di spese fisse: stipendi, compensi ed indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori e consiglieri comunali, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi, rate di ammortamento di mutui passivi, provvede direttamente il responsabile del servizio finanziario senza provvedimento formale.

   4. Quando la liquidazione è relativa all'acquisto di beni durevoli o comunque soggetti ad essere inventariati, sull'originale del titolo dovranno essere trascritti gli estremi di registrazione nei corrispondenti registri di inventario.

  5. Le determinazioni di liquidazione sono pubblicate all'Albo Pretorio secondo le disposizioni di legge in vigore previa classificazione ai sensi dell’art. 27 comma 09 D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni.

Art. 34

Pagamento delle spese - Modalità di pagamento

   1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con l'emissione di regolare mandato a mezzo del tesoriere comunale. Il mandato deve contenere l’indicazione dell’imputazione della contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, a cui il pagamento si riferisce ai sensi dell’art. 01 comma 01 della legge 720/84 E' ammesso, inoltre, il solo pagamento a mezzo del servizio di economato nel rigido rispetto delle procedure previste nel rispettivo regolamento.

2.   I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.

3.   Per i pagamenti in conto residui l’Ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o in alternativa il verbale di chiusura.

   4. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, devono essere emessi entro i trenta giorni successivi alla richiesta del tesoriere stesso e sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce la spesa.

   5. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario come identificato al precedente art. 5, comma 1 e firmati a margine dal dipendente che materialmente redige il documento ove diverso dal responsabile.

   6. Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile del servizio finanziario, con espressa annotazione sul rispettivo mandato, potrà disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

   a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

   b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

 c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente.

   7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del  31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a L. 10.000.

   8. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio.

   9. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione ed il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 6 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

  10.Nella convenzione di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

  11.Dell’avvenuta emissione dei mandati deve essere data comunicazione, anche telefonica, agli interessati a cura del responsabile del servizio finanziario.

CAPO IX

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 35

Rendiconto della gestione - Procedura

   1. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, corredata della relazione dell'organo di revisione, dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, nella Segreteria Comunale a disposizione dei consiglieri, almeno venti giorni prima della seduta  del Consiglio Comunale per l'approvazione del rendiconto.

Art. 36

Parametri di efficacia e di efficienza

1.   Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia e di efficienza in aggiunta a quelli previsti dall'art. 70 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.

Art. 37

Rendicontazione contributi straordinari

Per tutti i contributi straordinari assegnati da Amministrazioni Pubbliche all’Ente e dovuta la presentazione del rendiconto di cui all’art. 112 D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni solo se richiesto dai soggetti erogatori.

Art. 38

Conti economici di dettaglio

   1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall'art. 71, comma 8, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.

Art. 39

Conto consolidato patrimoniale

   1. Il Comune, almeno in questa prima fase di attuazione, non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività e passività, sia interne che esterne, che il conto patrimoniale di inizio e fine del mandato amministrativo.

CAPO X

CONTO ECONOMICO

Art. 40

Conto economico

   1. Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti quegli elementi, di natura economica, non presenti nella contabilità finanziaria. Il sistema di contabilità economica prescelto dal Comune evidenzierà, quindi, nel corso dell'esercizio finanziario, per permetterne successivamente la immediata rilevazione, i seguenti elementi non rilevabili nel conto del bilancio :(con decorrenza anno 2000 e salvo eventuali altre proroghe di legge)

A - Componenti positivi:

   1) Quote di ricavi contabilizzati nell'esercizio, ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere riferite a tali esercizi (risconti passivi),

   2) Ricavi di competenza dell'esercizio non rilevati che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuiti a tali esercizi (ratei attivi);

   3)   Variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze;

   4)   Costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi (costi a carattere pluriennale che, a fine esercizio, vanno contabilizzati nello stato patrimoniale e ripartiti nei rispettivi esercizi di competenza);

   5) Quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti (ricavi già contabilizzati in sede di chiusura dell'esercizio precedente, ma di competenza dell'esercizio in corso);

   6) Quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati (tali ricavi vanno scorporati dalle quote non utilizzate che andranno ad interessare lo stato patrimoniale);

   7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA);

   8) Insussistenze del passivo (insussistenza o eliminazione di residui passivi accertati in sede di riaccertamento dei residui);

   9) Sopravvenienze attive (riaccertamento di maggiori residui attivi);

  10) Plusvalenze da alienazioni (maggior valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili rispetto al valore risultante dall'inventario).

B - Componenti negativi

   1) Costi di esercizi futuri (spese contabilizzate nell'esercizio in corso, ma di competenza degli esercizi successivi);

  2) Quote di spese contabilizzate nell'esercizio, ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere rinviate a tali esercizi (risconti attivi);

  3) Quote di costi non contabilizzate nell'esercizio, che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuite a tali esercizi (ratei passivi);

  4)  Variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;

  5) Quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti (il conto deve accogliere, tramite storno dal conto del patrimonio, i costi di competenza contabilizzati nell'esercizio precedente);

   6) Quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati.

   Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei coefficienti stabiliti dal comma 7 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni, come segue:

   - edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: 3 per cento;

   - strade, ponti ed altri beni demaniali: 2 per cento;

   - macchinari, apparecchi, attrezzature ed impianti: 15 per cento;

   - attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: 20 per cento;

   - automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli: 20 per cento;

   - altri beni: 20 per cento;

   7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA);

  8) Svalutazione dei crediti (accantonamento di quote di svalutazione atte a coprire eventuali rischi di inesigibilità);

   9) Sopravvenienze del passivo (eventuali oneri straordinari non previsti in bilancio);

 10) Insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi (minore riaccertamento dei residui attivi);

   11) Minusvalenze da alienazioni (minor valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante dall'inventario).

Art. 41

Conto economico - Allegati

   1. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria dovranno risultare dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:

   a) incremento di immobilizzazioni per lavori interni;

   b) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione;

   c) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo;

   d) plusvalenze patrimoniali;

   e) minusvalenze patrimoniali;

   f) accantonamento per svalutazione crediti;

   g) oneri straordinari.

   2. I detti prospetti, che dovranno essere costantemente aggiornati, nel loro insieme, vanno a costituire elementi integrativi della contabilità economica.

Art. 42

Prospetto di conciliazione

   1. I dati relativi al prospetto di conciliazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni, non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dovranno essere redatti sui modelli approvati con D.P.R. n° 194/96.

Art. 43

Sistema di contabilità economica

  1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio e della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione) il sistema di contabilità economica deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall'art. 71, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.

CAPO XI

CONTO DEL PATRIMONIO - INVENTARI

Art. 44

Conto del patrimonio

   1. I dati relativi al conto del patrimonio non rilevabili dalla contabilità finanziaria e dai registri degli inventari di cui al successivo art. 46 e dalla contabilità economica dovranno essere rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:

   1) costi pluriennali capitalizzati;

   2) diritti reali su beni di terzi;

   3) immobilizzazioni finanziarie;

   4) titoli;

   5) conti d'ordine;

   6) patrimonio finanziario.

   2. Al conto del patrimonio potranno essere allegati elenchi ritenuti utili per la pronta lettura del conto medesimo.

Art. 45

Impianto, tenuta ed aggiornamento degli inventari.

   1. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati al responsabile dell’Ufficio tecnico e in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo al dipendente individuato nel regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.

Art. 46

Registri dell'inventario

   1. L'inventario è costituito dai seguenti registri obbligatori, distinti per:

   1) beni demaniali;

   2) terreni (patrimonio indisponibile);

   3) terreni (patrimonio disponibile);

   4) fabbricati (patrimonio indisponibile);

   5) fabbricati (patrimonio disponibile);

   6) macchinari, attrezzature ed impianti;

   7) attrezzature e sistemi informatici;

   8) automezzi e motomezzi;

   9) mobili e macchine d'ufficio;

   10) universalità di beni (patrimonio indisponibile);

   11) universalità di beni (patrimonio disponibile);

   12) riassunto generale degli inventari.

    2. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento utile anche al fine di consentire la  pronta rilevazione degli atti relativi all'ammortamento distintamente per servizio nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione del conto del patrimonio.

   3. I registri degli inventari, prima dell'uso, dovranno essere sottoposti alla vidimazione da parte del Sindaco.

Art. 47

Consegna dei beni

   1. Della consegna dei beni, sia immobili che mobili, al responsabile del servizio dovrà essere redatto, in duplice copia, apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale. I verbali di consegna dovranno essere raccolti e conservati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario  e dal consegnatario.

   2.  Per i beni mobili dovrà essere esposto in ogni locale, in modo ben visibile, l'elenco descrittivo dei beni ivi conservati.

Art. 48

Valutazione dei beni

   1. Quando il valore dei beni da inventariare non corrisponde alla fattura da liquidare (ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie) il valore da attribuire al bene sarà determinato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale con relazione da acquisire agli atti del Responsabile, così come individuato ai sensi del precedente art. 45.

   2. Quando, per qualsiasi altra ragione, non fosse possibile rilevare il valore dei beni dagli atti d'acquisto, il valore sarà attribuito dal responsabile del servizio.

Art. 49

Gestione dei beni

   1. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di "INCARICATO CONSEGNATARIO DEI BENI".

  2. I soggetti di cui al precedente comma hanno la piena responsabilità della conservazione dei beni avuti in consegna ed hanno l'obbligo di rendere, annualmente, il conto della gestione.

Art. 50

Aggiornamento dei registri degli inventari

   1. I registri degli inventari, nel corso dell'esercizio, dovranno essere costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:

   a) acquisti e alienazioni;

   b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni;

   c) interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).

   2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle variazioni che, direttamente o indirettamente, andranno ad incidere sul conto del patrimonio così come definito dall'art. 72 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni.

   3. Sulle fatture relative all'acquisto di beni soggetti ad inventariazione dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei registri degli inventari.

  4. Copia di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa per l'acquisto di beni da inventariare dovrà essere trasmessa ai responsabili di cui al precedente art. 45 per la conservazione.

Art. 51

Categorie di beni non inventariabili

   1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:

   a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;

   b) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;

   c) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a L. 500.000, esclusi quelli contenuti nell'universalità di beni.

Art. 52

Riepilogo annuale degli inventari

   1. Ai fini della rilevazione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio, entro il 15 settembre di ogni anno il Responsabile di cui al precedente art. 45 dovrà trasmettere, al responsabile del servizio finanziario, un prospetto dal quale rilevare, distintamente per servizio, ogni nuovo elemento utile allo scopo.

Art. 53

Beni mobili non registrati

   1. In fase di prima applicazione i beni mobili acquistati prima del 1° gennaio 1991 si considerano interamente ammortizzati.

CAPO XII

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 54

Funzioni dell'organo di revisione - Insediamento

   1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

    a) attività di collaborazione con l'organo consiliare, la Giunta Comunale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi esprimendo un motivato giudizio di legittimità ;  di congruità ; di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti ex art. 17 D.Lgs. 342/97;

   b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

   c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

   d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

   e) verifiche di cassa a cadenza trimestrale, con l'obbligo di trasmettere il relativo verbale sottoscritto all’Ente.

   2. L'organo di revisione viene nominato con provvedimento consiliare con il quale si impegna la spesa relativa al compenso. Dovrà insediarsi entro 10 giorni dalla notifica della nomina.  Dell'insediamento, da tenersi alla presenza del Sindaco, del Segretario Comunale e del responsabile del servizio finanziario, sarà redatto apposito verbale. Il revisore dura in carica 3 anni dalla data di esecutività della delibera di nomina.

Art. 55

Limiti agli incarichi - Deroga

   1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio Comunale può procedere alla elezione del revisore in deroga al limite degli incarichi posto dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni.

   2. La deliberazione consiliare di nomina dovrà, eventualmente, motivare la deroga.

 

Art. 56

Cessazione dall'incarico

   1. Il revisore cessa dall'incarico se, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nell'impossibilità di svolgere il mandato.

  2. La cessazione dall'incarico sarà dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale osservando tutte le procedure di cui al successivo art. 57.

Art. 57

Revoca dall'ufficio - Decadenza - Procedura

   1. La revoca dall'ufficio di revisore, prevista dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni sarà disposta con deliberazione del Consiglio Comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.

   2. Il Sindaco, sentito il responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

   3. La deliberazione sarà notificata all'interessato entro 10 giorni dalla sua adozione.

  4. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile successiva, darà corso alla sostituzione.

CAP. XIII

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 58

Funzioni del controllo di gestione

   1. E' istituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 del D.Lgs. n. 29/93,  3 e 39 del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni, il controllo di gestione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 59

Processo operativo del controllo di gestione

   1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

   a) Previsione: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente;

     b) Consuntivazione: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti;

   c) Presentazione dei dati: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati;

   d) Valutazione: consiste nella valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati dall'Ente.

Art. 60

Caratteristiche del controllo di gestione

   1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

   a) globalità: deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'Ente;

   b) periodicità: l'attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l'analisi dei dati raccolti;

   c) tempestività: le informazioni rilevate sull'andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'Ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, devono pervenire al "nucleo di valutazione" o altro organismo similare che sarà istituito all'interno dell'Ente con la massima tempestività o, in mancanza, ai responsabili di tutti i servizi.

Art. 61

Principi del controllo di gestione

   1. I principi del controllo di gestione consistono:

   a) Controllo dei costi. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'Ente in tutte le sue articolazioni secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica allo scopo di determinare la competenza, la responsabilità e la destinazione;

   b) Efficienza gestionale. L'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti.

   c) Efficacia gestionale. La verifica dell'efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

  d) Responsabilità (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.

Art. 62

Struttura organizzativa del controllo di gestione

   1. La dimensione demografica del Comune non consente la istituzione di una autonoma struttura operativa (nucleo di valutazione) per un idoneo controllo di gestione.

   2. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 29/93, l'attivazione del controllo di gestione potrà essere oggetto di apposita convenzione con enti di dimensioni superiori dotati di detta struttura operativa.

  3. In sede di stipulazione della convenzione di cui al comma precedente potranno essere definite, agli effetti dell'art. 40, coma 1, del D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni, cadenze diverse da quelle previste dal precedente art. 60, comma 1.b, del presente regolamento.

Art. 63

Centri di costo

   1. Ai fini organizzativi del controllo di gestione, non istituendo questo Comune i centri di costo, il controllo medesimo è affidato ai responsabili dei singoli servizi come identificati  ai sensi degli articoli precedenti.

CAPO XIV

TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA

Art. 64

Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura

   1. Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara di licitazione privata o pubblico incanto fra tutte le banche autorizzate a svolgere l' attività di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/93 operanti nella provincia. Qualora ricorrono le condizioni di legge l’Ente può procedere per non più di una volta al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

   2. La durata del contratto è stabilita da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni.

   3. Sarà osservata la procedura prevista dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Art. 65

Operazione di riscossione

   1. I modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione effettuate dal Tesoriere saranno forniti direttamente dal Comune. Gli stessi modelli dovranno essere controfirmati dal Responsabile del Servizio finanziario. Il Tesoriere, tuttavia, potrà procurarsi direttamente tali modelli dopo averne concordato il contenuto con il Responsabile del servizio finanziario del Comune.  In quest'ultimo caso non potrà richiedere alcun rimborso di spesa.

  2. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate, con appositi elenchi, almeno ogni settimana.

   3. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione dell'ufficio finanziario del Comune che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento.

Art. 66

Rapporti con il tesoriere

   1. I rapporti con il Tesoriere Comunale sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dall'apposita convenzione.

   2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa e le verifiche sull'andamento delle riscossioni e pagamenti, risultanti al tesoriere e alla ragioneria comunale, dalle rispettive scritture e registrazioni possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche e relativi supporti magnetici.

Art. 67

Verifiche di cassa

   1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa oltre a quelle ordinarie che l’organo di revisione contabile è tenuto a fare con cadenza trimestrale.

Art. 68

Notifica delle persone autorizzate alla firma

   1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i rispettive elenchi di trasmissione sono comunicate dal Sindaco al Tesoriere.

   2.  Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.

CAPO XV

SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 69

Istituzione del servizio di economato

   1.  E' istituito, in  questo Comune, il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

   2. Il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento.

CAPO XVI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

Uso dei beni comunali

   1. L'uso dei beni comunali, sia immobili che mobili, sarà disciplinato da apposito regolamento.

   2. In assenza del regolamento di cui al comma 1, l'uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinate le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso di spese.

Art. 71

Leggi ed atti regolamentari

   1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

   a) i regolamenti comunali;

   b) le leggi ed i regolamenti regionali;

   c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 72

Pubblicità del regolamento

   1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

Art. 73

Entrata in vigore del presente regolamento

   1. Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 17 comma 33 L. 127/97 non è soggetto al controllo del CO.RE.CO. Pertanto entrerà in vigore  decorsi trenta giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO

Art.                                             Oggetto

 

                                           CAPO  I

                                  NORME GENERALI

1                          Oggetto e scopo del Regolamento

2                          Disciplina delle procedure

3                          Conoscenza dei risultati delle gestioni di funzioni o servizi

4                          Competenze dei soggetti dell'Amministrazione

                                          CAPO II

                           ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

5                          Organizzazione del servizio finanziario

6                          Disciplina dei pareri di regolarità contabile

7                          Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

8                          Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni

9                          Contabilità fiscale

                                          CAPO III

                    BILANCIO DI PREVISIONE-PREDISPOSIZIONE

10                        Predisposizione del bilancio di previsione

11                        Bilancio di previsione-Presentazione di emendamenti

12                        Conoscenza dei contenuti del bilancio

13                        Allegati al bilancio di previsione

                                         CAPO IV

                    PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

            GRADUAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI             

14                       Piano esecutivo di gestione

15                       Predisposizione del piano esecutivo di gestione

16                       Responsabile dei servizi e degli Uffici

17                       Sottoscrizione degli atti di impegno

                                        CAPO V

                          GESTIONE DEL BILANCIO

18                       Utilizzazione fondo di riserva

19                       Richiesta di modifica della dotazione assegnata

20                       Salvaguardia degli equilibri di bilancio

21                       Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali

22                       Verifica dei parametri di gestione

23                        Casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni consiliari e di giunta

                                        CAPO VI

                         REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

24                       Registri contabili obbligatori

25                       Mastro della contabilità

26                       Registri contabili- Servizio economale

                                        CAPO VII

                      GESTIONE DELLE ENTRATE

27                       Accertamento delle entrate- Comunicazioni

28                       Emissione degli ordinativi di incasso

29                       Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse

30                       Emissione dei ruoli di riscossione

31                       Vigilanza sulla gestione delle entrate

    

                                  CAPO VIII

                      GESTIONE DELLE SPESE

32                       Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti di impegno

                           Registrazione degli impegni

33                       Liquidazione delle spese

34                       Pagamento delle spese - modalità di pagamento

                                        CAPO IX

                   RENDICONTO DELLA GESTIONE

35                       Rendiconto della gestione -  Procedure

36                       Parametri di efficacia e di efficienza

37                       Rendicontazione contributi straordinari

38                       Conti economici di dettaglio

39                       Conto consolidato patrimoniale

                                         CAPO X

                           CONTO ECONOMICO

40                        Conto economico

41                        Conto economico - Allegati

42                        Prospetto di conciliazione

43                        Sistema di contabilità economica

                                         CAPO XI

                      CONTO DEL PATRIMONIO - INVENTARI

44                        Conto del patrimonio

45                        Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari

46                        Registro degli inventari

47                        Consegna dei beni

48                        Valutazione dei beni

49                        Gestione dei beni

50                        Aggiornamento dei registri degli inventari

51                        Categoria di beni non inventariabili

52                        Riepilogo annuale degli inventari

53                        Beni mobili non registrati

                                

                                       CAPO XII

                    REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

54                 Funzioni dell'organo di revisione - Insediamento

55                 Limiti agli incarichi - Deroga

56                 Cessazione dall'incarico

57                 Revoca dell'ufficio - Decadenza - Procedure

                                      CAPO XIII

                   CONTROLLO DI GESTIONE

58                Funzioni del controllo di gestione

59                Processo operativo del controllo di gestione

60                Caratteristiche del controllo di gestione

61                Principi del controllo di gestione

62                Struttura organizzativa del controllo di gestione

63                Centri di costo

                                    CAPO XIV

                   TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA

64                Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura

65                 Operazioni di riscossione

66                 Rapporti con il tesoriere

67                 Verifiche di cassa

68                 Notifica delle persone autorizzate alla firma

                                  CAPO XV

                    SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI

69                 Istituzione del servizio economato

                                  CAPO XVI

                    NORME FINALI E TRANSITORIE

70                 Uso dei beni comunali

71                 Leggi ed atti regolamentari

72                 Pubblicità del regolamento

73                 Entrata in vigore del presente regolamento