
PROVINCIA
DI CATANZARO
REGOLAMENTO COMUNALE
ACQUA POTABILE
Il
presente REGOLAMENTO è stato:
-
Adottato con deliberazione Consiliare n.
21 del 28/02/1994
-
Affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 04/08/1994 al 20/08/1994
-
Approvato dal CO.RE.CO nella seduta del 29/08/1994
-
Affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 07/09/1994 al23/09/1994
-
Divenuto esecutivo il 01 ottobre 1994 (
1° giorno del mese successivo alla seconda pubblicazione.)
-
Integrato con Deliberazione Consiliare n. 44 del 02/10/2008
-
Integrato con Deliberazione Consiliare
n. 7 del 05/04/2011
![]()
CONCESSIONE ED UTILIZZO
ART. 1 - Concessione.
1) - Il Comune concederà l'acqua potabile
dell'acquedotto comunale a tutti i cittadini che ne faranno richiesta e per
l'uso di seguito indicato: - domestico;
- industriale;
- esercizi
commerciali; - esercizi pubblici; - rustici posti al di fuori del centro abitato.
- cantieri di lavoro;
2) La concessione sarà effettuata anche per immobili posti nel territorio dei Comuni
limitrofi ove risulti molto oneroso per l'utente l'allaccio all'acquedotto di
quel comune.
3) - La fornitura di acqua per gli annessi rustici,
posti all'esterno del centro abitato e non abitati dagli utenti, è concessa
solo se il fondo rustico dispone di idoneo locale e la installazione del
contatore avvenga in detto locale. Detta concessione viene fatta per un
consumo annuo massimo di mc. 40.
Art. 2 - Allaccio.
1) - L'autorizzazione per la effettuazione di nuovi
allacci sarà rilasciata dal Sindaco o suo delegato previa presentazione di
domanda in bollo.
2) - La somma da versare al Tesoriere comunale viene
fissata complessivamente in lire 169.000 cosi' distinte: Lire 100.000 per
diritti di allaccio; Lire 50.000 per
occupazione di suolo pubblico indipendentemente dalla effettiva consistenza
dell'occupazione medesima ai sensi del D.LGS 566/1993. Lire 19.000 per I.V.A.
3) - Al fine di limitare la installazione di tubazioni
lungo le aree comunali, l'Amministrazione comunale può autorizzare nuovi
allacci dalle reti di distribuzione già esistenti in dette aree anche se
precedentemente gli oneri sono stati sostenuti da privati quando:
a) ciò non comporti diminuzione della portata di acqua
nelle abitazioni degli utenti;
b) il nuovo utente indennizzi gli originari
proprietari dell'allaccio di una quota parte degli oneri a suo tempo
sostenuti, rivalutati ai prezzi tempo per tempo vigenti, dalla tubazione principale e sino al nuovo
punto di diramazione;
c) le operazioni di che trattasi siano ritenute
necessarie dal funzionario comunale addetto all'installazione.
4) - Qualora l'effettuazione dell'allaccio e la posa
in opera di tubazioni venga realizzata lungo le vie, strade, piazze comunali,
aree aperte al pubblico o aree comunali comunque denominate, la posa delle
tubazioni dovrà avvenire ad una profondità di almeno cm. 60 e su un letto di
sabbia di almeno cm. 10. L'utente e' altresì obbligato a costituire presso il
Comune Servizio di Tesoreria, mediante versamento sul conto corrente, deposito
cauzionale di lire 300.000 a garanzia del perfetto e completo ripristino della
pavimentazione stradale interessata; tale cauzione sarà restituita all'utente
alla ultimazione delle opere di ripristino, in caso contrario detta somma
verra' utilizzata per la esecuzione dei lavori d'ufficio, senza che l'utente
possa avanzare reclami o pretese di rimborso.
5) - L'allaccio deve essere eseguito dal fontaniere
comunale o da altra persona munita dell'autorizzazione ad effettuare l'allaccio
rilasciata dal Sindaco. Allacci alla rete idrica comunale effettuati da persone
diverse da quelle sopra indicate comporteranno la sospensione della fornitura
per l'anno in corso nonche' l'applicazione di una ammenda pari al doppio dei
diritti di allaccio. Il ripristino della fornitura sara' consentito solo dopo
che lo stesso avra' prodotto istanza di ripristino della fornitura con allegata
ricevuta del versamento dell'ammenda e
previa verifica delle condutture da parte del funzionario comunale addetto.
Negli atti del Comune dovrà essere annotato il nome del Funzionario Comunale
che ha eseguito l'allaccio;
6) - Sono a totale carico e spese dell'utente tutti
gli oneri per la esecuzione delle opere necessarie all'allaccio della rete
principale e sino alla saracinesca di arresto posta subito dopo il contatore.
Resta a carico del comune l'onere della installazione della tubazione ed
accessori dalla rete principale fino alla saracinesca posta dopo il contatore.
7) - Il diametro della tubazione, la qualità della
stessa e il tipo di contatore dovranno essere indicati dall'idraulico comunale
incaricato all'installazione. In caso di rifiuto da parte dell'utente di
adeguarsi a quanto prescritto, l'idraulico e' tenuto a non procedere
all'allaccio.
8) - All'entrata del tubo principale nella cassetta
dovranno essere installate n. 2 saracinesche di arresto: una prima ed una dopo
il contatore.
9) - E' fatto obbligo ad ogni utente già allacciato
alla rete di adeguare il proprio contatore. Tale contatore dovra' essere del
tipo omologato secondo le vigenti norme CEE e con lettura diretta del consumo
ad almeno 4 cifre intere. Il Termine ultimo per l'adeguamento e' il 30.12.1995.
Nel caso in cui non siano state compiute le opere di adeguamento entro il
termine stabilito, l'adeguamento e la sostituzione dei contatori verra'
eseguita d'ufficio e le relative spese, per le utenze interessate, verranno conteggiate nel ruolo dell'anno
1995.
10) - Ogni contatore dovrà essere munito del sigillo
del Comune.
11) - L'utente è personalmente responsabile del
sigillo del contatore e la rottura dolosa di esso o qualunque manomissione
fatta alla conduttura ed ai meccanismi del contatore comporterà l’applicazione
di una ammenda pari al doppio del consumo risultante dalla media degli ultimi
due anni per quella utenza, ivi compresi, se dovuti, gli oneri per la fognatura e la depurazione,
oltre alla corresponsione di quanto dovuto per il consumo rilevato.
12) - Il funzionario comunale autorizzato al controllo
della funzionalità dell'impianto di rete idrica potrà chiedere in qualunque
tempo, meno che di notte, di accedere nei luoghi dove sono posti i meccanismi
per la misura per verificare ed eventualmente
proporre le modifiche necessarie. Il rifiuto dell'utente ad effettuare le
modifiche eventualmente proposte, dà diritto all'Amministrazione comunale di
farle eseguire direttamente con spese a
carico dell'utente.
13) - Il Comune non risponderà di eventuali
imperfezioni, anomalie o inefficienze delle tubazioni poste dopo il misuratore
di consumo;
14) - L'idraulico comunale incaricato
all'installazione della tubazione e' tenuto all'osservanza scrupolosa di quanto
contenuto nel presente articolo; dell'inosservanza ne rispondera' personalmente;
15) - in caso di rottura delle tubazioni pubbliche da
parte di privato dovute a lavori di qualunque natura, l'utente responsabile
dovrà pagare l'acqua dispersa durante tutto il periodo di lavoro, a tal fine il
Funzionario comunale preposto alla riparazione per il ripristino dovrà
rilasciare all'utente interessato apposita ricevuta dalla quale risulti il
consumo presunto della perdita determinato
in funzione della portata della tubazione, della entità della perdita, e
dell'eventuale interruzioni dell'erogazione dell'acqua per chiusure. Tale
consumo sarà aggiunto a quello dell'utenza in questione in sede di
compilazione del successivo ruolo. La quantità di acqua dispersa accertata,
sarà gravata anche della percentuale per scarico fogna e depurazione.
Art. 3 - Utilizzo dell'acqua potabile
1) - E' vietata, nell'abitato, la messa a dimora di
colture e ortaggi il cui sviluppo e propagazione avvenga mediante l'uso diretto
di acqua dell'acquedotto comunale.
2) - L'acqua delle fontane pubbliche collegate
all'acquedotto comunale deve essere utilizzata esclusivamente come bevanda;
eventuali utilizzi per uso domestico sono consentiti solo se l'abitazione
dell'interessato e' sprovvista di allaccio alla rete idrica comunale o ne sia
stata sospesa l'erogazione.
3) - E' vietato installare ai rubinetti delle fontane
pubbliche tubi da giardinaggio o similari da parte di persone diverse dai
funzionari comunali.
4) - E' vietato
l'uso dell'acqua delle fontane pubbliche per la pulizia di strumenti per uso
agricolo.
5) - E' vietato l'utilizzo dell'acqua a qualsiasi
titolo fornita per il lavaggio di
qualsiasi genere di automezzo.
6) - E' vietato il prelevamento dell'acqua dalle
utenze domestiche per l'uso dei cantieri di lavoro a meno che le opere da realizzare
non riguardino interventi sull'immobile stesso e di modesta entità.
7) - E' vietato l'uso dell'acqua potabile delle utenze
domestiche per la nuova costruzione di immobili.
8) - E' consentito alle Imprese appaltatrici di lavori
pubblici di utilizzare l'acqua dell'acquedotto comunale a presentazione di
apposita istanza e previo versamento al Comune dei diritti di allaccio dovuti
per le utenze domestiche, nonché
versamento al Comune dell'importo forfettario dell'importo di L. 1.500.000
annue per consumo presunto di acqua e fermo restando che in caso di carenza di
approvvigionamento nel periodo dal 1.8 al 30.9 il Sindaco può negare il
prelevamento di acqua dall'acquedotto comunale senza che le stesse possano far
valere diritti o chiedere il rimborso per mancato prelievo.
9) - i privati cittadini in possesso di concessione
edilizia, possono utilizzare l'acqua dell'acquedotto comunale mediante nuovo
allaccio per la relativa costruzione ed in base a tariffa differenziata
stabilita dal 5° comma dell'articolo 9; tale tariffa comprende anche il canone
per fognatura e depurazione indipendentemente dal loro effettivo uso. Resta
ferma la disposizione che in caso di carenza di approvvigionamento si potrà
sospendere l'erogazione nel periodo dal 1.8 al 30.9 senza che l'utente possa
vantare diritti o pretese di rimborso;
10) - La violazione delle disposizioni contenute nei
commi 1-2-3-4-5-6 del presente articolo comportano l'applicazione di una
ammenda di lire 100.000 a carico dei trasgressori; la violazione dei comma
7-8-9 un'ammenda di lire 500.000
Art. 4 - Sospensione temporanea della fornitura.
Nel caso di carenza di approvvigionamento di acqua
durante il periodo dal 1 agosto al 30 settembre, il Sindaco o un suo delegato
potrà ordinare la sospensione della erogazione alle utenze poste negli annessi
rustici, nonche' alle utenze di cui al comma 8 e 9 dell'articolo precedente,
senza che i titolari di tali utenze possano avanzare reclami o pretese di
rimborsi o riduzioni per mancata erogazione di acqua.
Art. 5 - Manutenzione degli impianti
1) - I tratti di rete idrica di distribuzione alle
utenze sino alla saracinesca di arresto posta dopo il misuratore di consumo
sono soggetti alla manutenzione del Comune, ivi comprese riparazioni per
rotture e guasti.
2) - Qualora per la esecuzione di opere nelle aree di
competenza comunale si constatera' deficienza di portata, usura, vetustà,
deterioramento o guasti della condotta idrica di distribuzione alle utenze, la
indispensabilità dello spostamento della ubicazione della stessa o si reputerà
necessario procedere al rifacimento dei nuovi tratti di distribuzione, i
relativi oneri sono posti a carico del Comune fino alla riattivazione del
servizio alle utenze.
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI
Art. 6 - Rilevazione dei consumi
1) - La
rilevazione annuale del consumo dell'acqua deve essere effettuata dal
funzionario comunale addetto nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30
novembre dell'anno cui si riferisce; per le utenze in contestazione la
procedura dell'accertamento del consumo deve in ogni caso essere ultimata entro
il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2) - Alla scadenza del periodo indicato nel comma
precedente il funzionario comunale addetto alla rilevazione del consumo di
acqua dovrà fare comunicazione al Sindaco dell'avvenuta ultimazione delle
operazioni di che trattasi.
3) - Nel caso in cui non sia possibile procedere alla
rilevazione dei consumi entro il termine su indicato per l'impossibilità ad accedere nelle
proprietà private, le utenze interessate verranno gravate di un consumo
presunto corrispondente a quello dell'anno precedente; in tal caso nell'anno
successivo si procederà al relativo conguaglio per il maggiore o minore
consumo iscritto a ruolo.
4) - All'atto della lettura il funzionario comunale
incaricato dovrà rilasciare all'utente una ricevuta nella quale annoterà il
consumo accertato nonché il regolare funzionamento del contatore;
5) in caso di guasto accertato del contatore, ai fini
della determinazione della quantità di acqua consumata, il comune può
provvedere per via diretta induttiva alla determinazione del consumo; a tal
fine il comune può avvalersi di tutti i dati tecnici e statistici in suo
possesso quali: medie statistiche
riferite agli ultimi due anni, numero di
persone presenti nell'insediamento, tipo di attività svolta
dall'utente e tipo di utilizzo
dell'acqua.
6) ai fini della determinazione del consumo per via
diretta induttiva, lo stesso viene fissato in litri 140 giornalieri a persona;
7) per apparecchio di rilevazione guasto si intende
quello che presenta un consumo ragionevolmente abnorme rispetto al consumo
medio dell'utenza;
8) nel caso di accertamento del misuratore di consumo
guasto nel corso dell'anno, dovrà essere rilasciata all'utente, da parte del
funzionario addetto, ricevuta nella quale verrà annotato il consumo determinato
per via diretta induttiva dall'inizio dell'anno fino a quel giorno;
9) non si terrà conto di eventuali denuncie di guasti
agli apparecchi di misurazione di consumo prodotte durante il periodo di
rilevazione del consumo ove risulti che il consumo annuo di tale apparecchio è
maggiore a quello risultante dall'applicazione del consumo diretto induttivo.
10) - In sede di rilevazione del consumo dell'acqua,
il funzionario comunale preposto dovrà apporre ai misuratori di consumo che ne
siano sprovvisti i sigilli del Comune.
11) In caso di mancata rilevazione del consumo di
acqua, e ove da ciò ne possa derivare un mancato introito da parte del Comune,
il funzionario addetto alle letture ne risponderà personalmente ivi compresa
l'azione risarcitoria del Comune nei suoi confronti.
12 ) - Il funzionario comunale incaricato della
rilevazione del consumo dell'acqua è autorizzato ad interrompere la fornitura
agli annessi rustici che al momento della rilevazione abbiano superato il
limite massimo annuo autorizzato; il ripristino della fornitura sarà effettuato
con decorrenza 1 luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata sospesa
l'erogazione.
Art 7 - Contestazione del consumo
1) I titolari delle utenze, entro il termine di 15
giorni dalla data di rilascio della ricevuta di rilevazione del consumo da
parte del funzionario comunale, potranno presentare al comune domanda di
verifica del consumo accertato da detto funzionario; scaduto tale termine non
sarà accolto nessun reclamo e la relativa rilevazione assume carattere
definitivo;
2) il funzionario comunale addetto entro 15 giorni
dalla data di presentazione del reclamo, provvederà alla verifica della misurazione
e ne rilascerà attestazione all'utente che controfirmerà per accettazione.
3) il comune non risponderà di eventuali manomissioni,
rotture o guasti che si siano verificati dal momento della lettura fino al momento della verifica da parte del
funzionario comunale ed in tal caso resterà confermata la prima rilevazione di
consumo senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa.
Art. 8 - Mancata erogazione dell'acqua.
1) - La mancata erogazione dell'acqua per un periodo
ininterrotto fino a giorni 4 per caso fortuito, forza maggiore o per
riparazioni della conduttura non darà diritto di rivalsa per danni agli utenti;
2) - per le interruzioni a carattere continuativo
superiori a giorni 4, verra detratto da ogni singola fornitura, in sede di
riscossione, l'importo corrispondente al consumo di mc. 1 giornaliero e per
tutta la durata dell'interruzione;
3) - ai fini della riduzione del consumo per
interruzioni di cui al comma precedente non si tiene conto delle ipotesi di
interruzione indicate nell'art. 3 commi 8 e 9 ed art. 4;
4) - le interruzioni di fornitura di acqua dovranno
essere documentate ed accertate dai funzionari comunali incaricati;
5) il funzionario comunale incaricato della
rilevazione del consumo è autorizzato ad apportare le eventuali detrazioni al
consumo rilevato allegando al ruolo principale il documento comunale che ne
attesta l'interruzione munito del visto del sindaco o di un suo delegato;
TARIFFE
Art 9 - Determinazione delle tariffe
1) - La G.M. delibera entro il 1 agosto di ogni anno,
le tariffe da applicare nell'anno successivo; altrimenti si intendono prorogate
quelle in vigore se nel termine su indicato non vengono modificate;
3) - è esteso al 30 novembre dell'anno, in cui è
dovuto il canone il potere di provvedere al riequilibrio delle tariffe ove sia
constatato il mancato rispetto delle percentuali di copertura del costo del
servizio previsto dalla legge;
4) - nella deliberazione che fissa le tariffe annuali,
dovrà essere dato atto del costo complessivo del servizio di acquedotto
sostenuto nell'anno precedente, di quello presunto riferito all'anno in corso e
di quello preventivato per l'anno successivo;
5) - in sede di definizione delle tariffe dell'acqua
annuali dovrà essere fissata quella relativa all'uso di acqua dell'acquedotto
comunale per i cantieri di lavoro;
6) - In sede di determinazione delle tariffe, per le
forniture poste negli annessi rustici al di fuori del centro abitato, dovrà
essere fissata apposita maggiorazione della tariffa per il consumo eccedente
quello consentito e tale da sconsigliarne il superamento della soglia massima
ammessa fermo restando comunque il distacco previsto.
7.
([1])le
tariffe annuali del servizio idrico dovrano essere stabilite secondo il
seguente schema tarriffario
a.
Tariffa n. 1 –
Uso domestico
VII.
minimo fatturabile mc 20
VIII.
1° scaglione di
consumo da 21 a 100 mc;
IX.
2° scaglione di consumo da 101 a 200 mc;
X.
3° scaglione di consumo oltre 200 mc
b.
Tariffa n.
2 – Uso produttivo, commerciale, agricolo
VII.
minimo fatturabile mc 20
VIII.
1° scaglione di
consumo da 21 a 100 mc;
IX.
2° scaglione di consumo da 101 a 200 mc;
X.
3° scaglione di consumo oltre 200 mc
c.
Tariffa n.
1 – Uso pubblico
VII.
minimo fatturabile mc 20
VIII.
1° scaglione di
consumo da 21 a 100 mc;
IX.
2° scaglione di consumo da 101 a 200 mc;
X.
3° scaglione di consumo oltre 200 mc
d.
Tariffa n. 1 – Uso allevamento
VII.
minimo
fatturabile mc 20
VIII.
1° scaglione di
consumo da 21 a 100 mc;
IX.
2° scaglione di
consumo da 101 a 200 mc;
X.
3° scaglione di
consumo oltre 200 mc
RUOLI E RISCOSSIONE
Art 10 - Formazione dei ruoli
1) - Il ruolo sarà formato e reso esecutivo entro il
31 dicembre dell'anno cui si riferisce e , comunque, entro e non oltre il 31
marzo dell'anno successivo, sarà approvato dalla G.M. e sarà affisso all'Albo
pretorio comunale per 15 giorni durante i quali chiunque potrà presentare
osservazioni; le osservazioni ed i reclami potranno riguardare soltanto la
determinazione dell'importo del canone e non potrà riguardare il consumo
accertato dal funzionario comunale né la tariffa applicata; trascorso il
periodo di pubblicazione il ruolo si considera integralmente accettato e non
saranno accettati reclami durante il periodo di riscossione;
2) - l'utente, ove rilevi che il calcolo del canone è
avvenuto in modo irregolare può richiedere al comune il rimborso delle somme
non dovute, entro il termine massimo di 1 anno dal giorno del versamento;
3) - la riscossione avviene mediante iscrizione in
appositi ruoli nominativi; 4) - in sede di approvazione verranno definite le
modalità di riscossione del ruolo stesso, stabilendo ove è il caso rateizzazioni
del versamento da parte degli utenti;
Art 11 - Modalità di
riscossione.
1) Il Comune potrà avvalersi per la riscossione del
canone di un concessionario cosi come previsto dalle vigenti leggi o procedere
direttamente alla riscossione mediante il versamento su appositi bollettini di
conto corrente postale all'uopo predisposti ed intestati al Comune di San
mango d'Aquino servizio di tesoreria.
La riscossione diretta avverrà secondo le modalità
descritte nell'art. successivo.
Art. 12 - Riscossione diretta sul C.C.P.
1) - il canone dovrà essere corrisposto al comune
entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica dell'avviso di pagamento;
2) - i versamenti che saranno effettuati dal 31° al
60° giorno successivo a quello della notifica, dovranno essere gravati di una
soprattassa per mora pari al 5% da calcolare sull'intero importo dell'avviso di
pagamento; tale soprattassa è elevata al 20%
se il pagamento avverrà tra il 61° ed il 120° giorno successivo a
quello della notifica.
3) decorsi inutilmente i termini indicati nel comma
precedente il comune provvederà alla
riscossione coattiva del complessivo credito dovuto, ivi compresa la
soprattassa, mediante ingiunzione emessa dal Sindaco a norma degli artt. 2 e
seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14/4/1910, n. 639 e
successive modificazioni;
4) nel caso di pagamenti rateizzati le norme del
presente articolo si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate;
5) agli effetti della fissazione del termine di
decadenza di riscossione si tiene conto dell'ultima comunicazione comunque
notificata all'utente inadempiente;
6) le disposizioni indicate nel presente articolo
riguardano tutti i ruoli esecutivi che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono in toto o in parte ancora da riscuotere, nonché
tutti i successivi ruoli inerenti il servizio di acquedotto e di depurazione e
fognatura del comune;
7) agli effetti dell'esatto e puntuale rispetto
dell'obligazione tributaria nei confronti del comune da parte dell'utente, la
stessa si considera soddisfatta qualora lo stesso ha interamente corrisposto
quanto notificato e comprendente complessivamente sia il servizio di fognatura
sia il pagamento di quanto dovuto per depurazione;
8) il diritto di riscossione del canone
dell'acquedotto e di quanto altro dovuto in relazione al servizio di
depurazione e fognatura rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale
in regime di privativa e si prescrive in 10 anni dalla data di notifica a norma
dell'art. 2946 del C.C. (Prescrizione ordinaria);
Art 13 - Sospensione della fornitura ai morosi
1) - Nel caso di omesso versamento, dopo la scadenza
dei termini indicati nell'articolo 12 commi 1 e 2, all'utente moroso verrà
disposta, con ordinanza del Sindaco, la sospensione dell'erogazione
dell'acqua, a nulla rilevando che l'oggetto della prestazione (acqua potabile)
è bene indispensabile alla vita stessa, in quanto trattandosi di reciproca obbligazione
alla prestazione dell'ente deve senz'altro corrispondere il corrispettivo pagamento
del canone da parte dell'utente sulla base del consumo iscritto a ruolo;
2) - non si da luogo al distacco dell'erogazione
dell'acqua qualora l'utente dimostri di aver già provveduto al versamento di
quanto dovuto come canone e maggiorazione per soprattassa, nel periodo compreso
tra il termine della scadenza indicato
nel 2° comma dell'art. 12 ed il momento della effettuazione delle operazioni di
distacco ;
3) - non si da luogo al distacco della erogazione
dell'acqua qualora l'omesso pagamento riguarda solo la parte relativa alla
soprattassa. In tal caso si provvederà ugualmente al recupero di quanto dovuto
per soprattassa;
4) - per la riscossione di ruoli o canoni antecedenti
al 1991 non si da luogo al distacco dell'erogazione dell'acqua qualora l'utente
provveda al versamento della somma dovuta entro il termine massimo di giorni 30
dalla data di esecutività del presente regolamento. A tal fine dovrà essere
dato avviso agli utenti morosi dell'ulteriore scadenza entro la quale gli
stessi potranno regolarizzare la posizione moratoria;
5) - non si da luogo al distacco dell'erogazione
dell'acqua per le fattispecie indicate nel comma 4° del presente articolo
qualora l'utente dimostri di avere già provveduto al versamento di quanto
dovuto ed a suo tempo notificato nel periodo compreso tra il termine di
scadenza ivi indicato ed il momento dell'effettuazione delle operazioni di
distacco maggiorato del 20% per soprattassa;
6) - non si da luogo al distacco della erogazione
dell'acqua per fattispecie considerate nel quarto comma del presente articolo
qualora l'omesso pagamento riguarda solo ed esclusivamente la soprattassa
imposta fermo restando che si provvederà ugualmente al recupero della stessa
secondo le modalità indicate nell'art. 14 del presente regolamento;
7) - l’approvvigionamento di acqua potabile da parte
degli utenti ai quali è stato disposto il distacco della fornitura avverrà per
mezzo delle fontane pubbliche esistenti nell'abitato e che sono ubicate in :
1) P.zza Croce del mulino;
2) Via Leopardi;
3) Piazza I maggio;
4) Corso Cavour;
5) Località Arella;
6) Viale della repubblica;
7) Piazza Municipio;
8) Piazza Matteotti;
9) Via Vittorio Emanuele;
10) Via Piano;
11) Fontana Vecchia;
8) - l'ordinanza del Sindaco con la quale viene
disposta la sospensione della erogazione dell'acqua alle utenze morose dovrà
essere trasmessa al Prefetto della provincia;
9) - il distacco della erogazione dell'acqua alle
utenze morose avverrà mediante apposizione di sigillo alla tubazione o al
contatore tale da impedire in qualunque modo il prelievo di acqua all'utente
inadempiente;
10) - l'effettuazione dell'operazione di sospensione
della fornitura di acqua alle utenze morose dovrà essere eseguita dal
Funzionario comunale autorizzato dal Sindaco e la forza pubblica, Se richiesta
dal funzionario, presterà la sua assistenza per assicurarne la esecuzione e
senza pregiudizio delle sanzioni penali nei confronti degli utenti che usino
comportamenti, atteggiamenti azioni tali da impedire la effettuazione delle
operazioni di distacco della fornitura di acqua;
11) - dell'avvenuta sospensione della erogazione di
acqua alle utenze morose il funzionario comunale dovrà darne comunicazione al
sindaco;
12) - nel caso di inosservanza da parte del
funzionario comunale e degli agenti della forza pubblica, se presenti, a quanto
indicato nel comma 10 del presente
articolo, gli stessi ne risponderanno personalmente;
13) - il riallaccio della fornitura dell'acqua
potabile agli utenti ai quali è stato disposto il distacco, avverrà, a seguito
di istanza dell'interessato, dopo la sottoscrizione di nuovo contratto di
allaccio con il conseguente pagamento dovuto per i nuovi allacci e dopo che il
comune avrà provveduto al recupero delle somme non versate maggiorate
dell'eventuale soprattassa se dovuta;
Art. 14 - Riscossione coattiva.([2])
1-la riscossione coattiva della somma dovuta per
canoni scaduti e non versati ivi comprese le maggiorazioni per sopratassa, se
dovute, avverrà mediante ingiunzione emessa dal Responsabile del Servizio, a
norma degli artt. 2 e seg. Del T.U. e delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14/4/1910
n.639 e succ. mod. ed i., qualunque sia
la somma dovuta, e notificata o per il tramite del
Messo Notificatore comunale , o Racc a.r.,con spese di notifica a carico
dell'Utente;
2)-affidando la riscossione coattiva a soggetti terzi
di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n.466/1997 e successive modifiche ed
integrazioni;
NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art. 15 - Canone per fognatura e depurazione
1) - Il canone relativo al servizio di fognatura è
dovuto esclusivamente da chi usufruisce del servizio della fognatura medesima
e che, pertanto, scarichi le proprie acque negli impianti pubblici di
fognatura, prescindendo dalla circostanza che le acqua siano prelevate
dall'acquedotto comunale o da altra fonte;
2) - non è dovuto soltanto se l'utente è materialmente
e tecnicamente impossibilitato ad allacciarsi alla rete fognante comunale;
3) - il canone relativo al servizio di depurazione è
dovuto esclusivamente dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune
sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non
provvede alla depurazione di tutte le acque provenienti dagli insediamenti
civili;
4) - Detto canone riferito al servizio di fognatura e
depurazione è dovuto dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura non
confluisca negli impianti centralizzati di depurazione o questi siamo
temporaneamente inattivi;
Art 16 - Determinazione del volume di scarico.
Al fine della determinazione della quota tariffaria,
il volume di acqua scaricata è determinato dall' 1/1/94 in misura pari al 100%
del volume di quella fornita prelevata o comunque accumulata e corrispondente
alla quantità risultante dal ruolo del servizio di pubblico acquedotto;
Art. 17 - Riscossione del ruolo di fognatura e depurazione.
La riscossione avviene in un unico ruolo assieme a
quello del servizio di pubblico acquedotto con indicazione separata degli
importi da riscuotere.
NORME FINALI
Art. 18 - Qualifica di Funzionario comunale.
Ai fini della corretta interpretazione di quanto
riportato nel presente regolamento nelle parti in cui è riportato il termine
"Funzionario comunale", per tale e da intendersi l'impiegato comunale
che è predisposto allo svolgimento dell'attività lavorativa di che trattasi
prescindendo dalla qualifica funzionale di appartenenza.
Art. 19 Pubblicazione
1) - Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo
Pretorio comunale per la durata di giorni 15 dopo l'adozione della delibera,
in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni;
2) - Successivamente, in seguito all'approvazione da
parte del Co.Re.Co., sarà nuovamente pubblicato per la durata di ulteriori
giorni 15 ed entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo alla scadenza
di questa seconda pubblicazione.
3) - Il Segretario comunale inserirà il presente regolamento nella raccolta dei
regolamenti comunali;
4) - cesseranno alla data di entrata in vigore del
presente regolamento tutte le disposizioni precedenti che disciplinavano la
medesima materia.
5) - Il presente regolamento dovrà, in ogni momento,
essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.